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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11696/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucytio il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO c7/e ha concluso chiedendo L.32-2,zAj r,,,-u21p uditojfensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto, aggravato dalla destrezza. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, lamentando, con l'unico motivo dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Col motivo di appello si evidenziava la insussistenza dell'aggravante della destrezza poiché i prevenuti si erano offerti di aiutare la persona offesa intenta a gonfiare una ruota della sua autovettura e approfittando della sua posizione si erano impossessati del suo borsello.

Tale condotta non appare caratterizzata da quella particolare abilità idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore della res, difettando quel quid pluris che caratterizza appunto l'aggravante in parola nel caso di specie, in cui i ricorrenti si sono limitati ad approfittare di situazioni da loro non provocate di disattenzione o distrazione.

Quanto alle negate attenuanti generiche si evidenzia che i ricorrenti hanno eliso totalmente i danni arrecati alla persona offesa col loro iniziale comportamento, non solo restituendole la somma prelevata dal borsello ma anche adoperandosi per farle recuperare il borsello.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta aspecificità.

Preliminarmente va precisato che a seguito dell'entrata in vigore, in data 30.12.2022, della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come integrato dall'art. 6 del di, 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d, decreto rave), convertito in legge dalla

I. 30 dicembre 2022, 199, che inserendo nel ci. los. n, 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 10 novembre 2022 ai 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera ma, realizzata in attuazione della egqe delega 27 settembre 2021, n, 134 - pur essendo il reato di furto aggravato dalla destrezza divenuto procedibile a querela, nel caso di specie, stante la inammissibilità del ricorso proposto dagli imputati, non è rilevabile l'eventuale difetto della querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela; e in motivazione - ragionando rispetto ad un'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela di un reato prima procedibile di ufficio, spec:ulare pertanto a quella in esame, ha osservato che << È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso.

La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

È invero da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità.

Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.»). 1.1.11 motivo che lamenta l'applicazione dell'aggravante della destrezza non considera che dalla motivazione della sentenza impugnata, che descrive le articolate condotte tenute dagli imputati che hanno agito in complicità tra loro, emerge che esse non si sono esaurite nel mero approfittarsi della disattenzione altrui; ed invero, emerge piuttosto che i ricorrenti hanno prima indotto la persona offesa a posare il borsello facendole credere che la loro intenzione era quella di aiutarla nella sistemazione della ruota e poi approfittato della distrazione, da loro creata, per asportare il borsello dall'autovettura ove era stato riposto (portato via da uno dei due complici che si introduceva repentinamente nell'abitacolo, mentre l'altro teneva distratta la vittima, e con rapidità si allontanava con la refurtiva, richiamando anche l'altro ad allontanarsi).

Ricorrono dunque nella fattispecie concreta tutte le componenti della destrezza, ritenute necessarie dalle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero l'astuzia e l'avvedutezza nel tenere distratta la persona offesa mentre l'altro con abilità si impossessava del borsello.

Le Sezioni Unite hanno, invero, delineato la portata applicativa dell'aggravante in esame con la sentenza n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088, puntualizzando che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo; laddove, appunto, nel caso di specie, come detto, l'azione non si è risolta nell'approfittamento dell'altrui distrazione, essendo stata questa piuttosto il frutto di una condotta ben architettata da entrambe le imputate.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, trattasi di argomenti implicanti valutazioni di merito che impingono il fatto, senza per di più confrontarsi con la puntuale ricostruzione offerta dai giudici dell'appello anche al riguardo, che hanno tra l'altro evidenziato come il borsello fosse stato in realtà rinvenuto da una persona terza e c:he era stato il Monaco a consegnare la somma di 100 euro asportata al personale della Polizia di Stato, prontamente intervenuto dopo avere avuto modo di assistere alla scena del furto; sicchè la condotta dell'imputato era comunque da ricondurre all'intervento delle forze dell'ordine che l'aveva sorpreso subito dopo l'esecuzione del reato; in ogni caso l'atteggiamento tenuto dagli imputati dopo il fatto non è stato ritenuto idoneo a compensare, ai fini del chiesto riconoscimento, la gravità della condotta denotante particolare capacità criminale, non avendo per di più essi esitato ad approfittare della età non giovane della persona offesa.

Quanto al Campolongo peraltro la Corte di appello precisa altresì che le attenuanti generiche non potessero riconoscersi con prevalenza stante la recidiva qualificata contestata e riconosciuta dal primo giudice.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucytio il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO c7/e ha concluso chiedendo L.32-2,zAj r,,,-u21p uditojfensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto, aggravato dalla destrezza. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, lamentando, con l'unico motivo dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Col motivo di appello si evidenziava la insussistenza dell'aggravante della destrezza poiché i prevenuti si erano offerti di aiutare la persona offesa intenta a gonfiare una ruota della sua autovettura e approfittando della sua posizione si erano impossessati del suo borsello. Tale condotta non appare caratterizzata da quella particolare abilità idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore della res, difettando quel quid pluris che caratterizza appunto l'aggravante in parola nel caso di specie, in cui i ricorrenti si sono limitati ad approfittare di situazioni da loro non provocate di disattenzione o distrazione. Quanto alle negate attenuanti generiche si evidenzia che i ricorrenti hanno eliso totalmente i danni arrecati alla persona offesa col loro iniziale comportamento, non solo restituendole la somma prelevata dal borsello ma anche adoperandosi per farle recuperare il borsello. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta aspecificità. Preliminarmente va precisato che a seguito dell'entrata in vigore, in data 30.12.2022, della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come integrato dall'art. 6 del di, 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d, decreto rave), convertito in legge dalla I. 30 dicembre 2022, 199, che inserendo nel ci. los. n, 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 10 novembre 2022 ai 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera ma, realizzata in attuazione della egqe delega 27 settembre 2021, n, 134 - pur essendo il reato di furto aggravato dalla destrezza divenuto procedibile a querela, nel caso di specie, stante la inammissibilità del ricorso proposto dagli imputati, non è rilevabile l'eventuale difetto della querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela; e in motivazione - ragionando rispetto ad un'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela di un reato prima procedibile di ufficio, spec:ulare pertanto a quella in esame, ha osservato che << È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. È invero da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.»). 1.1.11 motivo che lamenta l'applicazione dell'aggravante della destrezza non considera che dalla motivazione della sentenza impugnata, che descrive le articolate condotte tenute dagli imputati che hanno agito in complicità tra loro, emerge che esse non si sono esaurite nel mero approfittarsi della disattenzione altrui; ed invero, emerge piuttosto che i ricorrenti hanno prima indotto la persona offesa a posare il borsello facendole credere che la loro intenzione era quella di aiutarla nella sistemazione della ruota e poi approfittato della distrazione, da loro creata, per asportare il borsello dall'autovettura ove era stato riposto (portato via da uno dei due complici che si introduceva repentinamente nell'abitacolo, mentre l'altro teneva distratta la vittima, e con rapidità si allontanava con la refurtiva, richiamando anche l'altro ad allontanarsi). Ricorrono dunque nella fattispecie concreta tutte le componenti della destrezza, ritenute necessarie dalle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero l'astuzia e l'avvedutezza nel tenere distratta la persona offesa mentre l'altro con abilità si impossessava del borsello. Le Sezioni Unite hanno, invero, delineato la portata applicativa dell'aggravante in esame con la sentenza n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088, puntualizzando che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo; laddove, appunto, nel caso di specie, come detto, l'azione non si è risolta nell'approfittamento dell'altrui distrazione, essendo stata questa piuttosto il frutto di una condotta ben architettata da entrambe le imputate. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, trattasi di argomenti implicanti valutazioni di merito che impingono il fatto, senza per di più confrontarsi con la puntuale ricostruzione offerta dai giudici dell'appello anche al riguardo, che hanno tra l'altro evidenziato come il borsello fosse stato in realtà rinvenuto da una persona terza e c:he era stato il Monaco a consegnare la somma di 100 euro asportata al personale della Polizia di Stato, prontamente intervenuto dopo avere avuto modo di assistere alla scena del furto; sicchè la condotta dell'imputato era comunque da ricondurre all'intervento delle forze dell'ordine che l'aveva sorpreso subito dopo l'esecuzione del reato; in ogni caso l'atteggiamento tenuto dagli imputati dopo il fatto non è stato ritenuto idoneo a compensare, ai fini del chiesto riconoscimento, la gravità della condotta denotante particolare capacità criminale, non avendo per di più essi esitato ad approfittare della età non giovane della persona offesa. Quanto al Campolongo peraltro la Corte di appello precisa altresì che le attenuanti generiche non potessero riconoscersi con prevalenza stante la recidiva qualificata contestata e riconosciuta dal primo giudice. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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