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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 02535/2022

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2021 ORDINANZA sul ricorso n. 28850\2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA], rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma alla v. della Balduina n. 7 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.to e difeso per procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1771/16, pubblicata in data 7 ottobre 2016, della Corte d’appello di Bologna; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. 1 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 2535/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Con sentenza n. 1771 del 7 ottobre 2016 la Corte di appello di Bologna, confermata l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in amministrazione straordinaria, per l’importo di cui al dispositivo della sentenza appellata, in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., oltre alla rivalutazione monetaria, fissava il termine finale degli interessi legali, decorrenti dal deposito del ricorso, alla liquidazione delle attività mobiliari, anziché al saldo.

La controversia traeva origine dalla domanda di ammissione tardiva, proposta da un ex dipendente della società, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione di somme trattenute dalla società quale sostituto d’imposta e da questa non versate in ragione della sospensione temporanea, disposta a seguito del sisma di Siracusa del 1990; avendo infatti la società, in adesione al condono fiscale di cui alla legge n. 289 del 2002, provveduto al versamento all’erario di una quota pari al 10% delle somme trattenute al lavoratore, quest’ultimo domandava, tramite l’ammissione al passivo, il riconoscimento della somma pari al residuo 90% della quota a suo tempo trattenuta e non versata dalla società.

La Corte di appello confermava la fondatezza del ragionamento svolto dal giudice di prime cure, osservando che il rapporto tra sostituto e sostituito doveva configurarsi alla stregua di un’obbligazione solidale passiva nei confronti del fisco, sicché, con riferimento al condono, l’estinzione dell’obbligazione tributaria derivante dall’adempimento da parte del sostituto aveva comportato l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti del sostituito, ai sensi dell’art. 1301 cod. civ.; di conseguenza, la somma residua trattenuta dal sostituto e non versata all’erario per effetto del condono, ab origine facente parte della retribuzione lorda del lavoratore, ritornava ad essere dovuta dal datore al lavoratore, secondo i principi della ripetizione dell’indebito oggettivo.

Diversamente ragionando, proseguiva il giudice di appello, il sostituto si sarebbe trovato in una posizione di indebito vantaggio anche nei confronti 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 dello Stato, finendo per incamerare definitivamenteNumero di raccolta generale 2535/2022 una parte Data pubblicazione 27/01/2022 dell’imposta non dovuta.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in a.s. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], mediante controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e degli artt. 1294, 130 e 2033 cod. civ., nonché del principio lex posterior derogat priori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte di appello, ritenendo che la remissione del debito tributario, conseguente all’adesione al condono, produce effetti anche nei confronti del sostituito, avrebbe omesso di considerare che l’art. 9, comma 17, della legge cit. prevede il beneficio della definizione agevolata ad esclusivo vantaggio del sostituto di imposta e non anche del sostituito.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Come condivisibilmente statuito da questa Corte in fattispecie analoghe (Cass. n. 10259 del 2021 e n. 14502 del 2019), se è vero che l’obbligazione tributaria grava sul sostituto, così statuendo l’art. 64, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è anche vero che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, con il cui denaro il debito tributario è soddisfatto dal sostituto.

1.3. Secondo il primo dei due citati arresti, in particolare, il sostituto trattiene il denaro del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi le versa al creditore, ma <<i fondi con cui il sostituto soddisfa l'obbligazione tributaria sono di regola prelevati alla fonte dalla retribuzione del sostituito>>.

1.4. Diversamente opinando, e dunque predicando la possibilità per il datore di lavoro di trattenere definitivamente le eventuali somme non versate all’erario, <<l'invocato articolo 9, comma 17, della legge numero 289 del 2002 prevederebbe un eccentrico spostamento patrimoniale, per di più coatto - spostamento invero non facile a qualificarsi in termini di 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 consueti istituti civilistici -, dal sostituito al sostituto: giacchéNumero di raccolta generale 2535/2022 il sostituto Data pubblicazione 27/01/2022 avrebbe in buona sostanza trattenuto, ossia non versato, il tributo dovuto dal sostituito, coi suoi denari, in relazione all'arco temporale previsto dalla norma, e, grazie, alla norma medesima, potrebbe poi trattenere il 90% di quanto non versato, ossia della relativa quota-parte di retribuzione del lavoratore>>.

1.5. Al contrario, deve osservarsi che <<nel comma 17 dell'articolo 9 non c'è assolutamente nulla, nessun benché minimo e sia pure labile elemento letterale, indispensabile alla costruzione del precetto, dal quale arguire che il legislatore abbia voluto effettuare uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro soggetto del rapporto di sostituzione di imposta>>.

1.6. In definitiva, sulla scorta di tali considerazioni, deve negarsi che la norma in oggetto possa essere interpretata nel senso di precludere al controricorrente di ottenere il riconoscimento della somma di sua spettanza: correttamente, dunque, il credito è stato ammesso al passivo all’esito del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3, cod. proc. civ., 2033 cod. civ. e 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che del tutto erroneamente il giudice di merito avrebbe riconosciuto la rivalutazione monetaria a far tempo dall’effettuazione delle ritenute, mentre invece, venendo in rilievo un credito restitutorio ex art. 2033 cod. civ., sorto per effetto della definizione agevolata, occorrerebbe assegnare rilevanza al momento del perfezionamento della medesima e dunque al momento del versamento della prima rata.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Come statuito da Cass. n. 14502 del 2019, in fattispecie analoga, <<Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, compreseNumero di raccolta generale 2535/2022 le disposizioni Data pubblicazione 27/01/2022 di cui all'art. 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato affermato il diritto del lavoratore alla ripetizione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione, trattenute per ritenute fiscali dal datore di lavoro per la parte eccedente quella effettivamente versata all'Erario in seguito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 289 del 2002)>>

2.3. [OSCURATO:PERSONA]. n. 10259 del 2021, nel richiamare tale precedente, osserva che <<nel sistema configurato dall'art. 429 cit., il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato, sicché, ai fini della determinazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere la circostanza che la società, al momento della trattenuta, sia obbligata a tanto per legge e che il versamento sia stato sospeso prima della normativa di definizione agevolata>>.

3. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in € 1.700,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021.

La Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 ORDINANZA sul ricorso n. 28850\2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA], rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma alla v. della Balduina n. 7 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.to e difeso per procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1771/16, pubblicata in data 7 ottobre 2016, della Corte d’appello di Bologna; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. 1 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 2535/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Con sentenza n. 1771 del 7 ottobre 2016 la Corte di appello di Bologna, confermata l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in amministrazione straordinaria, per l’importo di cui al dispositivo della sentenza appellata, in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., oltre alla rivalutazione monetaria, fissava il termine finale degli interessi legali, decorrenti dal deposito del ricorso, alla liquidazione delle attività mobiliari, anziché al saldo. La controversia traeva origine dalla domanda di ammissione tardiva, proposta da un ex dipendente della società, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione di somme trattenute dalla società quale sostituto d’imposta e da questa non versate in ragione della sospensione temporanea, disposta a seguito del sisma di Siracusa del 1990; avendo infatti la società, in adesione al condono fiscale di cui alla legge n. 289 del 2002, provveduto al versamento all’erario di una quota pari al 10% delle somme trattenute al lavoratore, quest’ultimo domandava, tramite l’ammissione al passivo, il riconoscimento della somma pari al residuo 90% della quota a suo tempo trattenuta e non versata dalla società. La Corte di appello confermava la fondatezza del ragionamento svolto dal giudice di prime cure, osservando che il rapporto tra sostituto e sostituito doveva configurarsi alla stregua di un’obbligazione solidale passiva nei confronti del fisco, sicché, con riferimento al condono, l’estinzione dell’obbligazione tributaria derivante dall’adempimento da parte del sostituto aveva comportato l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti del sostituito, ai sensi dell’art. 1301 cod. civ.; di conseguenza, la somma residua trattenuta dal sostituto e non versata all’erario per effetto del condono, ab origine facente parte della retribuzione lorda del lavoratore, ritornava ad essere dovuta dal datore al lavoratore, secondo i principi della ripetizione dell’indebito oggettivo. Diversamente ragionando, proseguiva il giudice di appello, il sostituto si sarebbe trovato in una posizione di indebito vantaggio anche nei confronti 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 dello Stato, finendo per incamerare definitivamenteNumero di raccolta generale 2535/2022 una parte Data pubblicazione 27/01/2022 dell’imposta non dovuta. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in a.s. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], mediante controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e degli artt. 1294, 130 e 2033 cod. civ., nonché del principio lex posterior derogat priori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte di appello, ritenendo che la remissione del debito tributario, conseguente all’adesione al condono, produce effetti anche nei confronti del sostituito, avrebbe omesso di considerare che l’art. 9, comma 17, della legge cit. prevede il beneficio della definizione agevolata ad esclusivo vantaggio del sostituto di imposta e non anche del sostituito. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Come condivisibilmente statuito da questa Corte in fattispecie analoghe (Cass. n. 10259 del 2021 e n. 14502 del 2019), se è vero che l’obbligazione tributaria grava sul sostituto, così statuendo l’art. 64, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è anche vero che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, con il cui denaro il debito tributario è soddisfatto dal sostituto. 1.3. Secondo il primo dei due citati arresti, in particolare, il sostituto trattiene il denaro del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi le versa al creditore, ma <<i fondi con cui il sostituto soddisfa l'obbligazione tributaria sono di regola prelevati alla fonte dalla retribuzione del sostituito>>. 1.4. Diversamente opinando, e dunque predicando la possibilità per il datore di lavoro di trattenere definitivamente le eventuali somme non versate all’erario, <<l'invocato articolo 9, comma 17, della legge numero 289 del 2002 prevederebbe un eccentrico spostamento patrimoniale, per di più coatto - spostamento invero non facile a qualificarsi in termini di 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 consueti istituti civilistici -, dal sostituito al sostituto: giacchéNumero di raccolta generale 2535/2022 il sostituto Data pubblicazione 27/01/2022 avrebbe in buona sostanza trattenuto, ossia non versato, il tributo dovuto dal sostituito, coi suoi denari, in relazione all'arco temporale previsto dalla norma, e, grazie, alla norma medesima, potrebbe poi trattenere il 90% di quanto non versato, ossia della relativa quota-parte di retribuzione del lavoratore>>. 1.5. Al contrario, deve osservarsi che <<nel comma 17 dell'articolo 9 non c'è assolutamente nulla, nessun benché minimo e sia pure labile elemento letterale, indispensabile alla costruzione del precetto, dal quale arguire che il legislatore abbia voluto effettuare uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro soggetto del rapporto di sostituzione di imposta>>. 1.6. In definitiva, sulla scorta di tali considerazioni, deve negarsi che la norma in oggetto possa essere interpretata nel senso di precludere al controricorrente di ottenere il riconoscimento della somma di sua spettanza: correttamente, dunque, il credito è stato ammesso al passivo all’esito del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3, cod. proc. civ., 2033 cod. civ. e 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che del tutto erroneamente il giudice di merito avrebbe riconosciuto la rivalutazione monetaria a far tempo dall’effettuazione delle ritenute, mentre invece, venendo in rilievo un credito restitutorio ex art. 2033 cod. civ., sorto per effetto della definizione agevolata, occorrerebbe assegnare rilevanza al momento del perfezionamento della medesima e dunque al momento del versamento della prima rata. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Come statuito da Cass. n. 14502 del 2019, in fattispecie analoga, <<Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 28850/2016 Numero sezionale 4378/2021 l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, compreseNumero di raccolta generale 2535/2022 le disposizioni Data pubblicazione 27/01/2022 di cui all'art. 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato affermato il diritto del lavoratore alla ripetizione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione, trattenute per ritenute fiscali dal datore di lavoro per la parte eccedente quella effettivamente versata all'Erario in seguito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 289 del 2002)>> 2.3. [OSCURATO:PERSONA]. n. 10259 del 2021, nel richiamare tale precedente, osserva che <<nel sistema configurato dall'art. 429 cit., il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato, sicché, ai fini della determinazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere la circostanza che la società, al momento della trattenuta, sia obbligata a tanto per legge e che il versamento sia stato sospeso prima della normativa di definizione agevolata>>. 3. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in € 1.700,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021. La Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i
Sentenza Cassazione n. 02535/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris