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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30368/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2464/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Gondar 22; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 862/2017 , depositata i l 13 giugno 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L’Agenzia delle Entrate ha accertato, a seguito di una verifica della Guardia di finanza a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - esercente l'attività di stabilimento balneare in Rapallo - maggiori ricavi per euro 200.660 relativi all’anno di imposta 2008, per cui, con avviso n.

TL 3032304873 -2013, a fronte di una perdita risultante a conto economico, che aveva condotto complessivamente alla dichiarazione di un reddito imponibile di euro 1.949, l’Ufficio aveva accertato un reddito complessivo di euro 202.609, da cui è scaturita una maggiore IRES dovuta di euro 53.181, maggiore IRAP per euro 8.113, maggiore IVA di euro 40.132, nonché l’irrogazione di conseguenti sanzioni complessivamente dovute per l'anno 2008 (tenuto conto anche del cumulo con le annualità precedenti) di euro 58.780,25.

La società ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova contro il predetto accertamento.

Si opponeva l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova con sentenza n. 1413, depositata in data 8 luglio 2014, ha accolt o la richiesta di riconoscimento di costi presunti, quantificati nella misura pari al 30% del reddito accertato, Rigettati gli altri motivi.

2. – Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva atto di appello.

L’Ufficio ha proposto appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria,con sentenza n.862/2017, depositata i l 13 giugno 2017 , ha respinto l’appello della società,accogliendo l’appello incidentale.

3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a seimotivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/92 (motivazione apparente ) .

Secondo quanto prospettato, la sentenza riproduce integralmente - con sparute e minime varianti stilistiche -le controdeduzioni dell’Agenzia (le quali a loro volta riproducono quelle depositate in Commissione tributaria provinciale).

Nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcuna traccia dell’esame da parte del giudice delle contrapposte difese ma solo una implicita adesione ad un testo già predisposto dalla parte.

1.1. –Il motivo è infondato.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248 / 2020; Cass. n. 17196 / 2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

Nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del minimo costituzionale, non emergendo una acritica adesione agli scritti difensivi di parte, avendo di contro il giudice tributario fornito le ragioni postealla base della sua decisione.

La riproduzione di alcuni degli scritti difensivi di una parte processualenella motivazione della sentenza non comporta la radicale nullità, né implica di per sé la mancanza di valutazione autonoma dei fatti di causa, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti nédelle modalità espositive ( Cass. n. 29028/2022 ; Cass.n. 22562/2016).

2. –Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli art. 74n. 212/2000, art. 3 l. 241/1990 e art. 42 d.P.R. n. 600/73 .

Si evidenzia che la Commissione tributaria regionale, richiestase sussistesse un difetto di motivazione nell’avviso di accertamento in punto di controlli bancari,ha spiegato perché a suo avviso le risultanze di quei controlli non sarebbero nella specie decisive.

Senonché, tale valutazione, in base all’art. 3 della l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 7 dello Statuto del contribuente, spettava in via esclusivaall’organo che ha emesso il provvedimento, mentre alla Commissione era devoluto il compito di accertare se la motivazione del provvedimento fosse carente.

Si evidenzia, inoltre,che le ragioni della asserita non decisività addotte dalla sentenza appaiono fallaci (laddove si indica come meramente “formale” il controllo bancario, implicante la giustificazione concreta di ciascuna operazione), contraddittorie (laddove si afferma, dapprima, che l’indagine bancaria costituisce nella specie un approfondimento utile alla ricerca di conferme, poi lo si considera del tutto superfluo, potendo i ricavi occultati prendere altre strade) e preconcette (postulandosi ciò che si dovrebbe dimostrare, ossia l’esistenza di ricavi occultati), oltre che stridenti con le valutazioni istruttorie a suo tempo compiute dagli stessi verificatori (i quali avevano ritenuto necessaria una indagine ulteriore).

2.1. –Il motivo è infondato.

La motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa(Cass. n. 4639/2020). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha motivatamente escluso che le doglianze circa l'esito delle indagini bancariepotessero avere rilievo nel caso di specie.

Sotto tale profilo,parte ricorrente cerca di introdurre una richiesta di rivalutazione del merito , non sindacabile in questa sede.

3. –Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo sulla valutazione dell’oggetto del contendere (con riferimento alle contestazioni dei dati della documentazione extracontabile assunti a base della rideterminazionedei ricavi in accertamento).

Con il quarto motivo si contesta, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per la valutazione dell’oggetto del contendere (con riferimento alla rilevanza delle annotazioni meteorologiche rinvenute nella documentazione reperita presso l’abitazione del Sig. [OSCURATO:PERSONA]).

3.1. – Entrambi i motivi , da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

Un., n. 34476/2019).

Nel caso di specie, la pronuncia ha affrontato la questione della contabilità “in nero” e delle incongruenze nella documentazione extracontabile, evidenziando come i documenti siano riferibili all'attivitàsvolta d a lla compagine sociale quale contabilità parallela atta a individuale l'effettiva realtà redditualedella ricorrente.

Anche su tale profilo si richiede una inammissibile ri valutazione dell'apprezzamento di merito.

4. – Con il quinto motivo si censura la sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione degli art t. 7 l . 212/2000, 42 d.P.R. 600/73, 56 d.P.R. 633/72, 18 - 19 - 24 d . lgs. 546/92.Parte ricorrente evidenzia che aveva impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui affermava che, nel valutare la fondatezza dell’accertamento, occorreva tener conto “della modestissima entità dei redditi dichiarati dalla SRL” e della “elevata capacità degli elementi produttivi di reddito” della stessa.

Si evidenzia che, al di là della loro genericità e concludenza, codeste osservazioni non potevano essere assunte a base della decisione perché non sono state addotte dall’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento, né, conseguentemente, hanno formato oggetto di dibattito nel processo, restando sin dall’origine estranee al thema decidendum .

Il giudice non potrebbe affermare la fondatezza della pretesa sulla base di presupposti diversi da quelli evidenziati nella motivazione dell’avviso di accertamento.

4.1. –Il motivo è infondato.

La censura, infatti,non si confronta con la ratio decidendi.

Dalla lettura della motivazione si evince che l'affermazione riguardante la modestissima entità dei redditi dichiarati, che non facevano parte in modo specifico della motivazione dell'avviso di accertamento, costituisce un profilo del tutto marginale e non decisivo, ai fini della decisione assunta,rispetto al dato determinante della condivisione della ricostruzione dei ricavi effettivi alla luce delle annotazioni extracontabili reperite.

5. –Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2 , d.lgs . 546/92 (motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ).

Parte ricorrente evidenzia che l’accertamento sifonda sul presupposto che fosse vero quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di finanza: di essere stato uomo di fiducia della società che in quanto tale ne curava la parte economica e ne conservava la contabilità “nera”.Su tali profili la motivazione non risponderebbe alle critiche formulate, né darebbe conto di alcun ragionamento, risolvendosi nel generico rinvio alle risultanze del processo verbale di constatazione e nel richiamo di alcuni fatti, accaduti nel corso della verifica, che perciò non hanno né possono avere nulla a che vedere con i fatti dedotti dalla società ricorrentein merito al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], ai suoi rapporti con l’ex datore di lavoro, alla causacontro di esso intentata dal primo davanti al Tribunale del lavoro, alla natura delle rivendicazioni ivi avanzate, alla oggettiva utilità (per avvalorare la tesi di mansioni superiori) di un documento - atto pubblico - nel quale ciò fosse in qualche modo “sanzionato”, sia pure a posteriori.

5.1. –Il motivo è infondato.

Nella motivazione v'è un passaggio dove si rinvia al processo verbale di constatazione, ai fatti e alle dichiarazioni che emergono ma non ci si limita a questo, facendo riferimento al rinvenimento della documentazione riguardante la documentazione in neropresso l'abitazione della parte contenuta in una scatola di plastica posizionata sopra un armadio, avvolta in un telo bianco.

Si tratta della conclusione delle valutazioni circa la ritenuta attendibilità della documentazione reperita.

Sul punto non vi è motivazione apparente, né violazione del minimo costituzionale (Cass. n. 13248/2020; Cass.n. 17196/2020), che ricorre, come si è avuto modo di evidenziare nell’esame dei motivi precedenti, qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 7090/2022). 6.– Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2464/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Gondar 22; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 862/2017 , depositata i l 13 giugno 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’Agenzia delle Entrate ha accertato, a seguito di una verifica della Guardia di finanza a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - esercente l'attività di stabilimento balneare in Rapallo - maggiori ricavi per euro 200.660 relativi all’anno di imposta 2008, per cui, con avviso n. TL 3032304873 -2013, a fronte di una perdita risultante a conto economico, che aveva condotto complessivamente alla dichiarazione di un reddito imponibile di euro 1.949, l’Ufficio aveva accertato un reddito complessivo di euro 202.609, da cui è scaturita una maggiore IRES dovuta di euro 53.181, maggiore IRAP per euro 8.113, maggiore IVA di euro 40.132, nonché l’irrogazione di conseguenti sanzioni complessivamente dovute per l'anno 2008 (tenuto conto anche del cumulo con le annualità precedenti) di euro 58.780,25. La società ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova contro il predetto accertamento. Si opponeva l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova con sentenza n. 1413, depositata in data 8 luglio 2014, ha accolt o la richiesta di riconoscimento di costi presunti, quantificati nella misura pari al 30% del reddito accertato, Rigettati gli altri motivi. 2. – Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva atto di appello. L’Ufficio ha proposto appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria,con sentenza n.862/2017, depositata i l 13 giugno 2017 , ha respinto l’appello della società,accogliendo l’appello incidentale. 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a seimotivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/92 (motivazione apparente ) . Secondo quanto prospettato, la sentenza riproduce integralmente - con sparute e minime varianti stilistiche -le controdeduzioni dell’Agenzia (le quali a loro volta riproducono quelle depositate in Commissione tributaria provinciale). Nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcuna traccia dell’esame da parte del giudice delle contrapposte difese ma solo una implicita adesione ad un testo già predisposto dalla parte. 1.1. –Il motivo è infondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248 / 2020; Cass. n. 17196 / 2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del minimo costituzionale, non emergendo una acritica adesione agli scritti difensivi di parte, avendo di contro il giudice tributario fornito le ragioni postealla base della sua decisione. La riproduzione di alcuni degli scritti difensivi di una parte processualenella motivazione della sentenza non comporta la radicale nullità, né implica di per sé la mancanza di valutazione autonoma dei fatti di causa, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti nédelle modalità espositive ( Cass. n. 29028/2022 ; Cass.n. 22562/2016). 2. –Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli art. 74n. 212/2000, art. 3 l. 241/1990 e art. 42 d.P.R. n. 600/73 . Si evidenzia che la Commissione tributaria regionale, richiestase sussistesse un difetto di motivazione nell’avviso di accertamento in punto di controlli bancari,ha spiegato perché a suo avviso le risultanze di quei controlli non sarebbero nella specie decisive. Senonché, tale valutazione, in base all’art. 3 della l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 7 dello Statuto del contribuente, spettava in via esclusivaall’organo che ha emesso il provvedimento, mentre alla Commissione era devoluto il compito di accertare se la motivazione del provvedimento fosse carente. Si evidenzia, inoltre,che le ragioni della asserita non decisività addotte dalla sentenza appaiono fallaci (laddove si indica come meramente “formale” il controllo bancario, implicante la giustificazione concreta di ciascuna operazione), contraddittorie (laddove si afferma, dapprima, che l’indagine bancaria costituisce nella specie un approfondimento utile alla ricerca di conferme, poi lo si considera del tutto superfluo, potendo i ricavi occultati prendere altre strade) e preconcette (postulandosi ciò che si dovrebbe dimostrare, ossia l’esistenza di ricavi occultati), oltre che stridenti con le valutazioni istruttorie a suo tempo compiute dagli stessi verificatori (i quali avevano ritenuto necessaria una indagine ulteriore). 2.1. –Il motivo è infondato. La motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa(Cass. n. 4639/2020). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha motivatamente escluso che le doglianze circa l'esito delle indagini bancariepotessero avere rilievo nel caso di specie. Sotto tale profilo,parte ricorrente cerca di introdurre una richiesta di rivalutazione del merito , non sindacabile in questa sede. 3. –Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo sulla valutazione dell’oggetto del contendere (con riferimento alle contestazioni dei dati della documentazione extracontabile assunti a base della rideterminazionedei ricavi in accertamento). Con il quarto motivo si contesta, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per la valutazione dell’oggetto del contendere (con riferimento alla rilevanza delle annotazioni meteorologiche rinvenute nella documentazione reperita presso l’abitazione del Sig. [OSCURATO:PERSONA]). 3.1. – Entrambi i motivi , da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476/2019). Nel caso di specie, la pronuncia ha affrontato la questione della contabilità “in nero” e delle incongruenze nella documentazione extracontabile, evidenziando come i documenti siano riferibili all'attivitàsvolta d a lla compagine sociale quale contabilità parallela atta a individuale l'effettiva realtà redditualedella ricorrente. Anche su tale profilo si richiede una inammissibile ri valutazione dell'apprezzamento di merito. 4. – Con il quinto motivo si censura la sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione degli art t. 7 l . 212/2000, 42 d.P.R. 600/73, 56 d.P.R. 633/72, 18 - 19 - 24 d . lgs. 546/92.Parte ricorrente evidenzia che aveva impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui affermava che, nel valutare la fondatezza dell’accertamento, occorreva tener conto “della modestissima entità dei redditi dichiarati dalla SRL” e della “elevata capacità degli elementi produttivi di reddito” della stessa. Si evidenzia che, al di là della loro genericità e concludenza, codeste osservazioni non potevano essere assunte a base della decisione perché non sono state addotte dall’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento, né, conseguentemente, hanno formato oggetto di dibattito nel processo, restando sin dall’origine estranee al thema decidendum . Il giudice non potrebbe affermare la fondatezza della pretesa sulla base di presupposti diversi da quelli evidenziati nella motivazione dell’avviso di accertamento. 4.1. –Il motivo è infondato. La censura, infatti,non si confronta con la ratio decidendi. Dalla lettura della motivazione si evince che l'affermazione riguardante la modestissima entità dei redditi dichiarati, che non facevano parte in modo specifico della motivazione dell'avviso di accertamento, costituisce un profilo del tutto marginale e non decisivo, ai fini della decisione assunta,rispetto al dato determinante della condivisione della ricostruzione dei ricavi effettivi alla luce delle annotazioni extracontabili reperite. 5. –Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2 , d.lgs . 546/92 (motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ). Parte ricorrente evidenzia che l’accertamento sifonda sul presupposto che fosse vero quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di finanza: di essere stato uomo di fiducia della società che in quanto tale ne curava la parte economica e ne conservava la contabilità “nera”.Su tali profili la motivazione non risponderebbe alle critiche formulate, né darebbe conto di alcun ragionamento, risolvendosi nel generico rinvio alle risultanze del processo verbale di constatazione e nel richiamo di alcuni fatti, accaduti nel corso della verifica, che perciò non hanno né possono avere nulla a che vedere con i fatti dedotti dalla società ricorrentein merito al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], ai suoi rapporti con l’ex datore di lavoro, alla causacontro di esso intentata dal primo davanti al Tribunale del lavoro, alla natura delle rivendicazioni ivi avanzate, alla oggettiva utilità (per avvalorare la tesi di mansioni superiori) di un documento - atto pubblico - nel quale ciò fosse in qualche modo “sanzionato”, sia pure a posteriori. 5.1. –Il motivo è infondato. Nella motivazione v'è un passaggio dove si rinvia al processo verbale di constatazione, ai fatti e alle dichiarazioni che emergono ma non ci si limita a questo, facendo riferimento al rinvenimento della documentazione riguardante la documentazione in neropresso l'abitazione della parte contenuta in una scatola di plastica posizionata sopra un armadio, avvolta in un telo bianco. Si tratta della conclusione delle valutazioni circa la ritenuta attendibilità della documentazione reperita. Sul punto non vi è motivazione apparente, né violazione del minimo costituzionale (Cass. n. 13248/2020; Cass.n. 17196/2020), che ricorre, come si è avuto modo di evidenziare nell’esame dei motivi precedenti, qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 7090/2022). 6.– Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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