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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17144/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si richiede la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che il termine di prescrizione, stante la consumazione del reato in data 19/05/2012 e della contestata recidiva reiterata, specifica, e infraquinquennale riconosciuta dai giudici di merito, scadrà il 9 aprile 2026; considerato che il secondo motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. assumendosi la non idoneità della condotta ad impedire un atto d'ufficio degli operanti, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che ha dato conto di come la condotta violenta del ricorrente, consistita in spinte e strattoni nei confronti del pubblico ufficiale, fosse diretta ad impedire proprio il controllo in atto da parte dei Carabinieri; ritenuto, infine, che il terzo e il quarto motivo, afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, risultano riproduttivi di profili di censura già vagliati dal giudice di merito, e manifestamente infondati, avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche e quantificazione della pena irrogata, alla luce della gravità della condotta, risultando tali censure - in tali termini esplicita la Corte territoriale - già generiche in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si richiede la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che il termine di prescrizione, stante la consumazione del reato in data 19/05/2012 e della contestata recidiva reiterata, specifica, e infraquinquennale riconosciuta dai giudici di merito, scadrà il 9 aprile 2026; considerato che il secondo motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. assumendosi la non idoneità della condotta ad impedire un atto d'ufficio degli operanti, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che ha dato conto di come la condotta violenta del ricorrente, consistita in spinte e strattoni nei confronti del pubblico ufficiale, fosse diretta ad impedire proprio il controllo in atto da parte dei Carabinieri; ritenuto, infine, che il terzo e il quarto motivo, afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, risultano riproduttivi di profili di censura già vagliati dal giudice di merito, e manifestamente infondati, avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche e quantificazione della pena irrogata, alla luce della gravità della condotta, risultando tali censure - in tali termini esplicita la Corte territoriale - già generiche in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 17144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris