CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 23168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Monza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e AntonioMaurizio Vinciguerra, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13/01/2026 il Tribunale di Monza, decidendosull'istanza di riesame avanzata nell'interesse dell'indagato, ha confermato ildecreto del 18/11/2025 con il quale il Pubblico ministero presso il medesimoTribunale aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati dicui agli artt. 8 D. Lgs 74/2000 e 110, 648bis cod. pen, il sequestro probatorio didocumenti nonché di telefoni, personal computer e dispositivi elettronici rinvenutinella sua disponibilità.Si contesta in sostanza al [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. di aver emesso nel 2024 e 2025 fatture per operazioni inesistenti perconsentire alla [OSCURATO:PERSONA] spa l'evasione dell'IVA, e di aversuccessivamente concorso al riciclaggio del provento di tale frode fiscale.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'indagato, tramite i suoi difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioAntonio Vinciguerra, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si reitera l'eccezione di incompetenza del [OSCURATO:PERSONA] a decidere sull'istanza di riesame, per essere competente quello diMilano, sia in ragione del fatto che presso l'ufficio giudiziario adito non ècostituita una sezione specializzata per il riesame (come invece previsto dallavigente normativa anche di ordinamento giudiziario) sia perché per i medesimifatti sarebbe pendente altro procedimento innanzi al Tribunale di Milanonell'ambito del quale è stata emessa misura cautelare personale impugnatainnanzi al Tribunale distrettuale del capoluogo lombardo. Secondo la difesa nonsi potrebbe ammettere la contestuale pendenza di due procedimenti per imedesimi fatti innanzi a due autorità giudiziarie diverse. In caso di rigetto dellaeccezione di incompetenza, si chiede a questa Corte: a) di sollevare questione dilegittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost.; b) di sollevarequestione pregiudiziale ex art. 247 TFUE in ordine alla compatibilità delladivisione della medesima vicenda processuale innanzi ad autorità giudiziariediverse con i principi sull'equo processo di cui all'art. 6 CEDU.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, sub specie diassenza di motivazione, in quanto, a detta della difesa (che sottolineal'inverosimiglianza di soggetti cinesi che introducono denaro in Italia),l'ordinanza impugnata, nel valutare la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati,ha omesso di considerare la memoria della difesa e la consulenza tecnica di parte(con relativi documenti) allegate in sede di riesame; elementi dai quali emergevache le prestazioni oggetto delle fatture che si assumono false erano stateeffettivamente eseguite dalla società del [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteinconfigurabilità di entrambi i delitti contestati.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in quanto lamotivazione dell'ordinanza in punto di periculum in mora sarebbe mancante oapparente, in quanto il Tribunale, a fronte delle censure articolate dalla difesa, siè limitato ad affermare che il sequestro era giustificato sussistendo un attualepericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 253 e 254 cod.proc. pen. per carente o apparente motivazione del provvedimento in relazioneal rispetto del principio di proporzionalità. Il difensore rileva che il Giudiceemittente ha omesso di motivare in ordine ai motivi di riesame con i quali si eraevidenziato: a) che il PM aveva indicato ai fini della delimitazione dei dati daestrarre dai dispositivi in sequestro un numero di “parole chiave” talmenteelevato e ampio da rendere di fatto possibile l'apprensione di un quantitativo didati non determinato e sproporzionato rispetto alle esigenze probatorie, sicchéaveva trasformato il provvedimento in un sequestro esplorativo; b) che il PMaveva inoltre omesso di indicare i tempi delle operazioni di sequestro, diestrazione dei dati e di restituzione dei dati non rilevanti all'avente diritto. Nésarebbe conseguita una ingiustificata e sproporzionata compressione dei dirittidell'indagato alla riservatezza e alla tutela della corrispondenza sanciti dallanormativa costituzionale e comunitaria (richiamata nel ricorso). Si lamentaaltresì la violazione del diritto costituzionale alla tutela della corrispondenzacome definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. Si chiedealtresì, in subordine, di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UEaffinché chiarisca se l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, comemodificata dalla direttiva 2009/136/CE del 2009, osti ad una normativa nazionale(come quella italiana) che consente all'organo della pubblica accusa di accedere,senza preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria terza, imparziale eindipendente, alle comunicazioni elettroniche (telematiche e telefoniche).3. Il 23/04/2026 la difesa ha depositato memoria di replica alle conclusionidel PG evidenziando le ragioni per le quali il ricorso è ammissibile e insistendoper il suo accoglimento.Il 29/04/2026 la difesa del ricorrente ha depositato documentazioneintegrativa a sostegno del ricorso.4. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore del ricorrente.All’udienza di trattazione del 05/05/2026 il difensore dell’indagato (Avv.[OSCURATO:PERSONA]) ha depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento perconcomitante impegno professionale, che questa Corte ha rigettato, conordinanza resa a verbale (cui si rimanda), in quanto l'indagato risulta assistito dadue difensori (entrambi abilitati al patrocinio innanzi alla Cassazione) el'impedimento riguardava uno solo dei due.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso infondato per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame ha già disatteso con argomenti giuridici corretti econdivisibili l'eccezione di incompetenza. I Giudici di merito hanno infatticorrettamente evidenziato che la competenza del tribunale del riesame inmateria di misure cautelari reali – che ovviamente non va confusa con lacompetenza dell'autorità giudiziaria che emette il provvedimento impugnato – èdisciplinata dall'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. (applicabile ai sequestriprobatori disposti o convalidati dal PM per effetto del richiamo a tale disposizioneda parte dell'art. 257 cod. proc. pen.); tale norma attribuisce la competenzafunzionale al tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincianella quale ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento impugnato;dunque, nel caso in esame il Tribunale di Monza, visto che il provvedimento èstato adottato dal Pubblico ministero presso lo stesso ufficio giudiziario.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, né la disposizione in esame néaltre disposizioni (anche di ordinamento giudiziario) stabiliscono che leimpugnazioni in materia di misure cautelari (personali o reali) debbano esseredecise da una sezione specializzata del Tribunale, richiedendosi unicamente lacomposizione collegiale dell'organo giudicante. L'eventualità che sullaimpugnazione avverso la misura cautelare personale emessa nei confronti di unindagato per un reato possa essere chiamato a decidere un giudice (il tribunalein composizione collegiale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello nellacui circoscrizione è compreso l'ufficio che ha adottato l'ordinanza previstodall'art. 309 comma 7) diverso da quello di cui al citato art. 324 comma 5chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione avverso il provvedimento cautelarereale emesso per il medesimo reato nei confronti del medesimo indagato, èdunque contemplata (e ritenuta del tutto fisiologica) dal legislatore. Del resto,ove si consideri che per l'adozione di una misura cautelare personale sonorichiesti presupposti sostanzialmente diversi da quelli necessari per l'adozione diun sequestro preventivo o probatorio, i due giudizi di impugnazione, a benvedere, non hanno contenuto identico, sicché, contrariamente a quanto dedottodalla difesa, non si realizza neppure quella contestuale pendenza di procedimentiche secondo il ricorrente si porrebbe in contrasto (peraltro per profili e per motivinon meglio indicati) con la normativa costituzionale e sovranazionale in materiadi equo processo indicata nel ricorso. Stante la manifesta infondatezza dellequestioni dedotte non si ritiene dunque necessario né sollevare questione dilegittimità costituzionale né disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustiziadella UE, nei termini richiesti dal ricorrente.2. Il secondo motivo di riesame è inammissibile in quanto proposto permotivi non consentiti. Giova premettere che, in base all'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a normadell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge,mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. Per giurisprudenzacostante, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, masolo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramenteapparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anchemanifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n.25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Si è poi precisato che lamotivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamenteindecifrabile, mentre s'intende per "motivazione apparente" quella affetta da vizicosì radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tuttomancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).Nel caso in esame, ferma la genericità del riferimento alla verosimiglianza dioperazioni (del tutto svincolata dai dati valorizzati dall'ordinanza impugnata),contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame non haaffatto omesso di valutare gli elementi che l'indagato ha dedotto in sede digravame per contestare la sussistenza dei reati a lui ascritti, ma (vedi pag. 11dell'ordinanza), dopo aver vagliato la consulenza e gli allegati, ha ritenuto chetali elementi non fossero idonei a dimostrare l'esistenza delle operazionicommerciali oggetto delle fatture in contestazione; ciò anche alla luce delcontenuto delle intercettazioni in atti, dalle quali emergeva una realtà moltodiversa da quella risultante dai documenti prodotti. Secondo il Tribunale, quantoallegato dalla difesa, non era quindi tale da fugare i consistenti elementi indiziariin ordine alla illiceità delle operazioni commerciali emergenti dalla copiosamotivazione, non solo (con tutta evidenza) esistente, ma anche logica ecoerente, nonché conforme ai principi di diritto più volte affermati da questaCorte in materia. Ed invero, si è più volte affermato che in sede di riesame delsequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenzadell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di ungiudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneitàdegli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamentodi ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimentiacquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di essonella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep.2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01; Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv.289016 - 01).Il motivo di ricorso risulta dunque inammissibile in quanto, a ben vedere, lostesso ricorrente, lungi dal dedurre violazioni di legge denunciabili ai sensidell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., si duole del fatto che la motivazione deigiudici di merito sarebbe insufficiente, inadeguata o contraddittoria; si deduconodunque (presunte) insufficienze o inadeguatezze motivazionali che, come detto,non sono deducibili in questa sede.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Giova ribadire che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenticautelari, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame, ilricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito onde provocareil giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Cortedi cassazione può essere chiamata ad esprimersi; pertanto, in mancanza di taledevoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimitàcensure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizionein fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ailimiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 3,n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 – 03). Si è quindi precisatonella giurisprudenza di questa Corte: a) che se è vero che il riesame è un mezzodi impugnazione con effetto interamente devolutivo, tuttavia, qualoral'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura,rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionaleargomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativaribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019,Valorosi, Rv. 278314 – 03); b) che in tema di sequestro probatorio, la parte che,in sede di legittimità, deduce la nullità del decreto impositivo del vincolo permancanza di motivazione sulle esigenze probatorie è tenuta, a pena diinammissibilità del ricorso, a dar prova di aver, in precedenza, investito dellarelativa questione il tribunale del riesame (Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025,Gobbi, Rv. 287873 – 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato chenell'atto di impugnazione e nella memoria contenente i motivi la difesa delricorrente aveva contestato la sussistenza delle esigenze probatorie facendoesclusivamente riferimento a questioni del tutto inconferenti (pericolo direiterazione del reato) in quanto relative ai presupposti applicativi del solosequestro preventivo. Esclusa la rilevanza degli argomenti dedotti dalla difesa edin difetto di ulteriori specifiche censure si è quindi ritenuta sufficiente lamotivazione in punto di periculum contenuta nel provvedimento impugnato. Ciòdetto, alla luce dei principi sopra esposti, la difesa non può lamentare (a quantoè dato comprendere dal motivo di ricorso) che il Tribunale del riesame non hamotivato adeguatamente in relazione alle esigenze probatorie sottese alsequestro, posto che si tratta di un punto del provvedimento impugnato delquale il Tribunale era stato investito con argomenti non pertinenti, ai quali si èlegittimamente limitato a replicare in maniera congrua e condivisibile.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.4.1. Questa Corte ha affermato che in tema di sequestro probatorio di daticontenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero,al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misurasia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui ènecessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, lespecifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventualeperimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria, con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (Sez. 6, n.17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01). Si è invece escluso che lanecessità di garantirne la proporzionalità imponga che sia indicato, già neldecreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, inmodo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministeroin grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, inmodo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanzadi restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto dirigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205 – 01). Si è poi precisato che, ovviamente, anchel'obbligo di delimitazione dei dati da estrapolare dal dispositivo deve essereparametrato al momento processuale (cioè alla fase delle indagini) in cui ilsequestro è stato adottato, alle peculiari esigenze di accertamento del reato, altipo di illecito cui in concreto e alla complessità della vicenda processuale (Sez.2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01; Sez. 5, n. 9797 del04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02).4.2. Nel caso in esame, il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, in quanto haevidenziato che il decreto di sequestro del Pubblico ministero conteneva unasufficiente delimitazione dei dati informatici da acquisire nei dispositivi insequestro, sicché si poteva escludere che lo stesso violasse il principio diproporzionalità e/o che avesse una finalità meramente esplorativa. Ed invero, siè osservato che il decreto di perquisizione e conseguente sequestro risultafinalizzato alla ricerca ed acquisizione: di documentazione contabile edextracontabile relativa alle sole due società indicate nell'imputazione; ditransazioni finanziarie anche in criptovalute riferibili alle operazioni indicate nelleimputazioni; account wallet custodial e non custodial (vale a dire portafoglidigitali contenenti criptovalute); corrispondenza tra gli indagati inerente lacommissione di frodi fiscali e riciclaggio. Il tutto, peraltro, riferito a capi diimputazione contenenti condotte piuttosto dettagliate, recanti anche l'indicazionedel numero e dell'anno di emissione delle fatture che si assumono false, delleoperazioni di riciclaggio compiute, dei soggetti in esse coinvolti e dell'arcotemporale in cui erano state poste in essere (sicché anche dal punto di vistadella delimitazione temporale dei dati acquisibili vi erano indicazioni reputatesufficienti). E' poi appena il caso di evidenziare che ci troviamo, comunque, difronte ad indagini particolarmente complesse in quanto aventi ad oggettosofisticate frodi fiscali e operazioni di riciclaggio anche internazionale.Del resto, occorre considerare che la perimetrazione dei dati acquisibili, cosìcome l'individuazione dei criteri attraverso i quali operare la selezione di tali dati,involge delle valutazioni e dei giudizi di fatto che, se sorretti da congrua e logicamotivazione, non sono sindacabili in sede di legittimità (tanto più ove siconsiderino i ristretti limiti della cognizione di questa Corte in materia di riesamereale).4.3. Va infine rilevato che non è dato riscontrare, nella vicenda in esame,nessuna violazione del diritto costituzionale alla tutela della corrispondenza comedefinito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. E' pacifico chedopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 2023, i messaggi di postaelettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di undispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopola ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avveniresecondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro dellacorrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi nonperdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza,trasformandosi in un mero documento "storico (cfr Sez. 2, Sentenza n. 25549del 15/05/2024). Per effetto della sentenza costituzionale l'acquisizione dellamessaggistica presente nella memoria di un cellulare (o di dispositivi analoghi)non può più essere effettuata direttamente dalla PG di sua iniziativa, manecessita di un preventivo provvedimento motivato dell'AG (PM o giudice) (cfrSez. 6, Sentenza n. 39548 del 11/09/2024). Ciò premesso, nel caso in esame,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, tale provvedimento motivatodell'AG esiste ed è rappresentato proprio dal decreto di perquisizione e sequestroimpugnato. Questa Corte ha peraltro già avuto modo di rilevare che èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cuiprevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare insequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità diun provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto,con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, postoche la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionalenella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cuiacquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, inquanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabilialle intercettazioni (Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 – 03).4.4. La difesa del ricorrente, in caso di mancato accoglimento dei motivi diricorso, ha chiesto a questa Corte di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia UE affinché quest'ultima chiarisca se l'art. 15, par. 1, della direttiva2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 2009, osti ad unanormativa nazionale (come quella italiana) che consente all'organo della pubblicaaccusa di accedere, senza preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziariaterza, imparziale e indipendente, alle comunicazioni elettroniche (telematiche etelefoniche). La richiesta non è meritevole di accoglimento.La questione del possibile contrasto tra la normativa nazionale in tema diacquisizione di dati da parte del Pubblico Ministero e la normativa eurounitariarichiamata dalla difesa è stata già incidentalmente affrontata da questa Corte,nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573– 03). In motivazione (par. 12.2) si è infatti evidenziato che la Corte di giustiziaUE ha dichiarato che l'art. 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 (come modificata dalladirettiva 2009/136/CE), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'art. 52,paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, osta ad una normativa nazionaleche renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l'accesso diun'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai finidi un'istruttoria penale (Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021,H.K./Prokuratuur, C-706/18). Si è tuttavia evidenziato che la disciplinasovranazionale che richiede la preventiva autorizzazione del giudice si riferiscealla acquisizione dei dati presso il gestore dei servizi telefonici e telematici, edunque non riguarda quelli che sono stati altrove acquisiti, come appunto i datiche sono conservati nella memoria del dispositivo elettronico. In sostanza,l'acquisizione da parte della pubblica autorità di dati personali conservati presso igestori dei servizi di comunicazione telefonica o telematica (che è l'oggetto delladirettiva 2002/58/CE ss. mm., relativa al trattamento dei dati personali e allatutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) non paresovrapponibile a quella della acquisizione di dati aventi la medesima naturapresso il titolare degli stessi che li detiene presso di sé. La questione sollevatadalla difesa (almeno rispetto al parametro normativo sovranazionale indicato)non è dunque rilevante ai fini della presente decisione, sicché non si reputanecessario alcun rinvio pregiudiziale.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessualiCosì è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente