CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38464/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 novembre 2016 dal Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c) in quanto estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati, confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'elemento oggettivo dei reati in oggetto; 2.2 violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'elemento soggettivo dei reati in oggetto e in particolare al dolo iniziale nella c.d. truffa contrattuale; 2.3 violazione di legge e vizio della motivazione quanl:o all'applicazione della recidiva e al suo bilanciamento. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente afferendo agli elementi costitutivi dei reati di truffa contestati, non sono consentiti, essendo volti a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non ammissibile in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). Deve comunque precisarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689) ha già avuto modo di precisare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri, richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Inoltre, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 58C)1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258203). In applicazione dei principi ricordati, questa Corte ha già ravvisato la condotta fraudolenta, prevista dall'art. 640 c.p., in quella di chi si accredita sul sito "ebay" e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso; condotte rispetto alle quali sono state valutate indizianti della truffa sia la cancellazione dell'"account", successiva alla conclusione della transazione, che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso ricorrente (v. tra le altre Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801; Sez. 2, n. 43660 del 19/7/2016, Rv. 268448). Nel caso in esame la Corte territoriale si è posta nell'alveo dei suddetti principi. Era risultato accertato che l'imputato aveva offerto in vendita diverse autovetture facendosi consegnare una caparra di importo non certo modesto per poi scomparire al momento della consegna del bene. L.'imputato era fin dalla messa in vendita delle auto consapevole di non potere adempiere, non avendo la disponibilità dei veicoli. Da tale ricostruzione si evince con tutta evidenza la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa. 3.2 Anche il terzo motivo non coglie nel segno. La Corte territoriale ha correttamente riqualificato la recidiva in infraquinquennale sulla base di un unico precedente e ha ritenuto che le attenuanti generiche non potessero essere bilanciate con giudizio di prevalenza proprio per le modalità delle condotte e l'intensità del dolo. Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giug