CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AHED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze dell'Il aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lucca il 24 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni 4, mesi 5 di reclusione ed euro 18.500 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Lucca tra il giugno 2019 e il dicembre 2020. Rilevato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui le difese contestano la mancata riqualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, l'elevato numero di cessioni accertate, l'estensione temporale delle condotte, protrattesi per un anno e mezzo, anche nel periodo pandemico, nonché la facile reperibilità degli imputati da parte degli assuntori, ciò a riprova di un'attività illecita adeguatamente strutturata (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). Precisato che anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa dell'imputato si duole della omessa motivazione in ordine alla documentazione difensiva concernente la mancata presenza sul territorio lucchese del ricorrente in occasione degli episodi consumatisi negli anni 2018 e 2019, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagina 8 della sentenza impugnata), nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato le dichiarazioni di vari assuntori, che ne hanno anche evidenziato la vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], essendo stato peraltro l'imputato già condannato per fatti commessi nel territorio lucchese. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali le difese contrappongono differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.Mti i DEPOSITATA T.r CANC:;'r.- L L17. 2026 „diUdiZiatio Uaaa iSartai