CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Oranges e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSimona Donati unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.4213/2020 depositata il 23/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campaniaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso con cui lacontribuente aveva impugnato quattro avvisi di rettifica relativi all’ImpostaUnica Comunale (IUC) rispettivamente per le annualità dal 2013 al 2016,riferiti al sub. 2 dell’immobile sito in Napoli, via Sant’Antonio ai Monti n.Numero registro generale 6843/2021Numero sezionale 5471/2026Numero di raccolta generale 23650/2026Data pubblicazione 21/07/20261/D, di cui la stessa è comproprietaria, in regime di comunione legale conil coniuge [OSCURATO:PERSONA].2. In particolare, la CTR riteneva, contrariamente alla tesi propugnatadall’ente impositore, che la contribuente avesse offerto la prova delladestinazione unitaria degli immobili di cui al sub 1 e al sub 2 di cui lastessa è comproprietaria con il marito, perché strutturalmente efunzionalmente unificati de facto e iscrivibili al catasto urbano quale unicaunità, con conseguente pieno diritto all’agevolazione prima casa per i dueimmobili, avendo ivi stabilito la propria dimora e residenza.3. Avverso siffatta pronuncia ricorre per cassazione il Comune di Napoliche si affida ad un unico motivo.4. La controricorrente resistente con controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., dell’art. 13 del d.l. n. 201 del2011, conv. in l. n. 214 del 2011, l’erroneità della sentenza impugnata,che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esenzione per abitazione principale,la prova della destinazione unitaria di due immobili strutturalmente efunzionalmente unificati “de facto” e iscrivibili al catasto urbano qualeunica unità ove la contribuente ha fissato la propria dimora abituale eresidenza anagrafica. Sostiene l’Ente, come già evidenziato nell’atto diappello, che nell'ambito del vecchio tributo comunale ICI la definizione diabitazione principale non faceva riferimento al numero delle unitàimmobiliari, ma soltanto alla destinazione a dimora abituale delcontribuente e dei suoi familiari, sicché ai fini del riconoscimentodell’agevolazione, si teneva conto della destinazione unitaria dei fabbricatia prescindere dal relativo accatastamento. Secondo l’art. 13 del D.L. n.201/2011, in tema di IMU, l’abitazione principale è, invece, costituitaNumero registro generale 6843/2021Numero sezionale 5471/2026Numero di raccolta generale 23650/2026Data pubblicazione 21/07/2026dall'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale, in cuiil contribuente risiede e dimora. La legislazione relativa all’IMU, quindi, siriferisce, secondo il Comune ricorrente, ad un singolo immobile iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio e, pertanto, in presenza di immobili contigui,non è possibile far ricadere entrambe le unità nell’ambito dell’agevolazioneper l’abitazione principale.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Come già ribadito da questa Corte (vedi la recente Cass.14534/2026tra l’altro resa, per come affermato dalla stessa controricorrente nellamemoria illustrativa, sui medesimi immobili oggetto della presente causanei confronti del coniuge comproprietario della contribuente)l’orientamento di legittimità formatosi in tema di ICI sul contemporaneoutilizzo di più unità immobiliari, favorevole a consentire l’applicazione, pertutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008,ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'abitazione principale, non puòessere esteso in materia di IMU, in ragione della diversa formulazionedell’esenzione prevista dall’art.13 comma 2 del d.l. n.201 del 2011.1.3. In particolare, secondo l’orientamento formatosi in materia di ICI, ilcontemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione,per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'abitazione principale,sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoriacatastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine nonil loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principaledell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanzadella detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d. lgs n. 504 del 1992 unasola volta per tutte le unità (vedi Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n.17015, che ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionaleper aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazioneprincipale, l'unitario accatastamento degli immobili). Questa Corte ha giàNumero registro generale 6843/2021Numero sezionale 5471/2026Numero di raccolta generale 23650/2026Data pubblicazione 21/07/2026rilevato, come sopra anticipato, l’inapplicabilità di tale conclusione, riferitaad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, sianodestinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale, conriguardo all'agevolazione prevista per l'IMU dall'art. 13, secondo comma,del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge24 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Cass., Sez. 6-5, 31luglio 2018, n. 20368 eCass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass. n. 4530/2024).1.4. Il tenore letterale dell’art. 13, secondo comma è chiaro,diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema diagevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizionede qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione adun’unica unità immobiliare, statuendo che «l'imposta municipale proprianon si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze dellastessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9» e che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente erisiedono anagraficamente».1.5. Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura distretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema diIMU, Cass., Sez. 5, ord. n. 4530 del 20 febbraio 2024, RV 670367-01; intema di ICI, Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5,ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso dalla Corte Costituzionale (cfr.Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), l’impossibilità di estendere all’IMUil pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI e lanecessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazioneprincipale, l’esenzione dal pagamento dell’IMU.1.6. Il ricorso deve, quindi, essere accolto in applicazione dei principi didiritto già espressi da questa Corte secondo cui l'esenzione dall'IMU puòessere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazioneNumero registro generale 6843/2021Numero sezionale 5471/2026Numero di raccolta generale 23650/2026Data pubblicazione 21/07/2026principale e non può essere estesa, in considerazione della natura distretta interpretazione delle norme di agevolazione, ad ulteriori unitàimmobiliari contigue e contemporaneamente utilizzate, ancorchéacquistate con espressa dichiarazione di pertinenzialità, laddove non siaintercorsa, in un lasso di tempo ragionevole e necessario all’eventualesvolgimento di lavori edilizi, l'unificazione dell'accatastamento (Cass., n.28455 del 27 ottobre 2025; Cass. n. 4530 del 20 febbraio 2024).1.7. Del resto, il preteso sospetto di incostituzionalità della disciplina diesenzione nel caso di unità immobiliari attigue, catastalmente distinte, mastrutturalmente e funzionalmente unificate “de facto”, così comeprospettato dalla controricorrente nella memoria ex art.380 bis c.p.c.,appare manifestamente infondato, essendo rimessa alla discrezionalità dellegislatore la determinazione dei presupposti per il godimento delbeneficio. Ciò perché, nel dettare la disciplina di esenzione IMU perl’abitazione principale, il legislatore ha inteso ragionevolmente superare ilcriterio della destinazione stabilito in proposito in tema di ICI nel caso dipiù unità immobiliari contigue, imponendo, quale presupposto delbeneficio in questione, che l’immobile, in cui il contribuente abbia fissatola propria dimora abituale e residenza anagrafica, sia costituito da unasola unità immobiliare iscritta o iscrivibile come tale in catasto, conconseguente onere a carico del contribuente di procedere, ricorrendone ipresupposti, all’accatastamento unitario di due o più unità immobiliaricontigue per godere, evidentemente per l’avvenire, della relativaesenzione.2. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto alla luce della disciplina IMU, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, II comma,c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.3. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Numero registro generale 6843/2021Numero sezionale 5471/2026Numero di raccolta generale 23650/2026Data pubblicazione 21/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del Comune diNapoli, delle spese di lite che così liquida: per il giudizio di primo grado, inEuro 1.150,00 per compensi; per il giudizio di secondo grado, in Euro1.250,00 per compensi; per il giudizio di legittimità, in Euro 1.000,00 percompensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese generali ed agli accessori di legge, se dovuti.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9/7/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]