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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 22114/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 12-13 aprile 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare dal 12 ottobre 2015 al 25 marzo 2016 e poi agli arresti domiciliari dal 25 marzo 2016 al 12 luglio 2016 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere (capo A) e di concorso in rivelazione di segreto di ufficio relativi ad attività giudiziarie (capo S), accuse dalle quali è stato assolto, quanto al capo A), dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 6 luglio 2017 e, quanto alla residua imputazione sub lett.

S), dopo l'annullamento con rinvio da parte della S.C. (Sez. 2, n. 8219 del 17/10/2018, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA] ed altri), sempre dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 21 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2020.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 e 125 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe omessa ed illogica.

In particolare, richiamata la motivazione reiettiva, si sottopone la stessa a severa censura nella parte in cui valorizza - si assume, del tutto illogicamente - essere stato l'imputato assolto solo "beneficiando" del relato dell'assoluzione del coimputato intraneo alla Polizia di Stato, l'assistente [OSCURATO:PERSONA] (p. 4 del provvedimento impugnato), senza avere mai [OSCURATO:PERSONA] indicato quale fosse la vera "talpa" della Questura di Latina, peraltro mai scoperta dalla Procura della Repubblica procedente, nonostante le ponderose investigazioni svolte, non comprendendosi perché avrebbe dovuto esserne a conoscenza.

Inoltre, non avrebbe nessuna efficacia concausale nella restrizione la mera conoscenza - non già frequentazione - da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (p. 5 dell'ordinanza impugnata), che, al più, sarebbero contatti assolutamente neutri.

L'ordinanza impugnata conterrebbe anche un grave errore nella parte in cui sottolinea, da un lato, essere il diritto al silenzio, pacifico, ma, nel contempo, sottolinea che "Pasini però ha rifiutato di rispondere sui capi A e S" (p. 3 dell'ordinanza) così entrando in contrasto con l'opposto principio posto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, già più volte applicato dalla S.C.

Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3.

La Procura Generale della S.c. nella requisitoria scritta dell'Il gennaio 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

Il Ministero non ha svolto difese.

4. Con memoria pervenuta il 27 febbraio 2023 il Difensore del ricorrente ha evidenziato la contrarietà alla giurisprudenza sovranazionale della previsione di cause ostative al riconoscimento di un indennizzo perché l'art. 5, par. 5, Cedu prevede un "right to compensation" ogni qualvolta sussista una detenzione illegale, prescindendo dal comportamento tenuto dall'istante, ed ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. La lettura del provvedimento impugnato, infatti, non consente di comprendere in che cosa consista, ad avviso dei Giudici di merito, la "colpa concausativa", in uno con l'errore dell'A.G., della restrizione della libertà; se tlig: a) nelle frequentazioni da parte del ricorrente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (p. 5 dell'ordinanza); b) nel non avere [OSCURATO:PERSONA] risposto alle domande sui fatti di cui ai capi A) ed S) (pp. 3-4); c) nell'essersi l'imputato limitato a rendere dichiarazioni spontanee indicate dalla Corte di appello come inveritiere (pp. 3-4).

2.1. Infatti, quanto al primo dei tre riferiti argomenti, la Corte territoriale non ha spiegato perché la frequentazione di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possa avere contribuito a creare un'apparenza di illiceità nell'agire.

E' appena il caso di rammentare come la Corte di legittimità, a più riprese, abbia affermato che possono integrare colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo comportamenti extraprocessuali quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397), anche se imputati nello stesso processo (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498), o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782), purché il Giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878).

Motivazione che, però, nel caso di specie risulta essere totalmente omessa.

2.2. Inoltre, è dato ormai assodato che l'esercizio del diritto al silenzio non possa comportare anche nel campo della equa riparazione conseguenze pregiudizievoli per chi se ne avvalga.

Si è per lungo tempo affermato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (ex plurimis, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757): in tal caso si è ritenuto che, ferme le opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755).

Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabili, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel 'momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc.

Franceschetto ed altro, Rv. 201868).

In tale prospettiva, si è affermata la necessità che il Giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).

Tale orientamento è stato superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d.

Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"), il cui art. 4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati.

Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato, come del resto già recentemente puntualizzato da Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione» (in conformità, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L, Rv. 283241; nello stesso senso, Sez. 4, n. 28319 del 07/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass., e Sez. 4, n. 39621 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. e Fin, in proc. [OSCURATO:PERSONA], non mass., entrambe in motivazione).

Si tratta di principio trascurato dalla Corte di appello di Roma.

2.3. Infine, la Corte di appello di Roma non ha giustificato per quali ragione le dichiarazione spontanee rese dall'imputato sarebbero inveritiere.

Ove, infatti, abbia inteso introdurre il tema del mendacio, che può effettivamente costituire comportamento colposo valorizzabile come ostativo in sede di esame della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, avrebbe dovuto accertare, in primo luogo, quali siano gli elementi falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi. in via congetturale, e, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (arg. ex Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, cit.; Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, cit.; Sez. 4, n. 14439 del 12/01/2006, Marconi e altro, Rv. 234026).

Ragionamento che non si rinviene nel provvedimento impugnato. 3.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, che si atterrà ai richiamat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 12-13 aprile 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare dal 12 ottobre 2015 al 25 marzo 2016 e poi agli arresti domiciliari dal 25 marzo 2016 al 12 luglio 2016 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere (capo A) e di concorso in rivelazione di segreto di ufficio relativi ad attività giudiziarie (capo S), accuse dalle quali è stato assolto, quanto al capo A), dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 6 luglio 2017 e, quanto alla residua imputazione sub lett. S), dopo l'annullamento con rinvio da parte della S.C. (Sez. 2, n. 8219 del 17/10/2018, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA] ed altri), sempre dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 21 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 e 125 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe omessa ed illogica. In particolare, richiamata la motivazione reiettiva, si sottopone la stessa a severa censura nella parte in cui valorizza - si assume, del tutto illogicamente - essere stato l'imputato assolto solo "beneficiando" del relato dell'assoluzione del coimputato intraneo alla Polizia di Stato, l'assistente [OSCURATO:PERSONA] (p. 4 del provvedimento impugnato), senza avere mai [OSCURATO:PERSONA] indicato quale fosse la vera "talpa" della Questura di Latina, peraltro mai scoperta dalla Procura della Repubblica procedente, nonostante le ponderose investigazioni svolte, non comprendendosi perché avrebbe dovuto esserne a conoscenza. Inoltre, non avrebbe nessuna efficacia concausale nella restrizione la mera conoscenza - non già frequentazione - da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (p. 5 dell'ordinanza impugnata), che, al più, sarebbero contatti assolutamente neutri. L'ordinanza impugnata conterrebbe anche un grave errore nella parte in cui sottolinea, da un lato, essere il diritto al silenzio, pacifico, ma, nel contempo, sottolinea che "Pasini però ha rifiutato di rispondere sui capi A e S" (p. 3 dell'ordinanza) così entrando in contrasto con l'opposto principio posto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, già più volte applicato dalla S.C. Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. La Procura Generale della S.c. nella requisitoria scritta dell'Il gennaio 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. Il Ministero non ha svolto difese. 4. Con memoria pervenuta il 27 febbraio 2023 il Difensore del ricorrente ha evidenziato la contrarietà alla giurisprudenza sovranazionale della previsione di cause ostative al riconoscimento di un indennizzo perché l'art. 5, par. 5, Cedu prevede un "right to compensation" ogni qualvolta sussista una detenzione illegale, prescindendo dal comportamento tenuto dall'istante, ed ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. La lettura del provvedimento impugnato, infatti, non consente di comprendere in che cosa consista, ad avviso dei Giudici di merito, la "colpa concausativa", in uno con l'errore dell'A.G., della restrizione della libertà; se tlig: a) nelle frequentazioni da parte del ricorrente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (p. 5 dell'ordinanza); b) nel non avere [OSCURATO:PERSONA] risposto alle domande sui fatti di cui ai capi A) ed S) (pp. 3-4); c) nell'essersi l'imputato limitato a rendere dichiarazioni spontanee indicate dalla Corte di appello come inveritiere (pp. 3-4). 2.1. Infatti, quanto al primo dei tre riferiti argomenti, la Corte territoriale non ha spiegato perché la frequentazione di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possa avere contribuito a creare un'apparenza di illiceità nell'agire. E' appena il caso di rammentare come la Corte di legittimità, a più riprese, abbia affermato che possono integrare colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo comportamenti extraprocessuali quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397), anche se imputati nello stesso processo (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498), o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782), purché il Giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878). Motivazione che, però, nel caso di specie risulta essere totalmente omessa. 2.2. Inoltre, è dato ormai assodato che l'esercizio del diritto al silenzio non possa comportare anche nel campo della equa riparazione conseguenze pregiudizievoli per chi se ne avvalga. Si è per lungo tempo affermato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (ex plurimis, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757): in tal caso si è ritenuto che, ferme le opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabili, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel 'momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc. Franceschetto ed altro, Rv. 201868). In tale prospettiva, si è affermata la necessità che il Giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585). Tale orientamento è stato superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"), il cui art. 4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati. Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato, come del resto già recentemente puntualizzato da Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione» (in conformità, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L, Rv. 283241; nello stesso senso, Sez. 4, n. 28319 del 07/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass., e Sez. 4, n. 39621 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. e Fin, in proc. [OSCURATO:PERSONA], non mass., entrambe in motivazione). Si tratta di principio trascurato dalla Corte di appello di Roma. 2.3. Infine, la Corte di appello di Roma non ha giustificato per quali ragione le dichiarazione spontanee rese dall'imputato sarebbero inveritiere. Ove, infatti, abbia inteso introdurre il tema del mendacio, che può effettivamente costituire comportamento colposo valorizzabile come ostativo in sede di esame della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, avrebbe dovuto accertare, in primo luogo, quali siano gli elementi falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi. in via congetturale, e, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (arg. ex Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, cit.; Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, cit.; Sez. 4, n. 14439 del 12/01/2006, Marconi e altro, Rv. 234026). Ragionamento che non si rinviene nel provvedimento impugnato. 3.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, che si atterrà ai richiamat
Sentenza Cassazione n. 22114/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris