Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15391/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Isernia. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Russia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Isernia ha applicato ai ricorrente, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro miile di multa (in relazione al reato di cui all'art. 73, cornma 5, d.P.R. 309/90), sostituendo la pena, previa conversione di quella pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità di mesi quattro e giorni quattro presso la Comunità "Nuovo villaggio del fanciullo Celso e [OSCURATO:PERSONA]" in Ravenna. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Campobasso, che lamenta la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 545- cod. proc. pen. (inserito dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).

La sostituzione della pena è avvenuta erroneamente ae plano, senza la attivazione della procedura di cui ai suindicato articolo che prevede che «il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva, ne dà avviso alle parti» Si apre, quindi, un'apposita procedura che si conclude con un'approfondita valutazione da parte del giudice, che deve avere ad oggetto l'idoneità della sanzione a promuovere il reinserimento sociale del condannato e che deve indicare cori esattezza anche quali sono gli obblighi e le prescrizioni che il condannato dovrà, in ogni caso, osservare.

Il giudice, infatti, acquisito il programma di trattamento e ogni altra documentazione utile, «integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti (art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen.).

Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato compiuto e il giudice si è limitato a disporre la sanzione sostitutiva demandando, in concreto, la determinazione dei contenuti precettivi della sanzione a un mero soggetto privato e quindi senza valutare il programma di trattamento.

In altri termini, giudice ha rimesso alla Comunità non la mera esecuzione della sanzione sostitutiva, ma i contenuti medesimi della sanzione, che non sono stati determinati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.

2. L'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. peti. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E, nel caso, di specie, è pacifico che non sì è in presenza di una pena illegale.

La sostituzione della pena concordata cori quella del lavoro di pubblica utilità è avvenuta conformemente a quanto previsto dalla legge, richiamando la norma di cui all'art. 73, cornma 5-bis d.P.R. 309/90, che espressamente consente la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l'art. 54 d.lgs. 274/2000. 3.Nell'operare l'indicata sostituzione, il Tribunale ha svolto un esplicito riferimento all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit., che prevede che il giudice, nell'ipotesi di fatti di lieve entità, «con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste».

Quest'ultima norma disciplina in modo autosufficiente tale forma di pena, secondo modalità sensibilmente diverse da quelle previste dal sopravvenuto art. 545-bis cod. proc. pen.

Tale disposizione non ha, del resto, determinato l'abrogazione dell'art. 54 d.lgs. cit., che continua dunque a costituire la norma di riferimento richiamata dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit.

Non ha errato dunque il Tribunale nell'eseguire la sostituzione secondo la previsione dell'art. 54 d.lgs. cit., non risultando applicabile nel caso in esame l'art. 545-bis cod. proc. pen. e, conseguentemente, il ricorse deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Isernia. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Russia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Isernia ha applicato ai ricorrente, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro miile di multa (in relazione al reato di cui all'art. 73, cornma 5, d.P.R. 309/90), sostituendo la pena, previa conversione di quella pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità di mesi quattro e giorni quattro presso la Comunità "Nuovo villaggio del fanciullo Celso e [OSCURATO:PERSONA]" in Ravenna. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Campobasso, che lamenta la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 545- cod. proc. pen. (inserito dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). La sostituzione della pena è avvenuta erroneamente ae plano, senza la attivazione della procedura di cui ai suindicato articolo che prevede che «il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva, ne dà avviso alle parti» Si apre, quindi, un'apposita procedura che si conclude con un'approfondita valutazione da parte del giudice, che deve avere ad oggetto l'idoneità della sanzione a promuovere il reinserimento sociale del condannato e che deve indicare cori esattezza anche quali sono gli obblighi e le prescrizioni che il condannato dovrà, in ogni caso, osservare. Il giudice, infatti, acquisito il programma di trattamento e ogni altra documentazione utile, «integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti (art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen.). Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato compiuto e il giudice si è limitato a disporre la sanzione sostitutiva demandando, in concreto, la determinazione dei contenuti precettivi della sanzione a un mero soggetto privato e quindi senza valutare il programma di trattamento. In altri termini, giudice ha rimesso alla Comunità non la mera esecuzione della sanzione sostitutiva, ma i contenuti medesimi della sanzione, che non sono stati determinati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. 2. L'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. peti. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E, nel caso, di specie, è pacifico che non sì è in presenza di una pena illegale. La sostituzione della pena concordata cori quella del lavoro di pubblica utilità è avvenuta conformemente a quanto previsto dalla legge, richiamando la norma di cui all'art. 73, cornma 5-bis d.P.R. 309/90, che espressamente consente la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l'art. 54 d.lgs. 274/2000. 3.Nell'operare l'indicata sostituzione, il Tribunale ha svolto un esplicito riferimento all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit., che prevede che il giudice, nell'ipotesi di fatti di lieve entità, «con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste». Quest'ultima norma disciplina in modo autosufficiente tale forma di pena, secondo modalità sensibilmente diverse da quelle previste dal sopravvenuto art. 545-bis cod. proc. pen. Tale disposizione non ha, del resto, determinato l'abrogazione dell'art. 54 d.lgs. cit., che continua dunque a costituire la norma di riferimento richiamata dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit. Non ha errato dunque il Tribunale nell'eseguire la sostituzione secondo la previsione dell'art. 54 d.lgs. cit., non risultando applicabile nel caso in esame l'art. 545-bis cod. proc. pen. e, conseguentemente, il ricorse deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de
Sentenza Cassazione n. 15391/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris