Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 517/2025
ECLI:EU:T:2025:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0006_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑6/24)
«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione della Commissione che assegna un valore di riferimento – Metodo di calcolo – Mancata presa in considerazione di determinate quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio – Articolo 16 e allegato V al regolamento n. 517/2014 – Obbligo di motivazione»
1.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Meccanismo di assegnazione fondato sulla fissazione di valori di riferimento – Decisione della Commissione che assegna un valore di riferimento – Decisione contenente le indicazioni necessarie per consentire al destinatario di conoscere i criteri di calcolo dei valori di riferimento adottati – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Insussistenza
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, art. 16, § 3 e allegato V; decisione della Commissione 2023/2432)
(v. punti 19‑33)
2.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Meccanismo di assegnazione fondato sulla fissazione di valori di riferimento – Decisione della Commissione che assegna un valore di riferimento – Metodo di calcolo di tale valore di riferimento – Mancata presa in considerazione delle quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio dall’operatore senza quota e non dichiarate nel registro elettronico delle quote – Errore di diritto – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, artt. 15, 16, §§ 1‑3, e 19 e allegato V)
(v. punti 43‑63, 67‑76)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 81, 82)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] OOD è condannata alle spese.