CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uto Procuratore generale dr. LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostitutoprocessuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello sez. distaccata diBolzano confermava la sentenza del tribunale di Bolzano che condannava, tra glialtri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in ordine al reato ex art. 2del Dlgs 74/2000 e di cui all'art. 8 del Dlgs. 74/2000. Peraltro con la medesimasentenza sono stati condannati altri coimputati sempre, rispettivamente, inrelazione ai reati ex artt. 2 o 8 già citati.2. Avverso la sentenza suindicata, propongono ricorso per cassazioneSelmani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il rispettivo difensore, deducendoentrambi cinque motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo rappresenta la violazione dell'articolo 8del decreto legislativo n. 74 del 2000 ed il vizio della motivazione della sentenza,che avrebbe confermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di indizinon certi, muovendo dal presupposto, ritenuto errato, secondo il quale la procuraavrebbe provato la falsità delle fatture.In mancanza di un accertamento grafologico, tra l’altro, mancherebbe laprova dell'identità della scrittura delle fatture utilizzate, e sarebbero congetturalile valutazioni in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di c.d. retrocessione e sulrapporto anomalo tra fatturato dichiarato e spese. Inoltre, non si sarebberoillustrate le ragioni per cui le censure difensive sulla rilevanza degli elementivalorizzati dai giudici sarebbero prive di pregio.4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 192 cod.proc. pen. riguardo all'ordinanza del tribunale che, a fronte della rinuncia delpubblico ministero e nonostante l'espressa opposizione della difesa, ha ridotto itestimoni indicati dal pubblico ministero.5. Con il terzo motivo, il ricorrente rappresenta il vizio di violazione dilegge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle6. Con il quarto motivo rappresenta la violazione di legge ed il viziodella motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della nonmenzione.7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'articolo 545-bis cod. proc. pen. per la mancanza dell'avviso all'imputato dei presupposti perchiedere l'applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva.8. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce il vizio di violazionedell'articolo 192 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, sostenendo che lasua responsabilità sarebbe stata costruita su elementi che non integrano veriindizi ma meri sospetti. In particolare, sarebbero stati svalutati, se non ignorati,indizi come i numerosi pagamenti da lui effettuati in favore dei fornitori dellefatture contestate.9 Con il secondo motivo, deduce il vizio violazione di legge e di motivazioneper intervenuta violazione del principio di presunzione di innocenza e perché lamotivazione sarebbe fondata su un'inversione dell'onere della prova: inparticolare, l'accusa non avrebbe dimostrato l'inesistenza delle operazioni conaccertamenti diretti, avendone desunto tale caratteristica soltanto dalle irregolariposizioni fiscali dei fornitori10. Con il terzo motivo rappresenta la violazione degli articoli 2 ed 8 deldecreto legislativo n. 74 del 2000. La decisione di condanna si fonderebbe solosu elementi che provano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, reatoper il quale l'imputato è stato assolto, e non il diverso illecito per il quale èintervenuta condanna, dell'utilizzo fraudolento in dichiarazione di queste fatture.11. Con il quarto motivo, deduce il vizio di violazione di legge in ordineall'uso delle risultanze fiscali e sulle valutazioni della Guardia di Finanza,sostenendo che il tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, si sarebbero limitatea riportare il processo verbale di constatazione negli atti del processo penale.12. Con il quinto motivo, deduce il vizio di violazione di legge in punto ditrattamento sanzionatorio, attenuanti generiche, pene accessorie e ammontaredella confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In ordine al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla violazionedell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 ed al vizio della motivazionedella sentenza, in punto di penale responsabilità dell'imputato siccome fondatasu meri e incerti indizi, si osserva che, al contrario, la motivazione dedicata allaposizione dell'attuale ricorrente, preliminarmente richiamando e condividendo laprima sentenza, rappresentata come fondata complessivamente su elementiplurimi (in sintesi: uniformità grafica delle fatture emesse da vari fornitori eutilizzate, oggetto indeterminato delle prestazioni in fattura, cessazione dellecondizione di evasori totali o assenza di costi e di personale presso i fornitori,anomalie nei pagamenti, a fronte anche di prelievi immediati e come tali sospettisub specie di retrocessioni, rapporti bancari incoerenti e, infine, fac - similia difatture rinvenuti in sede di perquisizioni e pronti all'uso), ha analiticamenteulteriormente illustrato le ragioni della falsità delle fatture del [OSCURATO:PERSONA]:hadimostrato con puntuali raffronti tra fatture di apparenti diversi emittenti, laprovenienza di esse dalla medesima mano ( pag. 12 e ss.), evidenziato espiegato la genericità della descrizione delle prestazioni di cui in fatture,rappresentato l'anomalia dell'importo complessivo fatturato nel 2015 a fronte diassenza di dipendenti e risorse materiali (anche validamente confutando comeapodittica e indimostrata la tesi difensiva dell'uso di lavoratori autonomi),sottolineato la sproporzione tra fatturato e costi di produzione, rilevato leanomalie delle movimentazioni bancarie. A tale ultimo riguardo ha evidenziato laesistenza di bonifici ricevuti privi di riferimenti alle fatture pagate, di pagamentidi molto anteriori a sopravvenute fatture emesse, e inoltre di consistenti econtestuali prelievi a fronte di apparenti pagamenti ricevuti. Così da dedursi,ragionevolmente, anche la pratica, nota, della retrocessione di pagamenti difatture per prestazioni inesistenti.Un tal granitico quadro probatorio legittima l'ulteriore notazione dellamancata dimostrazione, divenuta in tal modo onere del ricorrente, dellaeffettività delle prestazioni fatturate, sub specie, come esplicitato dai giudicisecondo criteri di elementare possibilità probatoria a discarico, della indicazionedi collaboratori e dipendenti della ditta emittente, come anche dei lavoratoripresenti sui cantieri di espletamento delle prestazioni in fatture. E coerente, intale quadro probatorio dimostrativo di condotte complessive, organizzate,sistematiche e lineari, è la rilevazione della finalità di consentire l'evasione alladitta che risulti utilizzatrice delle fatture.2. Il secondo motivo è inammissibile sia perché richiama la violazionedell'art. 192, sebbene sia noto che in tema di ricorso per cassazione, le doglianzerelative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non essendo l'inosservanza didetta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità odecadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cuiall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294), sia perché l'articolo predetto non inerisceal tema della revoca dell'ammissione delle prove testimoniali, per cui essendoneavulso non è neppure latamente pertinente alla questione. Inoltre, non sirisponde alla deduzione dei giudici sulla genericità, in sostanza, delcorrispondente gravame, per la mancata specifica indicazione non solo dei testi"stralciati" e che avrebbero dovuto essere auditi secondo la difesa, ma anchedegli argomenti di prova su cui avrebbero dovuto riferire. Per non trascurare,peraltro, la piena congruenza della decisione, laddove si valorizza la presenza diadeguata motivazione del primo giudice a sostegno della contestata revoca ditesti. Va aggiunto che la Corte non solo ha evidenziato come la motivazione cheha condotto il tribunale a ridurre il numero di testimoni indicati dal pubblicoministero fosse presente, ma ha anche richiamato l'orientamentogiurisprudenziale consolidato e certamente rilevante, secondo cui, in tema didiritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un propriotestimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nellerispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come merasollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc.pen. (Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285666 - 01).Da ultimo, la tesi difensiva per cui con atto di appello si sarebbero inveceindicati i testi da sentire, da una parte è parziale, perché rimane inevasa laindicazione delle circostanze su cui era necessario sentirli, ma anche del tuttoinfondata: dalla lettura dell'atto di appello non emerge affatto la specificaopposizione e allegazione, da parte della difesa, di testi necessariamente dasentire e invece revocati, bensì la mera contestazione della carenza dimotivazione della revoca formulata dal giudice; contestazione operata mediantela citazione, per stralcio, di un teste di polizia giudiziaria esaminato dal giudice,con cui lo stesso citava sia una collega, Cristiano, per rappresentare che nonaveva "avuto parte attiva nella attività investigativa", sia un collega, Costetti,che si era limitato a redigere una informativa "però anche lui era Comandantedella articolazione non ha portato alcu…". Altro stralcio di citazione venivariportato riguardando un teste, Ranieri, che avrebbe redatto annotazione ma peril distinto imputato [OSCURATO:PERSONA]. Segue, quindi, a fronte di tali citazioni, e inconseguenza di esse, il ribadito carattere apparente della motivazione.In altri termini, il rimando al gravame, oltre che supportato da meri stralci,riguarda citazioni formulate non già per rappresentare la necessità e il rilievo ditestimoni (invero emergenti dagli stralci stessi come irrilevanti per l'attualericorrente) e tantomeno le circostanze, rilevanti, su cui avrebbero dovutoriferire, bensì solo per sostenere la diversa ritenuta questione della carenza dimotivazione.3. Riguardo alle attenuanti generiche, più che adeguato è il diniego afronte della ribadita irrilevanza, sancita dal legislatore, della incensuratezza, edella assenza di elementi positivi, non contrastata. Del resto, è noto che ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non èpiù sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato ( Sez. 1, n. 39566 del16/02/2017 Rv. 270986 - 01).4. Con riferimento alla mancata concessione del beneficio della nonmenzione, il motivo è inammissibile. Posto che la Corte Costituzionale consentenza n. 155 del 7 giugno 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'art. 175 c.p. comma 1 "nella parte in cui esclude che possano concedersiulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale speditoa richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, apene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilitàdel beneficio", deve reputarsi congrua la motivazione sulla esistenza di unprecedente penale a carico, inerente a reato (art. 2 del Dlgs. 74/2000) lesivo delmedesimo bene tutelato con la norma incriminatrice di cui all'attuale processo(evidentemente dal disvalore complessivo ritenuto incidente negativamente sulbeneficio), e dell'appurato superamento totale ( per la condanna precedente equella attuale) del limite massimo consentito per il beneficio richiesto.Rispetto poi, alla doglianza per cui il primo giudice non avrebbe motivato suldiniego del predetto beneficio, senza che al riguardo nulla abbia considerato laCorte, si ribadisce anche che in sede devolutiva di appello si affidano al nuovogiudice temi, ancorchè non argomentati dal primo, senza incidere per ciò solosulla validità della prima sentenza: la mancanza assoluta di motivazione dellasentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc.pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenzaappellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stessoprovvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, aredigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009 ) Rv. 244118 - 01).5. Anche l'ultima censura, in tema di applicazione di sanzione sostitutiva,che peraltro, come dedotto in sentenza, mai in alcuna fase il ricorrente haproposto senza innescare in tal modo alcun vizio ancorchè di motivazione (comeanche precisato dalla Corte), è manifestamente infondata, atteso che il mancatoavviso di cui all'art. 545 bis comma 1 cod. proc. pen. non implica alcuna nullità,come confermato dall'indirizzo di legittimità richiamato in sentenza che va quiribadito. Si aggiunge che emerge una questione giuridica rispetto alla quale ilvizio di motivazione non è configurabile. Le questioni giuridiche sollevate dalleparti, infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, eallora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogoal diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate,e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio dilegittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cuiall’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ovenecessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta(cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01).6. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo sul vizio di violazionedell'articolo 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, laddove sostiene che lasua responsabilità sarebbe stata costruita su elementi che non integrano veriindizi ma meri sospetti, con svalutazione di indizi come i numerosi pagamenti dalui effettuati in favore dei fornitori delle fatture contestate, esso è inammissibile.La Corte, analogamente a quanto già rilevato nell'esame del costruttomotivazionale fondante la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ha anche in tal casospiegato che l’affermazione della penale responsabilità si fonda su una prova,anche logica, legittimamente acquisita e valutata, elencando molteplici indizi traloro convergenti, a partire dalla identità grafica (analiticamente illustrata) dellefatture utilizzate (anche confutando la tesi difensiva dell'uso di un comunebollettario a fronte del dato per cui le fatture sono invece scritte al pc e stampatesu fogli bianchi), valorizzando dichiarazioni di un teste operante circa lecaratteristiche degli emittenti (tra cui, esemplificativamente, lo status di evasoritotali, la mancanza di acquisti di materiali funzionali alle prestazioni, i pagamentiparzialmente insoluti, l'anteriore cessazione di attività da parte dell'emittente,varie anomalie contabili). A fronte di un granitico quadro dimostrativo, ècoerente anche la rilevazione della mancata opposizione di elementi difensividimostrativi della effettività della prestazione, che fonda anche la inammissibilitàdel secondo motivo proposto a tale ultimo riguardo.7. Il terzo motivo rappresenta la violazione degli articoli 2 ed 8 del decretolegislativo n. 74 del 2000 perché la decisione di condanna si fonderebbe solo suelementi che provano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato per ilquale l'imputato è stato assolto, e non il diverso illecito per il quale è intervenutocondanna, dell'utilizzo fraudolento in dichiarazione di queste fatture. Anche essoè inammissibile, alla luce dei rilievi probatori, convergenti e significativi, soprasintetizzati. Va aggiunto che secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel caso incui il medesimo soggetto abbia operato in relazione alla stessa fattura, sia comeemittente, sia come utilizzatore di quel documento relativo ad operazioniinesistenti, risponde di entrambi i reati (Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep.2017, Rv. 269279 - 01). Ancorchè escluso nel caso di specie, il concorso traquesti reati, ciò non comporta che gli elementi indiziari sull'emissione di fattureper operazioni inesistenti non possano essere utilizzati ai fini della condanna perl'utilizzo fraudolento di queste fatture nella dichiarazione.8. Il quarto motivo, riguarda il vizio di violazione di legge in ordine all'usodelle risultanze fiscali e valutazioni della Guardia di Finanza, sostenendosi che iltribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, si sarebbero limitate a riportare ilprocesso verbale di constatazione negli atti del processo penale. Anche in talcaso alla genericità della deduzione, riguardante peraltro un utilizzoastrattamente consentito del processo verbale citato, si accompagna la validitàe rilevanza del quadro probatorio già in precedenza illustrato, cui si rinvia.9. Il quinto motivo, deduce il vizio di violazione di legge in punto ditrattamento sanzionatorio, attenuanti generiche, pene accessorie e ammontaredella confisca. Il motivo è inammissibile siccome nuovo, perché le questioni nonerano oggetto di appello, secondo il riepilogo dei motivi di gravame contenuto insentenza e rimasto incontestato. Invero, si rammenta che sussiste un onere dispecifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nellasentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata lamedesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, conriferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01). Si trattacomunque di motivo generico in assenza di ogni specifica illustrazione delledoglianze.10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso il 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]