CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., per il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamenteinfondato e reiterativo delle medesime argomentazioni di merito già sollevatecon l'atto di appello e ivi puntualmente affrontate e motivatamente disattesedalla Corte territoriale, in quanto - tenuto conto che non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimentoa quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv.282693 - 01) - nel caso di specie la Corte territoriale (cfr. pagg. 4-5 dellasentenza impugnata) ha congruamente motivato sul punto, evidenziando qualiragioni ostative l'insufficienza della sola incensuratezza, l'assenza di uncomportamento processuale apprezzabile ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.,l'importo non trascurabile del profitto derivante dal riciclaggio e l'adeguatezzacomplessiva della sanzione già irrogata in primo grado; che il motivo, nella partein cui censura la valutazione dell'entità della somma accreditata quale indice digravità della condotta, si risolve, in ogni caso, nella richiesta di una diversavalutazione degli elementi di fatto già congruamente apprezzati dalla Corte dimerito, non consentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]