CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 14 luglio 2021 la Corte di Assise di appello di Milano confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lodi del 7 dicembre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione, in relazione ai delitti, unificati per continuazione, di concorso in omicidio aggravato ed occultamento di cadavere. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello respinto la proposta di concordato sui motivi di appello e non avere motivato adeguatamente la conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di occultamento di cadavere. Al riguardo ha ritenuto che fosse stato lo stesso imputato ad affermare di avere gettato il corpo della vittima in un' canale di scolo e di averlo coperto con delle foglie. In realtà, si trattava di un piccolo affossamento del terreno poco distante dal luogo dell'uccisione ed il cadavere si era naturalmente occultato in mezzo a rami, terra e foglie, ma si intravedeva egualmente, circostanze non esaminate dai giudici di appello. Inoltre, in merito al secondo motivo di gravame, in sentenza si legge che il ricorrente è stato il meno reticente, ma che comunque non è stata accertata la causale dell'omicidio. Al contrario, per quanto ammesso dal ricorrente, il delitto era stato ordinato dai capi dell'organizzazione per punire la vittima per i reati commessi e per il suo pessimo comportamento in Italia, ordini ai quali non ci si sarebbe potuti sottrarre, pena la morte. 3. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, oltre che la rifusione delle spese di costituzione nel grado. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente infondati ed articolati in punto di fatto. 1.Palesemente privo di pregio è il motivo che lamenta il mancato accoglimento dell'istanza di concordato sui motivi di appello. 1.1 Al riguardo si è già affermato da parte di questa Corte che «I giudici dell'impugnazione, nell'esaminare una richiesta di concordato di pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non hanno l'obbligo di indicare le ragioni per le quali ritengono di non poter accogliere tale richiesta, posto che ciò non è prescritto dall'art. 602, comma 1 bis (aggiunto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), cod. proc. pen., che, anzi, prevede espressamente che "Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo" (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275581; Sez. 3, n. 12061 del 12/02/2020, Guzzardi, Rv. 278769; Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Pg in proc. Zuncheddu, Rv. 276409, in motivazione). 1.2 Non è, dunque, consentito lamentare carenze motivazionali in ordine al rigetto del concordato sui motivi di appello quando la stessa disciplina legale non prevede oneri giustificativi, ma soltanto la estrinsecazione della decisione di rigetto e la disposizione di prosecuzione del processo. 2.11 secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in riferimento alla conferma del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di occultamento di cadavere, rispetto al quale assume che le sole "misere" otto righe di motivazione sarebbero insufficienti ed incongrue. Al contrario, la sentenza impugnata ha ben evidenziato che il corpo della vittima era stato nascosto in un canale di scolo e ricoperto con rami e fogliame, quindi sistemato in modo da non consentirne l'agevole e pronto rinvenimento; infatti, il cadavere era stato rinvenuto molte settimane dopo la soppressione e tutto ciò per effetto della condotta volontaria e consapevole che il ricorrente aveva ammesso. 2.1 Ebbene, quanto esposto integra, a prescindere dalla sintetica formulazione della motivazione, una giustificazione effettiva, compiuta e perfettamente logica e nessuno dei vizi denunciati è riscontrabile. 2.2 Per contro, in ricorso si insiste in una alternativa ricostruzione delle cause del nascondimento, dipeso dalla "naturale" caduta di fogliame e rami, la cui presenza non sarebbe ascrivibile alla condotta volontaria dei coimputati e comunque non avrebbe dato luogo all'occultamento: è evidente che l'impugnazione prospetta, non vizi ritualmente dedotti ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma soltanto una personale e non accreditata ricostruzione dell'accaduto, che, oltre ad essere priva di qualsiasi riscontro probatorio e ad ignorare quanto affermato dallo stesso ricorrente, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, in quanto attinente all'accertamento in punto di fatto. 3. Le ulteriori censure mosse in ricorso paiono contestare il giudizio dosimetrico della pena, anche se sono prive della chiara ed inequivoca illustrazione del punto della sentenza impugnata e delle relative ragioni, in contrasto con l'onere imposto dall'art. 581 cod. proc. pen.. In ogni caso, le argomentazioni esposte in sentenza in merito al valore limitato delle ammissioni provenienti dal ricorrente ed alla oscurità dei motivi per i quali la vittima era stata sottoposta a punizione letale, non sono contraddette in modo rituale e apprezzabile in ricorso, che esprime una critica avulsa dai dati probatori e ripete obiezioni già esaminate e disattese in termini congrui e perfettamente razionali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 3.000,00. L'imputato va altresì condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese di costituzione nel grado, che si liquidano in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge, secondo le indicazioni della relativa nota. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24 marzo 2022.