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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026

Cassazione n. 24656/2026

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nsigliere RAGIONIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.

N. 1534/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1534/2024 R.G., propostoCostanzo Andrea, rappresentato e difeso da sé medesimo, inqualità di avvocato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 16 giugno 2023, n. 3633/13/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 16 giugno 2023, n. 3633/13/2023,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazioneNumero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026della cartella di pagamento n. 09720190130353658000 daparte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificatagli l’8maggio 2019, in dipendenza dell’avviso di liquidazione n.2007/011/DI/20811 da parte dell’Agenzia delle Entrate,notificatogli l’11 novembre 2009, per omesso versamentodell’imposta di registro in relazione ad una sentenza civile delGiudice di Pace di Roma, ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Roma il 2 marzo 2021, n. 2282/26/2021, concompensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha compensato tra le parti le spesegiudiziali, nonostante l’annullamento della cartella dipagamento, senza addurre alcuna motivazione, limitandosi adargomentare che: «In relazione allo svolgimento dei fatti dicausa come sopra descritti, il Collegio ritiene sussistano giustimotivi per compensare le spese per l’intero giudizio».3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncianullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 15, commi 1 e 2, 36,comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per esserestata disposta dal giudice di appello la compensazione dellespese giudiziali in totale carenza di motivazione.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f),n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente lacompensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizioNumero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».1.3 Anche nel giudizio tributario, per giurisprudenza costante,le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere ilprovvedimento di compensazione parziale o totale delle spesegiudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardarespecifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra letante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez.Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n.12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023,n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez.Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass., Sez. Trib., 15 giugno2026, n. 20037), come la condotta processuale della partesoccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonchél'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere,nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass.,Sez.

Trib., 3 settembre 2024, n. 23592).

Comunque, taliragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenticonfigurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059;Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n.34693; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass.,Sez.

Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).1.4 Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, aisensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,Numero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionaleil 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processotributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), deld.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso dellasoccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assolutanovità della questione trattata o di mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesidi sopravvenienze relative a tali questioni e di assolutaincertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previstedall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n.25678; Cass., Sez.

Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez.6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n.31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720;Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).1.5 Nella specie, a ben vedere, la compensazione delle spesegiudiziali non è stata in alcun modo motivata, essendosilimitato il giudice di secondo grado a disporla con la vaga egenerica indicazione di “giusti motivi”, senza esplicitare alcunagiustificazione delle ragioni fondanti.2.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere RAGIONIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 1534/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1534/2024 R.G., propostoCostanzo Andrea, rappresentato e difeso da sé medesimo, inqualità di avvocato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 16 giugno 2023, n. 3633/13/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 16 giugno 2023, n. 3633/13/2023,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazioneNumero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026della cartella di pagamento n. 09720190130353658000 daparte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificatagli l’8maggio 2019, in dipendenza dell’avviso di liquidazione n.2007/011/DI/20811 da parte dell’Agenzia delle Entrate,notificatogli l’11 novembre 2009, per omesso versamentodell’imposta di registro in relazione ad una sentenza civile delGiudice di Pace di Roma, ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Roma il 2 marzo 2021, n. 2282/26/2021, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha compensato tra le parti le spesegiudiziali, nonostante l’annullamento della cartella dipagamento, senza addurre alcuna motivazione, limitandosi adargomentare che: «In relazione allo svolgimento dei fatti dicausa come sopra descritti, il Collegio ritiene sussistano giustimotivi per compensare le spese per l’intero giudizio».3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncianullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 15, commi 1 e 2, 36,comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per esserestata disposta dal giudice di appello la compensazione dellespese giudiziali in totale carenza di motivazione.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f),n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente lacompensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizioNumero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».1.3 Anche nel giudizio tributario, per giurisprudenza costante,le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere ilprovvedimento di compensazione parziale o totale delle spesegiudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardarespecifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra letante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez.Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n.12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023,n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez.Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass., Sez. Trib., 15 giugno2026, n. 20037), come la condotta processuale della partesoccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonchél'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere,nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass.,Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, taliragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenticonfigurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059;Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n.34693; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass.,Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).1.4 Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, aisensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,Numero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionaleil 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processotributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), deld.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso dellasoccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assolutanovità della questione trattata o di mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesidi sopravvenienze relative a tali questioni e di assolutaincertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previstedall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n.25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez.6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n.31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720;Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).1.5 Nella specie, a ben vedere, la compensazione delle spesegiudiziali non è stata in alcun modo motivata, essendosilimitato il giudice di secondo grado a disporla con la vaga egenerica indicazione di “giusti motivi”, senza esplicitare alcunagiustificazione delle ragioni fondanti.2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 1534/2024Numero sezionale 5521/2026Numero di raccolta generale 24656/2026Data pubblicazione 15/08/2026di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
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