CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avo Renato, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VerucchiGabriella, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 25 giugno 2024 n. 4504;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:Numero registro generale 1755/2025N.R.G.: 1755/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2021/2026Numero di raccolta generale 23028/2026Data pubblicazione 10/07/2026-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1978 ed il 1995;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto (a seconda degli attori, da venti atrentacinque anni prima) in conseguenza della tardiva attuazione dellesuddette direttive.2. Il Tribunale di Roma con sentenza 21.5.2021 n. 8845 rigettò la domandaper maturata prescrizione e la Corte d’appello, con l’impugnata sentenza,rigettò il gravame.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai ricorrentiindicati in epigrafe con ricorso fondato su quattro motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso e chiestola condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c..MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”.Tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello sarebbe “rimastaancorata ad un’interpretazione, neppure pacifica, tenuta sul punto in altrefattispecie, peraltro non necessariamente identiche da Codesta SupremaCorte”.1.1. Il motivo è inammissibile.N.R.G.: 1755/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1755/2025Numero sezionale 2021/2026Numero di raccolta generale 23028/2026Data pubblicazione 10/07/2026La Corte d’appello non solo ha limpidamente esposto le ragioni delladecisione, ma si è uniformata a pacifici princìpi di diritto stabiliti da questaCorte, puntualmente richiamati nella motivazione.2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art 2935 c.c..Nell’illustrazione del motivo si censura il giudizio di accoglimentodell’eccezione di prescrizione.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.,alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il dirittoal risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).3. Il terzo motivo di ricorso.N.R.G.: 1755/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1755/2025Numero sezionale 2021/2026Numero di raccolta generale 23028/2026Data pubblicazione 10/07/2026Col terzo motivo i ricorrenti sostengono che la decisione d’appello avrebbeviolato gli artt. 3 Cost. e 14 CEDU.L’illustrazione del motivo è oscura: tutto quel che è dato comprendere è chead avviso dei ricorrenti la Corte territoriale, dichiarando prescritto il lorodiritto, avrebbe violato l’art. 3 Cost. e l’art. 14 CEDU.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c., inquanto l’illustrazione di esso non contiene alcuna ragionata censura avversola sentenza d’appello.In ogni caso la statuizione di accoglimento dell’eccezione di prescrizione fuineccepibile, per le ragioni già indicate al precedente § 2.1.4. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92, secondocomma, c.p.c..Nella illustrazione del motivo i ricorrenti deducono che la Corte d’appelloavrebbe dovuto compensare le spese, in ragione delle oscillazionigiurisprudenziali.4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di noncompensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un.,n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fuproposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorrevabadare ex art. 65 ord. giud.Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delledirettive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal27.10.1999 questa Corte lo stabilì nel 2011, ovvero quattordici anni primadell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito daallora in poi e ciò anche a Sezioni Unite.Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente,tale circostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazionegiurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avversoN.R.G.: 1755/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1755/2025Numero sezionale 2021/2026Numero di raccolta generale 23028/2026Data pubblicazione 10/07/2026una sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte,senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione.5. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.8. La palese ed inescusabile infondatezza del ricorso rende manifesto cheesso è stato proposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primocomma della medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nellamisura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 20.307, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri della somma di euro 10.000 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])