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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 07997/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al numero di dosi già pronte per la cessione, alla natura diversa delle sostanze ed alle dosi ricavabili.

La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.

Per altro, il ricorso richiede l'applicazione del fatto di lieve entità indicando che oggetto della condotta sono 170 dosi già confezionate di sostanza stupefacente: quantitativo di per sé incompatibile con il fatto di lieve entità.

Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato non solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma anche sulla pericolosità sociale.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/2022.

Il CoinsOli re estensore Il Presidente 6cice emeraro Lu 92Fka_ ci cis7nTATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al numero di dosi già pronte per la cessione, alla natura diversa delle sostanze ed alle dosi ricavabili. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici. Per altro, il ricorso richiede l'applicazione del fatto di lieve entità indicando che oggetto della condotta sono 170 dosi già confezionate di sostanza stupefacente: quantitativo di per sé incompatibile con il fatto di lieve entità. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato non solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma anche sulla pericolosità sociale. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il CoinsOli re estensore Il Presidente 6cice emeraro Lu 92Fka_ ci cis7nTATO I
Sentenza Cassazione n. 07997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris