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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10181/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12846/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: sisma Sicilia – ottemperanza 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sez. staccata di Catania, n. 6107/13/2020 , pronunciata il 22 ottobre 2020e depositata il 05 novembre 2020, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che rimane intimato, avverso la sentenza di cui all’epigrafe e con cui la CTR si è pronunciata sul giudizio di ottemperanza promosso in relazione alla decisione n. 3614/13/17 emessa dalla stessa CTR.

In particolare i giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sul silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del contribuente di rimborso pari al 90 per cento dell'Irpef versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, aderivano alla tesi del contribuente. 2.L’Ufficio aveva così provveduto a dare esecuzione alla citata sentenza nei limiti di quanto disposto dall’art. 16 –octies del d.l. n. 91/2017, erogando al contribuente il 50% del rimborso stanziato.

Nondimeno la CTR, ritenuto non satisfattivo il pagamento, nominava un commissario ad acta al fine di liquidare in misura integrale il rimborso in ragione dell’assoluta intangibilità della cosa giudicata e ritenendo così irrilevante lo ius supervenies. 3.Invoca la cassazione della sentenza impugnata l’Amministrazione finanziaria che si affida ad un unico motivo di ricorso.

Rimane intimato il contribuente.

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 e del Provvedimento 29 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF 1.1 In particolare lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTRnon ha circoscritto la condanna nei limiti di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.

Deduce che la disposizione novellata, cui l’amministrazione ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017, sia entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza impugnata e che si debba applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1 Questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che «lo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale - essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute; e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 25 marzo 2021, n. 8393; Cass. 30 settembre 2020, n. 20790; Cass. 22 febbraio 2019, n. 5300) ...[…]… Non sfugga, peraltro, la necessità anche logica di tale conclusione, giacché quantificare limitazioni e riduzioni (operative nei limiti di quanto infra si dirà) dell'attuazione di un rimborso, in relazione ad un determinato stanziamento di pubbliche risorse ed alla concomitanza di domande di diversi aventi diritto, da un lato presuppone che il singolo importo da limitare sia stato definitivamente determinato (e dunque irrevocabilmente accertato, 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF ove sia stato controverso in giudizio); dall'altro richiede la valutazione di circostanze (le risorse stanziate e la loro capienza in rapporto alle altre domande) "esterne" alla fattispecie di pertinenza di ciascun contribuente, che sono estranee al thema decidendum del giudizio sulla singola domanda di rimborso e che verranno necessariamente a definirsi solo quando il relativo diritto al rimborso sarà ormai accertato nell'an e nel quantum ed entro quei limiti sarà attuabile» (Cass., V, n. 1159/2023). 3.1 Più in particolare, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui alD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dellaL. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, -come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 - octies , e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29,- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. nn. 16289, 16290, 16644, 18683 del 2022). 3.1 Tanto premesso, nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo del principio illustrato, avendo erroneamente negato l'applicabilità delD.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dallaL. 3 agosto 2017, n. 123; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza.

3.2. Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 2022 - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione – ha affermato che i margini quantitativi fissati dal citato art. 1, comma 665, citato, integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggio 2022, n. 16289) cosicché al giudice dell’ottemperanza compete il potere-dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, nella fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 16289 e n. 16659 del 2022): dunque, la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, «trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione e quindi nel giudizio d’ottemperanza» (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 18716 del 2022).

3.3. Il giudice dell'ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l'effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all'ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell'attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.

Non essendosi attenuta ai limiti imposti in occasione della liquidazione effettiva dei rimborsi, la CTR non si è attenuta ai suindicati principi. 4.Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà a nuova valutazione della questione nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, Sez.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12846/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: sisma Sicilia – ottemperanza 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sez. staccata di Catania, n. 6107/13/2020 , pronunciata il 22 ottobre 2020e depositata il 05 novembre 2020, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che rimane intimato, avverso la sentenza di cui all’epigrafe e con cui la CTR si è pronunciata sul giudizio di ottemperanza promosso in relazione alla decisione n. 3614/13/17 emessa dalla stessa CTR. In particolare i giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sul silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del contribuente di rimborso pari al 90 per cento dell'Irpef versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, aderivano alla tesi del contribuente. 2.L’Ufficio aveva così provveduto a dare esecuzione alla citata sentenza nei limiti di quanto disposto dall’art. 16 –octies del d.l. n. 91/2017, erogando al contribuente il 50% del rimborso stanziato. Nondimeno la CTR, ritenuto non satisfattivo il pagamento, nominava un commissario ad acta al fine di liquidare in misura integrale il rimborso in ragione dell’assoluta intangibilità della cosa giudicata e ritenendo così irrilevante lo ius supervenies. 3.Invoca la cassazione della sentenza impugnata l’Amministrazione finanziaria che si affida ad un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 1. Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 e del Provvedimento 29 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF 1.1 In particolare lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTRnon ha circoscritto la condanna nei limiti di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. Deduce che la disposizione novellata, cui l’amministrazione ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017, sia entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza impugnata e che si debba applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza. 2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 2.1 Questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che «lo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale - essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute; e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 25 marzo 2021, n. 8393; Cass. 30 settembre 2020, n. 20790; Cass. 22 febbraio 2019, n. 5300) ...[…]… Non sfugga, peraltro, la necessità anche logica di tale conclusione, giacché quantificare limitazioni e riduzioni (operative nei limiti di quanto infra si dirà) dell'attuazione di un rimborso, in relazione ad un determinato stanziamento di pubbliche risorse ed alla concomitanza di domande di diversi aventi diritto, da un lato presuppone che il singolo importo da limitare sia stato definitivamente determinato (e dunque irrevocabilmente accertato, 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF ove sia stato controverso in giudizio); dall'altro richiede la valutazione di circostanze (le risorse stanziate e la loro capienza in rapporto alle altre domande) "esterne" alla fattispecie di pertinenza di ciascun contribuente, che sono estranee al thema decidendum del giudizio sulla singola domanda di rimborso e che verranno necessariamente a definirsi solo quando il relativo diritto al rimborso sarà ormai accertato nell'an e nel quantum ed entro quei limiti sarà attuabile» (Cass., V, n. 1159/2023). 3.1 Più in particolare, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui alD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dellaL. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, -come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 - octies , e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29,- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. nn. 16289, 16290, 16644, 18683 del 2022). 3.1 Tanto premesso, nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo del principio illustrato, avendo erroneamente negato l'applicabilità delD.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dallaL. 3 agosto 2017, n. 123; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza. 3.2. Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 2022 - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione – ha affermato che i margini quantitativi fissati dal citato art. 1, comma 665, citato, integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggio 2022, n. 16289) cosicché al giudice dell’ottemperanza compete il potere-dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, nella fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 16289 e n. 16659 del 2022): dunque, la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, «trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione e quindi nel giudizio d’ottemperanza» (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 18716 del 2022). 3.3. Il giudice dell'ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l'effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di 41– 12846 - 2021 – 14/03 /2023 MMF specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all'ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell'attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. Non essendosi attenuta ai limiti imposti in occasione della liquidazione effettiva dei rimborsi, la CTR non si è attenuta ai suindicati principi. 4.Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà a nuova valutazione della questione nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, Sez.
Sentenza Cassazione n. 10181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris