CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 109/RG 35395 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata in ordine all'eccessività della pena non quantificata nei minimi di legge; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 3 ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio; 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera ora Il P idente