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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 31696/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30591-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 7568/2021 del TRIBUNALE di MATERA, depositato il 28/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 30591 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -2- Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Matera in data 28-10- 2021, che ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, relativamente a un credito cedutole dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha dedotto un solo motivo, illustrato da memoria; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che:

I. -i fatti ai quali la controversia si riferisce sono i seguenti: (i) a novembre 2019 la Bper chiese di essere ammessa al passivo del fallimento per un credito traente origine da un mutuo ipotecario; (ii) ad aprile 2021 venne presentato il progetto di stato passivo includente la proposta di ammissione in privilegio; (iii) a giugno 2020, tuttavia, il credito era stato già ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] nel contesto di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd.

T.u.b.), e di tanto la Bper diede atto con apposite osservazioni al progetto depositate a maggio 2021; (iv) per conseguenza il giudice delegato al fallimento, su concorde parere del curatore, dichiarò esecutivo lo stato passivo non ammettendo il credito per il sopravvenuto difetto di legittimazione della stessa Bper;

II. - il ricor so in opposizione è stato proposto dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]; Ric. 2021 n. 30591 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -3- il tribunale l’ha respinto sul rilievo che il credito oggetto della domanda di insinuazione non era ancora stato delibato dal giudice delegato al momento della cessione; sicché la cessionaria avrebbe potuto chiedere di essere ammessa essastessa al passivo con domanda di insinuazione tardiva, cosa che invece non era stata fatta;

III. - la [OSCURATO:SOCIETA] denunzia la violazione degli artt. 111 cod. proc. civ. e 101 legge fall., perché il cedente, indipendentemente dal fatto che sia stato formato o meno lo stato passivo, mantiene la sua legittimazione processuale anche quando nella posizione sostanziale subentri un altro creditore, fintanto che quest’ultimo non si costituisca formalmente nella procedura attraverso la domanda tardiva; sicché il tribunale “avrebbe dovuto accogliere la domanda svolta dal creditore cedente Bper”;

IV. –il ricorso è inammissibile perché la censura è priva di pertinenza; non è dato al cessionario di un credito impugnare la decisione sostenendo che al passivo si debba ammettere il cedente, per l’elementare ragione che le posizioni dei due soggetti – cedente e cessionario – restano distinte ai fini della legittimazione processuale; la motivazione del decreto va in ciò semplicemente corretta, nel senso che l’opposizione al passivo si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile perché diretta a far valere non il diritto proprio del cessionario, volta che la cessione era avvenuta dopo il deposito della domanda di insinuazione, ma quello, Ric. 2021 n. 30591 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -4- appunto, del cedente: solo che la domanda del cedente era stata presa in esame, e respinta, dal giudice delegato a motivo del difetto di legittimazione sostanziale, sicché solo il cedente se ne sarebbe potuto dolere impugnando il decreto di esecutorietà dello stato passivo; non essendo il cessionario un sostituto processuale del cedente, quanto piuttosto il titolare del diritto sostanziale conseguente all’avvenuta cessione, a lui spetta far valere la posizione propria, non quella altrui; p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30591-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 7568/2021 del TRIBUNALE di MATERA, depositato il 28/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30591 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Matera in data 28-10- 2021, che ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, relativamente a un credito cedutole dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha dedotto un solo motivo, illustrato da memoria; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: I. -i fatti ai quali la controversia si riferisce sono i seguenti: (i) a novembre 2019 la Bper chiese di essere ammessa al passivo del fallimento per un credito traente origine da un mutuo ipotecario; (ii) ad aprile 2021 venne presentato il progetto di stato passivo includente la proposta di ammissione in privilegio; (iii) a giugno 2020, tuttavia, il credito era stato già ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] nel contesto di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.u.b.), e di tanto la Bper diede atto con apposite osservazioni al progetto depositate a maggio 2021; (iv) per conseguenza il giudice delegato al fallimento, su concorde parere del curatore, dichiarò esecutivo lo stato passivo non ammettendo il credito per il sopravvenuto difetto di legittimazione della stessa Bper; II. - il ricor so in opposizione è stato proposto dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]; Ric. 2021 n. 30591 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- il tribunale l’ha respinto sul rilievo che il credito oggetto della domanda di insinuazione non era ancora stato delibato dal giudice delegato al momento della cessione; sicché la cessionaria avrebbe potuto chiedere di essere ammessa essastessa al passivo con domanda di insinuazione tardiva, cosa che invece non era stata fatta; III. - la [OSCURATO:SOCIETA] denunzia la violazione degli artt. 111 cod. proc. civ. e 101 legge fall., perché il cedente, indipendentemente dal fatto che sia stato formato o meno lo stato passivo, mantiene la sua legittimazione processuale anche quando nella posizione sostanziale subentri un altro creditore, fintanto che quest’ultimo non si costituisca formalmente nella procedura attraverso la domanda tardiva; sicché il tribunale “avrebbe dovuto accogliere la domanda svolta dal creditore cedente Bper”; IV. –il ricorso è inammissibile perché la censura è priva di pertinenza; non è dato al cessionario di un credito impugnare la decisione sostenendo che al passivo si debba ammettere il cedente, per l’elementare ragione che le posizioni dei due soggetti – cedente e cessionario – restano distinte ai fini della legittimazione processuale; la motivazione del decreto va in ciò semplicemente corretta, nel senso che l’opposizione al passivo si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile perché diretta a far valere non il diritto proprio del cessionario, volta che la cessione era avvenuta dopo il deposito della domanda di insinuazione, ma quello, Ric. 2021 n. 30591 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -4- appunto, del cedente: solo che la domanda del cedente era stata presa in esame, e respinta, dal giudice delegato a motivo del difetto di legittimazione sostanziale, sicché solo il cedente se ne sarebbe potuto dolere impugnando il decreto di esecutorietà dello stato passivo; non essendo il cessionario un sostituto processuale del cedente, quanto piuttosto il titolare del diritto sostanziale conseguente all’avvenuta cessione, a lui spetta far valere la posizione propria, non quella altrui; p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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