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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 17328/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43416/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p. è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio a suo carico. 2.

In data 27 Gennaio 2022 è pervenuta, tramite la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, ove il ricorrente si trova in atto detenuto, rinuncia al ricorso.

3. Il ricorso dell'imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt.589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671).

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro cinquecento.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43416/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p. è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio a suo carico. 2. In data 27 Gennaio 2022 è pervenuta, tramite la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, ove il ricorrente si trova in atto detenuto, rinuncia al ricorso. 3. Il ricorso dell'imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt.589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro cinquecento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris