CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30538/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2768/2021 depositata il 27/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato davanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma l’ avviso di accertamento n. 65527, con cui ilComune di Ardea richiedeva il pagamento della TOSAP per un’occupazionedi suolo pubblico, deducendo che dopo aver concluso l’iter autorizzatorioNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026non aveva ritirato il relativo provvedimento conclusivo; che il Comune diArdea aveva dichiarato la decadenza automatica dal titolo autorizzatorio,decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione del 7 agosto 2017 eche durante un successivo sopralluogo dei [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2017,l’area non risultava occupata da [OSCURATO:PERSONA], bensì da un soggetto terzo,l’[OSCURATO:SOCIETA]..2. La CTP di Roma ha respinto il ricorso con sentenza n. 4680/2019.3. A seguito di gravame, la [OSCURATO:PERSONA] delLazio, con sentenza n. 2768/2021, ha confermato la decisione, affermandoche il presupposto dell’imposta coinciderebbe con la conclusione delprocedimento autorizzatorio, a prescindere dall’effettiva occupazione.4. Avverso la suddetta sentenza di appello, la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso meramente formale il comune intimato.5. Con ordinanza del 15 dicembre 2022 è stata disposta larinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, a cura del ricorrente.6. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.7. Successivamente il comune di Ardea ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).1.1. Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile la memoriadepositata dalla parte intimata, la quale non ha depositato un controricorso,Numero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026ma una mera costituzione formale, che non può considerarsi dunque comeidonea al successivo deposito di memorie.Va difatti ribadito quanto già osservato da questa corte di legittimità:nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c.(introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito conmodificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto ilricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso inquanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nelperiodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorsoalla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attivitàprocessuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzionedi documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (Cass.16/06/2021, n. 17030 (Rv. 661609 - 01)).2. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 38 e 39 del d.lgs. 507/1993, artt. 112, 116 c.p.c.,art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.2.1. La censura non è suscettibile di accoglimento, poiché non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata.2.2. Difatti, la società ricorrente assume, a pag. 7 del ricorso, che alladata del 4 ottobre 2017 «non esistesse più alcuna autorizzazione»,fondando tale convincimento sul sollecito del 7 agosto 2017 con cui il Caposettore tributi del Comune di Ardea aveva rappresentato alla Attian GroupSrl che il mancato ritiro dell’autorizzazione n. 39/2017 per l’occupazione disuolo pubblico in via delle Aquile, unitamente all’omesso pagamento dellarelativa tassa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,avrebbe determinato l’automatica decadenza dell’autorizzazione ai sensidell’art. 12 del Regolamento comunale vigente.Di contro, il giudice regionale ha ritenuto che l’autorizzazione n.39/2017 non fosse mai stata revocata dal Comune di Ardea, reputandoirrilevante il mancato riscontro al suddetto sollecito, atteso cheNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026l’“automatica decadenza” prospettata nella missiva non risultavaconfigurabile sulla base della corretta interpretazione dell’art. 12 delRegolamento comunale, il quale non contempla il mancato ritirodell’autorizzazione tra le ipotesi di decadenza.2.3. Sul punto, la società ricorrente non ha censurato la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 12 del Regolamentocomunale, omettendo anche di trascriverne il contenuto e di allegarlo alricorso, in violazione del principio di autosufficienza.Piuttosto, si è limitata a sostenere, da un lato, che il presuppostodell’imposta sarebbe di natura “sostanzialistica” e prescinderebbe dall’attoautorizzatorio dell’ente e, dall’altro, che sarebbe dimostrato, sulla base dellarelazione di servizio della polizia locale di Ardea del 4 ottobre 2017, chel’occupante di fatto fosse la [OSCURATO:SOCIETA], da individuarsi quale soggettopassivo della TOSAP.2.4. Tuttavia, dall’esame del documento richiamato – come giàesposto nella proposta di definizione accelerata - emerge che, con il verbalen. 4090, i vigili urbani abbiano contestato la violazione dell’art. 21, commi1 e 4, C.d.S. sia al titolare della [OSCURATO:SOCIETA], sia alla [OSCURATO:PERSONA],quale responsabile solidale in qualità di “ditta comandataria dei lavori”.La stessa ricorrente, a pag. 7 del ricorso, richiama il meccanismo diimputazione del tributo di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 507/1993,assumendone la violazione e riconoscendo che, per la sua operatività, «ènecessario che esista una autorizzazione valida ed efficace».Sul punto, l’art. 39 del d.lgs. n. 507/1993 individua un ordine digraduazione della legittimazione passiva (testualmente: “1. La tassa èdovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o diautorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, inproporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbliconell'ambito del rispettivo territorio”), configurando il criterio dell’occupantedi fatto come ipotesi residuale, praticabile solo in assenza di un titoloNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026concessorio o autorizzatorio, enunciando il principio secondo cui, inpresenza di tale atto, la soggettività passiva dell’imposta spettaesclusivamente al suo titolare, restando irrilevante l’utilizzazione del suoloda parte di terzi in forza di rapporti privatistici. In tema di tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passivadel rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o diautorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo inmancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai finipassivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggettiterzi in virtù di atto di natura privatistica. (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2020,n. 8628 (Rv. 657619 - 01)).2.5. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi,ritenendo che l’autorizzazione n. 39/2017 non fosse mai stata revocata, inmancanza di un formale atto amministrativo di revoca, non potendo taleeffetto discendere da un mero sollecito al ritiro dell’autorizzazione. Ne haconseguentemente tratto che, in ragione dell’ordine legale di imputazionedel tributo, fosse irrilevante che l’occupazione materiale fosse stata eseguitada un soggetto terzo, legato alla [OSCURATO:PERSONA] da un rapporto disubappalto, attesa l’intrasmissibilità per via negoziale dell’attoamministrativo abilitativo.2.6. Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.,avendo il giudice regionale fornito una risposta puntuale e coerente almotivo di appello, ribadendo il carattere residuale della tassazione in capoall’occupante di fatto.2.7. Sotto altro profilo, la censura si rivela inammissibile, poiché, nelsostenere l’inesistenza dell’autorizzazione per intervenuta decadenza, laricorrente non deduce un vizio di violazione di legge in senso proprio, mamira a rimettere in discussione l’accertamento in fatto operato dal giudicedi merito, sollecitando una nuova valutazione delle risultanze istruttorie,Numero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026ricostruzione del fatto materiale, sindacabile unicamente nei limiti del viziodi motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Ne consegue che il motivo di ricorso, pur formalmente prospettatocome violazione di norme di diritto, si risolve in una censura di merito edeve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2.8. È evidente da quanto sopra rappresentato che la decisione è rettada plurime ragioni, solo alcune delle quali sono state contestate nei motivi,come sopra descritti.La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con principio ormaiconsolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlasul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse aduna delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difettodi interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102).La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idonea asorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, perdifetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi nondeterminerebbe una modifica della statuizione d’appello.9. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, confermando laproposta di definizione anticipata.10. Le spese del giudizio di legittimità e le spese aggravate ai sensidel combinato disposto dell’art. 380 bis e 96 c. 3 c.p.c. non vanno liquidate,stante l’assenza di effettiva difesa, atteso che si è in presenza di meracostituzione di forma.11. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c. 4 c.p.c. deve disporsi la condanna al pagamento della cassa delleNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026ammende di somma compresa tra i 500,00 ed i 5000,00 euro. Le stessesono liquidate nella misura indicata in dispositivo.12. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato da parte del ricorrente principaleprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30538/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2768/2021 depositata il 27/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato davanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma l’ avviso di accertamento n. 65527, con cui ilComune di Ardea richiedeva il pagamento della TOSAP per un’occupazionedi suolo pubblico, deducendo che dopo aver concluso l’iter autorizzatorioNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026non aveva ritirato il relativo provvedimento conclusivo; che il Comune diArdea aveva dichiarato la decadenza automatica dal titolo autorizzatorio,decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione del 7 agosto 2017 eche durante un successivo sopralluogo dei [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2017,l’area non risultava occupata da [OSCURATO:PERSONA], bensì da un soggetto terzo,l’[OSCURATO:SOCIETA]..2. La CTP di Roma ha respinto il ricorso con sentenza n. 4680/2019.3. A seguito di gravame, la [OSCURATO:PERSONA] delLazio, con sentenza n. 2768/2021, ha confermato la decisione, affermandoche il presupposto dell’imposta coinciderebbe con la conclusione delprocedimento autorizzatorio, a prescindere dall’effettiva occupazione.4. Avverso la suddetta sentenza di appello, la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso meramente formale il comune intimato.5. Con ordinanza del 15 dicembre 2022 è stata disposta larinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, a cura del ricorrente.6. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.7. Successivamente il comune di Ardea ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).1.1. Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile la memoriadepositata dalla parte intimata, la quale non ha depositato un controricorso,Numero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026ma una mera costituzione formale, che non può considerarsi dunque comeidonea al successivo deposito di memorie.Va difatti ribadito quanto già osservato da questa corte di legittimità:nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c.(introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito conmodificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto ilricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso inquanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nelperiodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorsoalla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attivitàprocessuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzionedi documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (Cass.16/06/2021, n. 17030 (Rv. 661609 - 01)).2. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 38 e 39 del d.lgs. 507/1993, artt. 112, 116 c.p.c.,art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.2.1. La censura non è suscettibile di accoglimento, poiché non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata.2.2. Difatti, la società ricorrente assume, a pag. 7 del ricorso, che alladata del 4 ottobre 2017 «non esistesse più alcuna autorizzazione»,fondando tale convincimento sul sollecito del 7 agosto 2017 con cui il Caposettore tributi del Comune di Ardea aveva rappresentato alla Attian GroupSrl che il mancato ritiro dell’autorizzazione n. 39/2017 per l’occupazione disuolo pubblico in via delle Aquile, unitamente all’omesso pagamento dellarelativa tassa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,avrebbe determinato l’automatica decadenza dell’autorizzazione ai sensidell’art. 12 del Regolamento comunale vigente.Di contro, il giudice regionale ha ritenuto che l’autorizzazione n.39/2017 non fosse mai stata revocata dal Comune di Ardea, reputandoirrilevante il mancato riscontro al suddetto sollecito, atteso cheNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026l’“automatica decadenza” prospettata nella missiva non risultavaconfigurabile sulla base della corretta interpretazione dell’art. 12 delRegolamento comunale, il quale non contempla il mancato ritirodell’autorizzazione tra le ipotesi di decadenza.2.3. Sul punto, la società ricorrente non ha censurato la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 12 del Regolamentocomunale, omettendo anche di trascriverne il contenuto e di allegarlo alricorso, in violazione del principio di autosufficienza.Piuttosto, si è limitata a sostenere, da un lato, che il presuppostodell’imposta sarebbe di natura “sostanzialistica” e prescinderebbe dall’attoautorizzatorio dell’ente e, dall’altro, che sarebbe dimostrato, sulla base dellarelazione di servizio della polizia locale di Ardea del 4 ottobre 2017, chel’occupante di fatto fosse la [OSCURATO:SOCIETA], da individuarsi quale soggettopassivo della TOSAP.2.4. Tuttavia, dall’esame del documento richiamato – come giàesposto nella proposta di definizione accelerata - emerge che, con il verbalen. 4090, i vigili urbani abbiano contestato la violazione dell’art. 21, commi1 e 4, C.d.S. sia al titolare della [OSCURATO:SOCIETA], sia alla [OSCURATO:PERSONA],quale responsabile solidale in qualità di “ditta comandataria dei lavori”.La stessa ricorrente, a pag. 7 del ricorso, richiama il meccanismo diimputazione del tributo di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 507/1993,assumendone la violazione e riconoscendo che, per la sua operatività, «ènecessario che esista una autorizzazione valida ed efficace».Sul punto, l’art. 39 del d.lgs. n. 507/1993 individua un ordine digraduazione della legittimazione passiva (testualmente: “1. La tassa èdovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o diautorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, inproporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbliconell'ambito del rispettivo territorio”), configurando il criterio dell’occupantedi fatto come ipotesi residuale, praticabile solo in assenza di un titoloNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026concessorio o autorizzatorio, enunciando il principio secondo cui, inpresenza di tale atto, la soggettività passiva dell’imposta spettaesclusivamente al suo titolare, restando irrilevante l’utilizzazione del suoloda parte di terzi in forza di rapporti privatistici. In tema di tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passivadel rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o diautorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo inmancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai finipassivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggettiterzi in virtù di atto di natura privatistica. (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2020,n. 8628 (Rv. 657619 - 01)).2.5. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi,ritenendo che l’autorizzazione n. 39/2017 non fosse mai stata revocata, inmancanza di un formale atto amministrativo di revoca, non potendo taleeffetto discendere da un mero sollecito al ritiro dell’autorizzazione. Ne haconseguentemente tratto che, in ragione dell’ordine legale di imputazionedel tributo, fosse irrilevante che l’occupazione materiale fosse stata eseguitada un soggetto terzo, legato alla [OSCURATO:PERSONA] da un rapporto disubappalto, attesa l’intrasmissibilità per via negoziale dell’attoamministrativo abilitativo.2.6. Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.,avendo il giudice regionale fornito una risposta puntuale e coerente almotivo di appello, ribadendo il carattere residuale della tassazione in capoall’occupante di fatto.2.7. Sotto altro profilo, la censura si rivela inammissibile, poiché, nelsostenere l’inesistenza dell’autorizzazione per intervenuta decadenza, laricorrente non deduce un vizio di violazione di legge in senso proprio, mamira a rimettere in discussione l’accertamento in fatto operato dal giudicedi merito, sollecitando una nuova valutazione delle risultanze istruttorie,Numero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026ricostruzione del fatto materiale, sindacabile unicamente nei limiti del viziodi motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Ne consegue che il motivo di ricorso, pur formalmente prospettatocome violazione di norme di diritto, si risolve in una censura di merito edeve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2.8. È evidente da quanto sopra rappresentato che la decisione è rettada plurime ragioni, solo alcune delle quali sono state contestate nei motivi,come sopra descritti.La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con principio ormaiconsolidato, che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlasul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse aduna delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difettodi interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunquecondurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione delladecisione stessa» (Cass. 26/02/2024, n. 5102).La mancata contestazione di una ratio decidendi di per sé idonea asorreggere la motivazione rende quindi inammissibili gli altri motivi, perdifetto di interesse, atteso che l’accoglimento eventuale dei motivi nondeterminerebbe una modifica della statuizione d’appello.9. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, confermando laproposta di definizione anticipata.10. Le spese del giudizio di legittimità e le spese aggravate ai sensidel combinato disposto dell’art. 380 bis e 96 c. 3 c.p.c. non vanno liquidate,stante l’assenza di effettiva difesa, atteso che si è in presenza di meracostituzione di forma.11. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96c. 4 c.p.c. deve disporsi la condanna al pagamento della cassa delleNumero registro generale 30538/2021Numero sezionale 2838/2026Numero di raccolta generale 7510/2026Data pubblicazione 29/03/2026ammende di somma compresa tra i 500,00 ed i 5000,00 euro. Le stessesono liquidate nella misura indicata in dispositivo.12. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato da parte del ricorrente principaleprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma c.p.c. condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma c.p.c. condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo