CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28704/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4786/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2856/18/2016, depositata in data 2 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel15 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L ’ Agenzia delle Entrate negava ad [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, l. 296/2006, Agevolazioni ex lege 296/2006 - eruzione Etna 2002 - applicabilità ad anni precedenti al 2001- esclusione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici verificatisi in Sicilia nell’ottobre 2002, per non risiedere il contribuente in uno dei comuni individuati con decreto del 14.11.2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per aver inserito adempimenti relativi ad annualità non comprese nella norma. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego innanzi alla CTP di Catania, che accoglieva il ricorso. 2. L’Agenzia delle Entrateinterponeva gravame deducendo che la definizione agevolata non potesse estendersi a cartelle di pagamento notificate nel periodo di sospensione, ma riguardanti annualità pregresse, non interessate dalla predetta sospensione. La CTR confermava la decisione di primo grado. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a d un unico motivo . Il contribuente resiste con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 13707/2018 la Sesta Sezione di questa Corte, ritenuta la novità della questione, rinviava a nuovo ruolo. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 15/10/2024. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta la «violazione e falsa applicazione de ll’ art . 108 ..TUE dell’art. 1, comma 1011 della legge 296/2006, nonché del DM 14/11/2002, dell’ordinanza 3442 del 10/06/2005, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 del cpc per avere ritenuto applicabili le agevolazioni introdotte per gli eventi sismici e vulcanici del 2002». Osserva, in particolare, che il contribuente aveva chiesto di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa emanata dopo l’eruzione dell’Etna del 2002, ovvero di versare il 50% delle somme dovute per gli anni 1995 e 1996. Secondo l’Agenzia, le dette annualità non possono rientrare nel beneficio di legge, introdotto nel 2002, e, come tale, applicabile a partire dal 2002. Il motivo è fondato. 1.1. A seguito dell’eruzione dell’Etna, protrattasi senza soluzione di continuità dal mese di luglio 2001 al mese di ottobre 2002, furono emanate diverse disposizioni emergenziali. In relazione al primo degli eventi vulcanici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.2001 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24.02.1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania relativamente ai territori dei Comuni appositamente rientranti nei provvedimenti di accertamento della Prefettura, demandati a quest’ultima dal suddetto decreto. Successivamente, ripetutisi gli eventi vulcanici ed eruttivi nel 2002, lo stato di emergenza, inizialmente dichiarato sino al 31.12.2001, veniva progressivamente prorogato, sempre in forza di decreti ai sensi dell’art. 5, comma 1 legge 24.02.1992 n. 225, sino al 31.03.2004 e da ultimo, ancora, sino al 31.03.2005. A tale proposito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.10.2002 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 258 del 2002) veniva dichiarato, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, l. n. 225/1992, ‘lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area’; con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002, n. 3254 (pubblicata nella Gazz. Uff. n. 286 del 2002), parimenti adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 l. 225/1992, nonché ai sensi dell’art. 2, comma 2, del coevo decreto-legge 04.11.2002 n. 245 (poi convertito, con modifiche, dalla legge n. 286 del 27.12.2002), si provvedeva ad adottare una serie di misure concrete in favore delle popolazioni colpite, al fine di alleviare i disagi provocati dagli eccezionali eventi calamitosi, disponendo all’art. 5, tra l’altro, la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, prevedendo altresì la possibilità di sospendere, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, della l. 212/2000, ‘i termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria’. Lo stato di emergenza, già prorogato dall’articolo unico del D.P.C.M. 28 marzo 2003, dall’articolo unico del D.P.C.M. 4 marzo 2005, dall’articolo unico del D.P.C.M. 27 dicembre 2006 e dall’articolo unico del D.P.C.M. 1° febbraio 2008, è stato ulteriormenteprorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo unico del D.P.C.M. 25 luglio 2008. Il D.M. Economia e Finanze del 14 novembre 2002 (nel testo emendato dal D.M. 17 maggio 2005), emesso in attuazione della norma di legge richiamata, ha disposto che(art. 1): 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza in uno dei comuni indicati nei commi 5 e 6, sono sospesi, dal 29 ottobre 2002 al 15 dicembre 2005, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni indicati nei commi 5 e 6. Ora, dal significato letterale della norma discende che la sospensione opera in relazione a termini in corso che vengano a scadenza nel periodo indicato, e non certo a termini già scaduti per i quali non si pone neppure logicamente l’applicabilità di una ‘sospensione’ della decorrenza, non essendo ormai più in corso.Successivamente l’art. 1, comma 1011, della l. 296/2006 dispose che ai soggetti destinatari dell’O.P.C.M. n. 3442/2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella Provincia di Catania (stabilita per l’anno 2006 con D.P.C.M. del 22.12.2005) era consentita ‘la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione’. 1.2. Ora, le disposte (e più volte prorogate) sospensioni dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, all’evidenza, non possono valere per adempimenti e versamenti da eseguire (perché già elassi i relativi termini alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale) nel periodo precedente al 2002 o, recte, al 2001, come precisato da questa Corte nella ordinanza n. 17634/2018. Invero, va in primo luogo ricordato che le disposizioni fiscali di favore, che consentono una sospensione ovvero un’agevolazione (recupero rateizzato), sono norme di natura eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione, non suscettibili di una interpretazione analogica. Già con il D.M. 09/08/2001 fu disposta, in conseguenza dei primi fenomeni sismici e vulcanici, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali dal 13 luglio 2001 al 10 dicembre 2001. Conseguentemente, la sospensione riguarda tutti i contribuenti, interessati dal fenomeno sismico iniziato nel 2001 e protrattosi per anni, per i quali il termine di pagamento delle imposte scadeva dopo il 13 luglio 2001. Un’indiscriminata interpretazione retroattiva, di favore del contribuente, come quella avallata dalla CTR (nel caso che ci occupa si tratta di IRPEF non pagata per gli anni di imposta 1995 e 1996), è, quindi, contraria sia ai principi generali in materia di interpretazione delle disposizioni fiscali di favore, sia a quanto previsto nel D.M. Economia e Finanze del 14 novembre 2002, ove espressamente si fa riferimento a‘termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo’, ovvero dal 29 ottobre 2002 in poi. La circostanza, invero, che il comma 1011 dell’articolo 1 della l. 296/2006 si riferisca in termini generali ad ‘adempimenti e versamenti’ non può affatto condurre all’interpretazione seguita dalla CTR, dovendo la detta norma essere letta nel contesto complessivo della normativa emergenziale emanata a partire del 2001. Se si seguisse la tesi della CTR, si legittimerebbe una sanatoria totale di migliaia di contribuenti morosi, per non aver pagato le imposte negli anni 1990, essendo scaduti i relativi termini anche molti anni prima della normativa di favore, in un periodo in cui però l’emergenza sismica e vulcanica non esisteva. 2.In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, non avendo la CTR fatto buon governo dei principi giurisprudenziali richiamati; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi l’originario ricorso del contribuente. La peculiarità della fattispecie (non risultano specifici precedenti di questa Corte) giustifica la compensazione delle spese dei gradi merito, mentre il controricorrente va condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; condanna il controricorrente, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in E