CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 06936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 8.11.2022; Rilevato che in data 1 dicembre 2023 il difensore del ricorrente ha confermato la volontà di rinunciare al ricorso già manifestata dal proprio assistito mediante dichiarazione formulata presso la matricola del carcere in cui è detenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.12.2023