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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26088/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base, rispettivamente, della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio, della dichiarazione di responsabilità per il delitto di atti persecutori e della mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, come emerge dalla compiuta motivazione del provvedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base, rispettivamente, della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio, della dichiarazione di responsabilità per il delitto di atti persecutori e della mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, come emerge dalla compiuta motivazione del provvedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 26088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris