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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17552/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell' imputato per il delitto di tentato furto aggravato.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'illogicità di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

Considerato che, secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695; Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241,e che tali connotazioni, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta,poiché la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione scevra da ogni illogicità e corretta in diritto, come il danno complessivamente subito dalla persona offesa, in relazione al valore dei numerosi oggetti trafugati e anche per l'effrazione del'automobile ove erano custoditi non fosse di speciale tenuità, Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] o ( [OSCURATO:PERSONA] oggi, .

O 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell' imputato per il delitto di tentato furto aggravato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'illogicità di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Considerato che, secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695; Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241,e che tali connotazioni, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta,poiché la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione scevra da ogni illogicità e corretta in diritto, come il danno complessivamente subito dalla persona offesa, in relazione al valore dei numerosi oggetti trafugati e anche per l'effrazione del'automobile ove erano custoditi non fosse di speciale tenuità, Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] o ( [OSCURATO:PERSONA] oggi, . O 4
Sentenza Cassazione n. 17552/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris