CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16045/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti legali, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 25/2022depositata il 12/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 151/2004 il Tribunale di Novara ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di pagare a favore della [OSCURATO:PERSONA] di Intra, la somma di Euro 534.391,28, oltre interessi, in parte riferibili a titolo di saldo debitore del Conto corrente n. 169407 e in parte dovuti per canoni di leasing di una società assistita da garanzie personali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione eccependo che il decreto ingiuntivo era stato emesso per un credito eccedente l’importo garantito, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del fideiussore. Con sentenza 543/2019 il Tribunale di Novara, accogliendo parzialmente l’opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] la somma di €. 340.969,91, oltre interessi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo; dichiarava improcedibili le domande svolte nei confronti del Fallimento NMR. 2. Con la sentenza n. 25/2022, del 12 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito ilDelmastro propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. 3.1. Resiste con controricorsoe memoria la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418, 1421, 1936 e 1938 c.c., nonché 345, 645, 183 e 184 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. Delmastro contesta l’errore della Corte d’Appello che ha dichiarato inammissibile, in quanto sollevata con la memoria ex art. 184 c.p.c., la doglianza del primo motivo di appello relativo all’omesso accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 1936 e 1938 c.c. [OSCURATO:PERSONA], l’eccezione volta a dedurre la nullità delle clausole del contratto che costituisce la base del provvedimento monitorio non rappresenta una domanda nuova e può essere validamente proposta anche per la prima volta anche in sede di appello. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1375, 1956, 2727, 2729, 2697 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. Lamenta che la Corte d’Appello ha male interpretato gli articoli 2727, 2729, 2697 c.c. in tema di presunzioni in quanto il “fatto” posto dalla Corte d’Appello di Torino a fondamento del rigetto del secondo motivo di appello (..) non ̀ n é grave n é preciso, caratteri che, per contro, il fatto deve presentare per potersi ammettere la presunzione ex art. 2979 c.c.”; sostiene quindi il ricorrente che la Corte d’Appello, ha sussunto erroneamente sotto i caratteri della presunzione fatti non rispondenti a quei requisiti, pervenendo ad una arbitraria inversione dell’onere della prova. 4.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 TUB, 1189, 1396 c.c. e art. 115, 116, 167 c.p.c., nonché degli artt. 119 TUB, 2733, 2735, 2697 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. Si duole che la Corte d’Appello di Torino abbia erroneamente ritenuto che non avesse contestato la validità degli atti di cessione del credito da parte della Banca, giudicando di conseguenza irrilevante l’invio da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei rendiconti al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al 31.12.2011, da cuirisultava che il debito garantito si era ridotto fino ad azzerarsi. Lamenta che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto sufficiente la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] degli atti di cessioni di credito e le auto qualificazioni in giudizio quali “cessionarie” del credito effettuate dallesocietà [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] 5. Va anzitutto esamina to, in quanto logicamente prioritario, il terzo motivo. Esso è fondato e va accolto nei terminie limiti di seguito indicati. Va al riguardo osservato che la cessione del credito è un negozio diretto al trasferimento volontario, a titolo oneroso o gratuito, della situazione attiva del rapporto obbligatorio. Con essa si attua, dunque, una successione a titolo particolare tra vivi, trasferendosi al cessionario l’intera posizione giuridica del cedente. Ai sensi dell’art. 1263 cod. civ., a seguito dell’accordo tra cedente e cessionario, assieme al credito si trasmettono i privilegi, le garanzie personali e reali, gli accessori, con la conseguente impossibilità da parte del cedente di pretendere l’adempimento del ceduto. Il cedente rimane quindi obbligato a garantire l’esistenza del credito ed eventualmente anche la solvenza del debitore. L’art. 1264, comma 1, cod. civ. stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Ai sensi dell’art. 1376 cod. civ., il solo consenso del cedente e del cessionario è sufficiente a trasferire il diritto di credito. In virtù del solo contratto di cessione, il cessionario ̀ l’unico soggetto legittimato a pretendere l’adempimento della prestazione da parte del debitore ceduto, sebbene la cessione non sia stata accettata o notificata. Ebbene, con atto di cessione di rapporti giuridici in blocco del 28 dicembre 2005 - stipulato ai sensi dell’art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti del 30 aprile 1999 n. 130 - la [OSCURATO:PERSONA] di Intra soc. coop. per azioni ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. un portafoglio di crediti in sofferenza, dandone pubblicità sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana del 30 dicembre 2005, n. 303, Parte Seconda. Come noto, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. È pacifico il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Nella giurisprudenza di legittimità l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari è stato semplificato, affermandosi che l’art. 58 TUB, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal Codice civile per la cessazione del credito del contratto. Ciò in quanto tale regolamentazione specifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). Orbene, nell’impugnata sentenza la corte territoriale si è limitata ad affermare (cfr. pag. 17 e ss. sentenza impugnata) la validità degli atti di cessione del credito da BPI a CFT Finanziaria e, successivamente, da quest’ultima a [OSCURATO:SOCIETA], sottolineando come l’appellante non abbia messo in discussione tale circostanza nell’atto di appello, e conseguentemente ritenendo che VB in l.c.a. haperso la titolarità del credito a far tempo da fine anno 2005. Al riguardo l’odierno ricorrente lamenta l’erroneità della suindicata ravvisata mancanza di censura al riguardo in sede di gravame, in ossequio al requisito prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. debitamente richiamando quanto indicato a pag. 40 dell’atto di citazione in appello (e pag. 36 atto di citazione in appello per rinnovazione), ove aveva espressamente formulato la contestazioneal riguardo ritenuta viceversa omessa. Ha pertanto errato la corte di merito nel non considerare che in quanto in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, allorquando come nella specie il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. 6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il 2° e 3° motivo, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 3° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudi