CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro [OSCURATO:PERSONA]controI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro temporeintimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1802/2019depositata il 24/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la società I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione giudiziaria perchiedere il pagamento dei propri compensi professionali, quantificatiin euro 39.116,60, per la tenuta e redazione della contabilità fiscaledella società.La società convenuta rimase contumace.Il Tribunale, con ordinanza del 16.2.2015, accolse la domanda econdannò la società convenuta al pagamento del compenso in favoredi [OSCURATO:PERSONA] nella misura richiesta con il ricorso introduttivo.2. Decidendo sull’appello proposto dalla società I Falegnami diGalluccio [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello di Catanzaro, consentenza del 25.9.2019, ha dichiarato la nullità della notifica delricorso introduttivo e dell’ordinanza impugnata, con conseguenterimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c.La Corte di merito ha rilevato che il ricorso introduttivo era statoconsegnato agli [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da questispedito, con raccomandata, alla sede legale della società, conl’indicazione dei legali rappresentanti, nella persona degliamministratori giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In assenzadi destinatari presso la sede della società, il postino aveva lasciatol’avviso di deposito, cui aveva fatto seguito la comunicazione diavvenuto deposito, con raccomandata indirizzata alla società in data3.2.2014; l’avviso di ricevimento del 4.2.2014 era stato sottoscrittocon una sigla incomprensibile.L’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata del 31.1.2014 erastato, invece, restituito al mittente, in data 18.2.2014 con la dicitura“plico giacente in ufficio non ritirato”.Numero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ciò premesso, la Corte d’appello ha affermato che, ai sensi dell’art.145, comma 3, c.p.c., la notifica a mezzo posta non potevaperfezionarsi presso la sede della società, essendo stati identificati,nell’atto da notificare, i legali rappresentanti della società. In taleipotesi, l’atto doveva essere notificato presso gli amministratorigiudiziari della società abilitati a ricevere il piego, né era idonea aperfezionare la notifica la ricezione dell’avviso di ricevimento del[OSCURATO:DATA_NASCITA], che conteneva una sigla illeggibile e non indicava la qualitàrivestita dal notificatario.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, DomenicoLubiana ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi.La società I falegnami di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inamministrazione giudiziaria è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 702quater c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 136 e 171 c.p.c.;secondo il ricorrente, l’appello sarebbe inammissibile perchétardivamente notificato in data 17.6.2015, oltre il termine di trentagiorni, previsto dall’art. 702-quater c.p.c., decorrente dallacomunicazione dell’ordinanza da parte del Tribunale, avvenuta il17.2.2015.1.1. Il motivo è infondato.L’art. 702-quater c.p.c. stabilisce che l’ordinanza emessa ai sensi delsesto comma dell’articolo 702 ter c.p.c. produce gli effetti di cuiall’articolo 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla suacomunicazione o notificazione.Numero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel caso di specie, non risulta che l’ordinanza sia stata comunicatadalla cancelleria, ragione per la quale si applica il termine lungo di seimesi dalla pubblicazione (Cass. S.U. n. 28975/2022).L’appello era, pertanto, tempestivo.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 342c.p.c.; sostiene che l’appello era inammissibile per omessaindicazione della norma che sarebbe stata violata da parte del giudicedi primo grado. In particolare, l’atto d’appello non indicava, secondo ilricorrente, i punti della decisione oggetto di contestazione, limitandosia censurare la decisione del primo giudice che aveva dichiarato lacontumacia della società convenuta, senza indicare la data di notificadel ricorso ed il soggetto cui l’atto era stato recapitato.2.1. Il motivo è infondato.L’atto d’appello rispettava i requisiti di specificità previsti dall’art.342c.p.c. perché censurava con chiarezza la violazione delle norme sullanotifica alle persone giuridiche con conseguente deduzionedell’erroneità della dichiarazione di contumacia della societàconvenuta.3. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte d’appelloper violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., degli artt. 145 e 149 c.p.c. e artt. 7 e 8, L. 20/11/1982 n.890; il ricorrente insiste nella validità del procedimento notificatorio:la notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta era stata eseguitapresso la sede legale della società, e, in assenza del legalerappresentante o di una persona addetta alla ricezione degli atti o delportiere, era stato dato avviso del deposito con raccomandataregolarmente ricevuta in data 4.2.2014. Il ricorrente aggiunge che lasentenza sarebbe viziata per violazione del principio tantumNumero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/2026devolutum quantum appellatum, perché la Corte d’appello avrebbedichiarato la nullità della notifica per violazione dell’art. 145 c.p.c.nonostante il motivo d’appello riguardasse l’omessa notifica dell’attointroduttivo agli amministratori della società, che, peraltro, nonrisulterebbero dalla visura camerale.3.1. Il motivo è infondato.Deve essere, in primo luogo, affermato che non sussiste nessunaviolazione del principio tantum devolutum quantum appellatum,poiché con l’atto d’appello era stata devoluta al giudice del gravamela questione relativa alla nullità della notifica alla persona giuridica,con evidente riferimento alla regolarità del procedimento notificatorio.Nel merito, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dellenorme in tema di notifica alle persone giuridiche.L’art.145 c.p.c. prevede che la notificazione debba essere eseguitapresso la sede della società, mediante consegna di copia dell'atto alrappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o,in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero alportiere dello stabile in cui è la sede.La norma prevede che la notificazione possa anche essere eseguita, anorma degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica cherappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata laqualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.Nel caso in cui la consegna non possa avvenire con tali modalità, lanotifica può avvenire presso la persona fisica indicata nell’atto, cherappresenta l'ente, anche a norma degli artt. 140 o 143 del codice dirito.Dalla lettura coordinata delle citate disposizioni si evince che lanotifica presso la società, in caso di assenza del rappresentante odella persona incaricata di ricevere le notificazioni, deve essereNumero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/2026effettuata alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’attoda notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,domicilio o dimora.Solo se la notifica non può essere eseguita con quelle modalità, èconsentita la notifica ai sensi dell’art.140 c.p.c. o 143 c.p.c., ma solopresso la persona fisica che rappresenta la società.L’art. 145 c.p.c. si applica anche alla notificazione a mezzo posta,poiché - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare - nonsussiste alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con laprecisazione che, laddove l'art. 145 c.p.c., comma 3, consente lanotifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta congli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8,che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140c.p.c. (Cass. n. 6654/2018; Cass. 18762/2011).Anche nel vigore della precedente disciplina, antecedente allamodifica dell’art. 145 c.p.c. avvenuta con la legge n. 263 del 2005, lagiurisprudenza di questa Corte era consolidata nel ritenere che lemodalità prescritte nei primi due commi andassero sperimentate perprime; se la notificazione non poteva essere eseguita con quellemodalità, e nell'atto era indicata la persona fisica che rappresental'ente, si osservavano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione inmani proprie del detto rappresentante), 139 (notificazione nellaresidenza, nella dimora o nel domicilio), e 141 (notificazione presso ildomiciliatario).Qualora neppure le modalità richiamate nel terzo comma dell'art. 145c.p.c. potessero essere utilmente praticate, la giurisprudenzadominante ammetteva l'applicabilità del rito previsto dall'art. 140c.p.c. anche nei confronti delle società (ex multis v. Cass. S.U. n.Numero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/20268091/2002; Cass. n. 4529/2000; Cass. n. 1427/2000; Cass. n.6065/1999).La questione di diritto relativa all’applicabilità dell’art. 140 c.p.c. allanotifica presso la sede sociale, in assenza del legale rappresentante odi persona incaricata di ricevere gli atti o, in subordine di personaaddetta alla sede o al portiere, è stata esaminata funditus, nel vigoredella vigente normativa, anche dalla dottrina processualistica, che hacondiviso l’orientamento della giurisprudenza.E’ stato osservato che l’art. 145, comma 3 c.p.c. consente, quandonon sia possibile effettuare la notifica secondo le regole dei commiprecedenti, di procedere nei confronti del legale rappresentante – manon anche nei confronti della società- anche a norma dell’art.140c.p.c. (ossia con il compimento delle formalità previste per il caso ditemporanea assenza del destinatario e di mancanza o incapacità orifiuto dei consegnatari) o dell’art. 143 c.p.c., quando il legalerappresentante abbia residenza, dimora o domicilio ignoti.Sulla base del tenore letterale dell’art. 145, comma 3, cit., il ricorso atali modalità è subordinato al previo infruttuoso tentativo di notificasia presso la sede – per mancanza in tale luogo di soggetti legittimatialla ricezione oppure per il rifiuto dell’addetto o del portiere dellostabile – sia nei confronti del legale rappresentante, che non sia statoreperito nei luoghi conosciuti e nei confronti del quale la notificazionenon sia potuta avvenire ai sensi dell’art. 139 c.p.c.Tale interpretazione, osserva la dottrina, coesiste, in sede applicativa,con quella che consente di procedere ai sensi dell’art.140 e 143c.p.c., nei confronti del legale rappresentante anche senza il previotentativo di notifica presso la sede.Una volta ammessa, in via principale, la notifica al legalerappresentante nelle forme ordinarie, l’art. 145, comma 3, c.p.c. haNumero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/2026previsto il perfezionamento della notifica, per la persona fisica cherappresenta l’ente, ai sensi dell’art. 140 e 143 c.p.c.Nel caso di specie, come si è detto, nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c.era indicata la sede legale della società ed il nominativo dei legalirappresentanti, nella persona degli amministratori giudiziari GiuseppeBarreca e [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la notifica presso la sede della societànon si era perfezionata per assenza del destinatario - e l’avviso dideposito spedito sempre presso la sede legale era stato siglato confirma illeggibile da persona priva dell’indicazione della qualità previstadall’art. 145, comma 1, c.p.c. - il ricorso avrebbe dovuto esserenotificato presso i legali rappresentanti della società.L’omissione della notifica ai legali rappresentanti ha viziato ilprocedimento di notificazione dell’atto, che è avvenuto ai sensidell’art. 140 c.p.c. presso la sede della società, sebbene l’art. 145,comma 3 c.p.c. escluda il ricorso alla notifica ex art.140 c.p.c. allasocietà se nell’atto sono indicati i legali rappresentanti, ai quali lanotifica deve essere effettuata a norma degli artt.138, 139 e 141c.p.c. e, in caso di omessa notifica, ai sensi dell’art. 140 e 143 c.p.c.ma sempre nei confronti della persona fisica indicata nell’atto.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 91e 92, comma 2, c.p.c., relativamente al capo della sentenza con cuil’appellato è stato condannato alle spese del giudizio di appello.4.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio dellasoccombenza ponendo le spese di lite a carico della parte appellata, aseguito dell’accoglimento del gravame.5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Numero registro generale 6406/2020Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 14872/2026Data pubblicazione 18/05/2026Non deve provvedersi sulle spese poiché la società I falegnami diGalluccio [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 10 marzo 2026.Il Presidente