CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], UI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto la prima doglianza, replica in termini di estrema genericità e di marcata aspecificità rispetto al motivare reso dalla Corte di appello, la censura diretta a contrastare la sussistenza dell'associazione ex art 74 Tus di cui al capo 1) della rubrica, che risulta immediatamente smentita e superata dal lineare e coerente argomentare speso sul punto dalla sentenza impugnata all'esito di una esauriente disamina dei dati processuali ( si veda dalla pagina 22 il cui portato è rimasto estraneo a qualsivoglia critica diretta e specifica sollevata dal ricorso); la seconda doglianza, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e alla mancata applicazione delle generiche, sconta il medesimo vizio, atteso che anche su tali punti la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; la terza doglianza, interposta per la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], è affetta da una immediata carenza di interesse; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile • ricorse e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 genn