CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 6161~-~e Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di arbitrario esercizio delle proprie ragioni e per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Il capo a) della rubrica (l'unico a rilevare in questa sede) ascriveva all'imputato il reato di cui all'art. 393, perché «al fine di esercitare il proprio preteso diritto di proprietà esclusivo» su un terreno, «pur potendo ricorrere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione» da sé, «con minaccia ... e con violenza alle persone consistite nel profferire all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] -proprietario di un terreno confinante con quello dell'indagato- le parole : "cosa stai facendo qui? lo vuoi capire che non devi venire più ...da qui te ne devi andare altrimenti ti uccido" e nel lanciare contro la predetta persona offesa delle pietre colpendola poi al naso con un pezzo di metallo, per tal via causandogli lesioni personali meglio descritte capo b)». Riqualificato il fatto contestato al capo a) della rubrica nel delitto di violenza privata, esclusa la contestata recidiva ed esclusa la parte civile per tardività dell'atto di costituzione della stessa, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art 606, comma 1, lett.b), d) ed e), cod. proc. peri., violazione di legge in riferimento all'art. 603, comma 3, del codice di rito, nonché vizio di motivazione. Nel rigettare implicitamente la richiesta di rinnovazione dibattimentale relativa all'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe potuto fornire una versione diametralmente opposta a quella fornita dalla persona offesa, la Corte avrebbe mancato di dare il giusto rilievo all'evidente contraddittorietà delle dichiarazioni di quest'ultima. Ai fini della propria decisione, la Corte avrebbe quindi valorizzato un quadro probatorio caratterizzato da assoluta incertezza, travisando le risultanze processuali e rendendo, in tal modo, una motivazione contraddittoria. La palese conferma del vizio di motivazione sarebbe data, a parere della difesa, dai dubbi espressi dalla Corte d'appello a proposito della qualificazione del reato indicata dal Giudice di primo grado (art. 393 cod. pen.), non a caso riqualificato dalla Corte territoriale in reato di violenza privata.cr>1 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Nel riqualificare il fatto nei margini della fattispecie prevista dall'art. 610 cod. pen., la Corte territoriale avrebbe violato il diritto di difesa dell'imputato, nonché il diritto al contraddittorio sul contenuto dell'accusa, emettendo una decisione non prevedibile, vista la mancata, preventiva sollecitazione, da parte del Giudice, del contraddittorio tra le parti sulla specifica questione. Dopo aver richiesto giudizio abbreviato ex art. 438, comma 1, del codice di rito (e non comma 2, come affermato dal Giudice di primo grado), la difesa aveva evidentemente optato per un rito a forma contratta, accettando che la vicenda processuale del Barnaba fosse definita alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti. Riqualificando in violenza privata il fatto originariamente qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte territoriale avrebbe violato non soltanto norme processuali e principi costituzionali interni, ma anche i principi posti dalla Corte edu con sentenza Drassich c. Italia del 2007. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta omessa motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato sia con riguardo alla lamentata censura di violazione di legge sia rispetto alle censure di vizio motivazionale e travisamento di prova. Con riguardo al primo profilo della dedotta censura, occorre premettere che, in primo grado, il processo si è svolto con la forma del giudizio abbreviato. Paradossalmente, è il ricorrente stesso a ricordare che l'imputato «chiese di accedere a un rito a "prova contratti accettando che la sua vicenda processuale fosse definita alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciando a chiedere ulteriori mezzi di prova» (p. 20 del ricorso). Per pacifico orientamento giurisprudenziale, le parti, nel «giudizio abbreviato d'appello, sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado». (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01. Tale consolidato orientamento costituisce, del resto, logica applicazione al giudizio abbreviato d'appello del più generale principio sulla eccezionalità della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello (attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado), cui può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17V2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Posta tale premessa, e posto anche alcuna prova nuova risulta essere sopravvenuta al giudizio abbreviato, trova perfetta giustificazione l'implicito diniego di rinnovazione dibattimentale, mirata all'escussione del teste Cirillo. In ogni caso, la Corte ha ampiamente motivato in merito alla scarsa credibilità delle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da quest'ultimo, sicché la parte motiva risulta immune da ogni censura sia dal punto di vista della tenuta logica sia da quello giuridico. 2. Il secondo motivo e, del pari, manifestamente infondato. Secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte, espresso nella sua più alta composizione nomofilattica (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801) l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, non determina la violazione dell'art.521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato sia nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125 - 01). In altri termini, il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922, N. 3246 del 2008 Rv. 242953, N. 27460 del 2014 Rv. 259567, N. 38049 del 2014 Rv. 260585, N. 2884 del 2015 Rv.262285, N. 23186 del 2016 Rv. 2689).Invero, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla giurisprudenza di Strasburgo, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, consentendo all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018 - dep. 04/05/2018, Adinolfi, Rv. 27320401: fattispecie nella quale il giudice di appello ha riqualificato il delitto di cui all'abrogato art. 485 cod. pen., nel più grave titolo di reato di cui all'art. 491 cod. pen.). Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'eccezione difensiva vada disattesa, in vista della prevedibilità della diversa qualificazione giuridica indicata dal Giudice d'appello; invero, il presupposto del reato in origine contestato è la preesistenza di una pretesa giuridicamente azionabile. Ciò che non ricorreva nel caso di specie, come osservato dalla Corte territoriale (v. p. 3 parte motiva dell'impugnata sentenza). In difetto di quel presupposto, era nel novero delle concrete possibilità che i Giudici d'appello riqualificassero il fatto storico nella fattispecie di violenza privata, atteso che -come illustrato dagli stessi- le plateali minacce profferite dall'imputato, con seguente lancio di un pezzo di ferro all'indirizzo della p.o., erano finalizzate a ottenere che quest'ultima si astenesse, per il futuro, di recarsi nuovamente sul fondo. Pertanto, correttamente esclusa l'ipotesi normativa di cui all'art. 393 cod. pen., la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto che il caso di specie andasse ricondotto nell'ambito normativo dell'art. 610 cod. pen., viste il palese eccesso caratterizzante la condotta dell'imputato, che si è tradotta in un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, in termini di particolare gravità (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258985 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, Barattelli, Rv. 235765 - 01: «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata)»). Infine, anche dal punto di vista del regime di procedibilità, alcun rilievo guadagna la pretesa violazione del divieto di "reformatio in peius", data la sussistenza dell'atto di querela («in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, viola il divieto di "reformatio in peius" la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela»: fattispecie in cui il giudice di appello aveva ritenuto configurabile il reato di violenza privata in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il quale difettava la querela»: Sez. 5, n. 42577 del 20/07/2016, Anetrini, Rv. 267782 - 01). 3. Il terzo motivo, con cui si lamenta omessa motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, risultando il diniego dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza e, segnatamente, dalla parte motiva relativa alla determinazione della pena (in cui si ricordano due precedenti condanne per delitti). Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo, tra l'altro, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena: Sez. 4, Lakrafy, n. 5396 del 15/11/2022,Rv. 284096 - 01; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lemay, Rv. 276041 - 01). 4. [OSCURATO:PERSONA] dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e