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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16265/2023

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché, nell'interesse dell'imputato, la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 07/11/2014, il Tribunale di Torino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale destinatario delle somme distratte da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 11/12/2008 e in concorso con varie persone giudicate separatamente, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravato dal danno di rilevante gravità.

Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 18/11/2021, ha riqualificato il fatto in termini di ricettazione fallimentare, dichiarando estinto il reato per prescrizione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 232,

I. fall.

Il ricorso evidenzia come sia incontestato che [OSCURATO:SOCIETA] era una società inattiva, messa a disposizione, da parte del commercialista [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], titolare di Dragone s.r.I., che la intestò a dei prestanonni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), utilizzandola per conseguire finanziamenti bancari cui Dragone s.r.I., in conclamato stato di insolvenza, non poteva accedere, così ottenendo, grazie alla complicità di un direttore di banca infedele, la somma complessiva di lire 1.787.863.599, parte della quale fu destinata a Onorato, commercialista di Dragone, che ricevette 45 assegni di [OSCURATO:SOCIETA] per circa 700 milioni di lire (pari a 362 mila euro), depositati sui propri conti, somme in parte restituite da Onorato.

La Corte di appello non mette in discussione il quadro di fatto, ma si limita a precisare che il reato di ricettazione prefallimentare si configura solo in mancanza di accordo con l'imprenditore fallito.

Erroneamente la sentenza impugnata ha anticipato il momento consumativo della distrazione patrimoniale e fraintende il perimetro applicativo del reato ritenuto, laddove al momento della consegna degli assegni a Onorato nessun reato presupposto poteva dirsi commesso, mentre la distrazione di Dragone non si pone come presupposto della ricettazione di Onorato, ma vi coincide.

E' pacifico che Onorato ricevette assegni di [OSCURATO:SOCIETA] intestati a fornitori inesistenti e da lui girati in pieno accordo con Dragone, tanto che la stessa Corte di appello ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza dell'imputato sulla provenienza degli assegni e sulla volontà di Dragone di darglieli per distrarre ricchezza da [OSCURATO:SOCIETA] e farla fruttare a proprio vantaggio personale.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, connma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre, nell'interesse dell'imputato, difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria, che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. In limine, mette conto ribadire che le Sezioni unite hanno delineato gli oneri motivazionali del giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado: escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

D'altra parte, del tutto consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, è il principio di diritto in forza del quale il delitto di ricettazione prefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757).

3. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati.

3.1. La sentenza di condanna in primo grado aveva valorizzato, nella prospettiva della prova dell'accordo di Onorato con Dragone, una pluralità di elementi: [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita, utilizzando dei prestanonni in precedenza indicati, per consentire a Dragone di accedere a finanziamenti bancari altrimenti a lui preclusi e la società rimase attiva solo per sei mesi, senza svolgere alcuna attività d'impresa, per poi essere messa in liquidazione, avendo nel frattempo ottenuto da una banca l'ingente somma di lire 1.787.863.599 sotto forma di anticipazioni al 100% di ricevute bancarie poi rivelatesi false; lo stesso Onorato ha ammesso, con riguardo agli assegni emessi da [OSCURATO:SOCIETA] e versati sul proprio conto, di averli ricevuti da Dragone per ragioni estranee all'attività d'impresa (investimenti); risultano provati la ricezione e la negoziazione da parte di Onorato, mediante deposito sui propri conti degli assegni di cui all'imputazione; l'imputato ha riferito di essersi limitato, quale commercialista, a fornire a Dragone la possibilità di subentrare in [OSCURATO:SOCIETA], da tempo inattiva, e di avere consentito che la società avesse sede legale presso il proprio studio; pur ammettendo di aver ricevuto gli assegni direttamente da Dragone, Onorato ha dichiarato di non sapere che provenivaro da [OSCURATO:SOCIETA] e di non essersi accorto che emittente era il suo amministratore; Onorato non si era limitato a fornire a Dragone la possibilità di subentrare in [OSCURATO:SOCIETA], nominato quale socio accomandatario Senatore, e di avere accettato che la sede legale fosse individuata nel proprio studio, ma aveva fornito a Dragone il nominativo di uno dei soci fittizi, Buzzelli, commercialista del suo stesso studio e si era preoccupato di redigere personalmente una scrittura privata in cui si dava atto che [OSCURATO:SOCIETA] era di Dragone; al momento di mettere in liquidazione, pochi mesi dopo, [OSCURATO:SOCIETA], furono Dragone e Onorato a chiedere a Marzano di assumere il ruolo di liquidatore; Senatore ha riferito che quando gli imputati vennero a conoscenza delle indagini relative alla truffa alla banca, fu proprio Onorato, insieme con Dragone e Marzano, a portarlo da un avvocato, per concordare una versione comune da fornire agli inquirenti.

Complessivamente valutati, osservava la sentenza di primo grado, gli elementi in sintesi richiamati denotano il ruolo centrale svolto da Onorato nella vicenda [OSCURATO:SOCIETA], il suo stretto legame con Dragone e il contributo attivo offerto alla realizzazione del meccanismo fraudolento imperniato sulla creazione ad hoc di una nuova società, [OSCURATO:SOCIETA], intestata a prestanomi di Dragone, al mero fine di ottenere dal sistema bancario finanziamenti poi distratti a favore dello stesso Dragone.

Onorato ha contribuito alla realizzazione di tali distrazioni non solo partecipando alla creazione e alla gestione di [OSCURATO:SOCIETA], ma anche facendo confluire sui propri conti, d'accordo con Dragone, gli assegni provenienti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] e utilizzando le relative somme nell'interesse di Dragone, ossia per finalità palesemente estranee all'esercizio dell'impresa.

3.2. A fronte della diffusa motivazione della sentenza di primo grado, quella di appello ritiene non raggiunta la prova della consapevolezza e volontà, in capo a Onorato, della distrazione.

Il rilievo della partecipazione di Onorato alla fase della costituzione della società poi fallita non trova riscontro nell'imputazione, ove il concorso di Onorato è limitato alle sole dazioni di denaro, mentre difetta alcuna prova di un accordo preventivo sull'attività distrattiva.

Aggiunge ancora il giudice di appello che la mera partecipazione alla costituzione della società dovrebbe condurre ad attribuire a Onorato la responsabilità per tutti i reati commessi utilizzando lo schermo societario, il che è errato dal punto di vista giuridico.4.

Nei termini, in estrema sintesi, indicati, la sentenza impugnata non ha dato una motivazione puntuale e adeguata della decisione assolutoria, sottraendosi alla compiuta e non atomistica disamina dei plurimi, eterogenei elementi ritenuti dal giudice di primo grado convergenti nel senso della prova dell'accordo con Dragone circa i fatti distrattivi contestati.

Anche la memoria presentata nell'interesse di Onorato non opera il necessario confronto tra l'iter giustificativo della sentenza di primo grado e gli elementi da esso valorizzati e quello della sentenza di appello.

Proprio l'omessa, specifica disamina degli elementi valorizzati dal giudice di primo grado inficia la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui delinea la ritenuta divergenza delle ideazioni criminose di Dragone e di Onorato.

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del mancato riferimento nell'imputazione alla fase dell'acquisizione della fallita: l'imputazione, invero, descrive puntualmente i fatti distrattivi, mentre gli accadimenti che caratterizzarono l'acquisizione e l'"utilizzo" ritenuto illecito dal giudice di primo grado di [OSCURATO:SOCIETA] rappresentano (così come, del resto, le circostanze successive relative, ad esempio, al tentativo di concordare una versione di comodo da fornire agli acquirenti) elementi dimostrativi, nel percorso argomentativo della sentenza di primo grado, del ruolo di indubbio rilievo attribuito a Onorato nella vicenda [OSCURATO:SOCIETA], del suo stretto legame con Dragone e del contributo offerto alla creazione del meccanismo fraudolento incentrato su [OSCURATO:SOCIETA].

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché, nell'interesse dell'imputato, la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 07/11/2014, il Tribunale di Torino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale destinatario delle somme distratte da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 11/12/2008 e in concorso con varie persone giudicate separatamente, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravato dal danno di rilevante gravità. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 18/11/2021, ha riqualificato il fatto in termini di ricettazione fallimentare, dichiarando estinto il reato per prescrizione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 232, I. fall. Il ricorso evidenzia come sia incontestato che [OSCURATO:SOCIETA] era una società inattiva, messa a disposizione, da parte del commercialista [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], titolare di Dragone s.r.I., che la intestò a dei prestanonni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), utilizzandola per conseguire finanziamenti bancari cui Dragone s.r.I., in conclamato stato di insolvenza, non poteva accedere, così ottenendo, grazie alla complicità di un direttore di banca infedele, la somma complessiva di lire 1.787.863.599, parte della quale fu destinata a Onorato, commercialista di Dragone, che ricevette 45 assegni di [OSCURATO:SOCIETA] per circa 700 milioni di lire (pari a 362 mila euro), depositati sui propri conti, somme in parte restituite da Onorato. La Corte di appello non mette in discussione il quadro di fatto, ma si limita a precisare che il reato di ricettazione prefallimentare si configura solo in mancanza di accordo con l'imprenditore fallito. Erroneamente la sentenza impugnata ha anticipato il momento consumativo della distrazione patrimoniale e fraintende il perimetro applicativo del reato ritenuto, laddove al momento della consegna degli assegni a Onorato nessun reato presupposto poteva dirsi commesso, mentre la distrazione di Dragone non si pone come presupposto della ricettazione di Onorato, ma vi coincide. E' pacifico che Onorato ricevette assegni di [OSCURATO:SOCIETA] intestati a fornitori inesistenti e da lui girati in pieno accordo con Dragone, tanto che la stessa Corte di appello ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza dell'imputato sulla provenienza degli assegni e sulla volontà di Dragone di darglieli per distrarre ricchezza da [OSCURATO:SOCIETA] e farla fruttare a proprio vantaggio personale. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, connma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre, nell'interesse dell'imputato, difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria, che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. In limine, mette conto ribadire che le Sezioni unite hanno delineato gli oneri motivazionali del giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado: escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). D'altra parte, del tutto consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, è il principio di diritto in forza del quale il delitto di ricettazione prefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757). 3. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. 3.1. La sentenza di condanna in primo grado aveva valorizzato, nella prospettiva della prova dell'accordo di Onorato con Dragone, una pluralità di elementi: [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita, utilizzando dei prestanonni in precedenza indicati, per consentire a Dragone di accedere a finanziamenti bancari altrimenti a lui preclusi e la società rimase attiva solo per sei mesi, senza svolgere alcuna attività d'impresa, per poi essere messa in liquidazione, avendo nel frattempo ottenuto da una banca l'ingente somma di lire 1.787.863.599 sotto forma di anticipazioni al 100% di ricevute bancarie poi rivelatesi false; lo stesso Onorato ha ammesso, con riguardo agli assegni emessi da [OSCURATO:SOCIETA] e versati sul proprio conto, di averli ricevuti da Dragone per ragioni estranee all'attività d'impresa (investimenti); risultano provati la ricezione e la negoziazione da parte di Onorato, mediante deposito sui propri conti degli assegni di cui all'imputazione; l'imputato ha riferito di essersi limitato, quale commercialista, a fornire a Dragone la possibilità di subentrare in [OSCURATO:SOCIETA], da tempo inattiva, e di avere consentito che la società avesse sede legale presso il proprio studio; pur ammettendo di aver ricevuto gli assegni direttamente da Dragone, Onorato ha dichiarato di non sapere che provenivaro da [OSCURATO:SOCIETA] e di non essersi accorto che emittente era il suo amministratore; Onorato non si era limitato a fornire a Dragone la possibilità di subentrare in [OSCURATO:SOCIETA], nominato quale socio accomandatario Senatore, e di avere accettato che la sede legale fosse individuata nel proprio studio, ma aveva fornito a Dragone il nominativo di uno dei soci fittizi, Buzzelli, commercialista del suo stesso studio e si era preoccupato di redigere personalmente una scrittura privata in cui si dava atto che [OSCURATO:SOCIETA] era di Dragone; al momento di mettere in liquidazione, pochi mesi dopo, [OSCURATO:SOCIETA], furono Dragone e Onorato a chiedere a Marzano di assumere il ruolo di liquidatore; Senatore ha riferito che quando gli imputati vennero a conoscenza delle indagini relative alla truffa alla banca, fu proprio Onorato, insieme con Dragone e Marzano, a portarlo da un avvocato, per concordare una versione comune da fornire agli inquirenti. Complessivamente valutati, osservava la sentenza di primo grado, gli elementi in sintesi richiamati denotano il ruolo centrale svolto da Onorato nella vicenda [OSCURATO:SOCIETA], il suo stretto legame con Dragone e il contributo attivo offerto alla realizzazione del meccanismo fraudolento imperniato sulla creazione ad hoc di una nuova società, [OSCURATO:SOCIETA], intestata a prestanomi di Dragone, al mero fine di ottenere dal sistema bancario finanziamenti poi distratti a favore dello stesso Dragone. Onorato ha contribuito alla realizzazione di tali distrazioni non solo partecipando alla creazione e alla gestione di [OSCURATO:SOCIETA], ma anche facendo confluire sui propri conti, d'accordo con Dragone, gli assegni provenienti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] e utilizzando le relative somme nell'interesse di Dragone, ossia per finalità palesemente estranee all'esercizio dell'impresa. 3.2. A fronte della diffusa motivazione della sentenza di primo grado, quella di appello ritiene non raggiunta la prova della consapevolezza e volontà, in capo a Onorato, della distrazione. Il rilievo della partecipazione di Onorato alla fase della costituzione della società poi fallita non trova riscontro nell'imputazione, ove il concorso di Onorato è limitato alle sole dazioni di denaro, mentre difetta alcuna prova di un accordo preventivo sull'attività distrattiva. Aggiunge ancora il giudice di appello che la mera partecipazione alla costituzione della società dovrebbe condurre ad attribuire a Onorato la responsabilità per tutti i reati commessi utilizzando lo schermo societario, il che è errato dal punto di vista giuridico.4. Nei termini, in estrema sintesi, indicati, la sentenza impugnata non ha dato una motivazione puntuale e adeguata della decisione assolutoria, sottraendosi alla compiuta e non atomistica disamina dei plurimi, eterogenei elementi ritenuti dal giudice di primo grado convergenti nel senso della prova dell'accordo con Dragone circa i fatti distrattivi contestati. Anche la memoria presentata nell'interesse di Onorato non opera il necessario confronto tra l'iter giustificativo della sentenza di primo grado e gli elementi da esso valorizzati e quello della sentenza di appello. Proprio l'omessa, specifica disamina degli elementi valorizzati dal giudice di primo grado inficia la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui delinea la ritenuta divergenza delle ideazioni criminose di Dragone e di Onorato. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del mancato riferimento nell'imputazione alla fase dell'acquisizione della fallita: l'imputazione, invero, descrive puntualmente i fatti distrattivi, mentre gli accadimenti che caratterizzarono l'acquisizione e l'"utilizzo" ritenuto illecito dal giudice di primo grado di [OSCURATO:SOCIETA] rappresentano (così come, del resto, le circostanze successive relative, ad esempio, al tentativo di concordare una versione di comodo da fornire agli acquirenti) elementi dimostrativi, nel percorso argomentativo della sentenza di primo grado, del ruolo di indubbio rilievo attribuito a Onorato nella vicenda [OSCURATO:SOCIETA], del suo stretto legame con Dragone e del contributo offerto alla creazione del meccanismo fraudolento incentrato su [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la s
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