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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10196/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Forlì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 19/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Verbania che, in data 26/1/2018, aveva riconosciuto il Vitali colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto e alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. c9, Invero, la Corte territoriale ha dato ampio conto della sussistenza di artifizi e raggiri intesi alla conclusione della compravendita ed ha, altresì, spiegato le ragioni che ostano all'alternativa qualificazione giuridica o, addirittura, alla rilevanza solo civilistica del fatto e con siffatte considerazioni la difesa omette il confronto critico, incorrendo in genericità delle censure.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cni) 1.4 c;SITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Forlì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 19/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Verbania che, in data 26/1/2018, aveva riconosciuto il Vitali colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto e alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. c9, Invero, la Corte territoriale ha dato ampio conto della sussistenza di artifizi e raggiri intesi alla conclusione della compravendita ed ha, altresì, spiegato le ragioni che ostano all'alternativa qualificazione giuridica o, addirittura, alla rilevanza solo civilistica del fatto e con siffatte considerazioni la difesa omette il confronto critico, incorrendo in genericità delle censure. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cni) 1.4 c;SITA
Sentenza Cassazione n. 10196/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris