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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28462/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, con il quale è statg, disposta, nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione di anni ventisei e mesi sei di reclusione, per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, usura ed estorsione.

Considerato che il motivo dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], (inosservanza e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 41-bis Ord. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché denuncia, peraltro cumulativamente, vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge.

Considerato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie.

Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).

Considerato che) in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato, dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo.

Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta all'attualità, a prescindere dalla data in cui si collocano, da ultimo, le condotte illecite per le quali ha riportato la condanna definitiva in esecuzione.

Considerato, infatti, il richiamo dei provvedimenti giudiziari (condanna come vertice dell'omonimo clan, in concorso con i fratelli Armando e Franco), della condotta inframuraria (che è stata caratterizzata dall'irrogazione di diverse sanzioni disciplinari - che il ricorrente colloca da ultimo nel 2018, con argomento in fatto - e da diversi trattenimenti della corrispondenza con i fratelli, non solo di quella con il fratello Franco cui il ricorso fa riferimento),elelle informazioni della DIA e della DDA di Bari, nonché dei Carabinieri (che indicano il condannato come soggetto, all'attualità, inserito nel sodalizio di appartenenza, rimarcando la ripresa di contrasti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e quello denominato Romito, per il controllo del territorio garganico) , univoci elementi conducenti, secondo il ragionamento esauriente e non apparente del Tribunale, verso il riconoscimento di un costante collegamento con soggetti anche legati al condannato da stretti vincoli parentali e, comunque, con sodali in libertà, onde assicurare il contatto di questi con uno dei vertici del sodalizio.

Considerato che il provvedimento rende conto, tra l'altro con riferimento alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], dell'intervenuta assoluzione del predetto, rimarcando, però, che tale pronuncia si colloca nel 2008, in relazione a fatti commessi nel 2001, mentre questi è indicato come attualmente indagato nella qualità di reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], come da ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 17 novembre 2019.

Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 aprile 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, con il quale è statg, disposta, nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione di anni ventisei e mesi sei di reclusione, per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, usura ed estorsione. Considerato che il motivo dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], (inosservanza e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 41-bis Ord. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché denuncia, peraltro cumulativamente, vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge. Considerato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie. Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805). Considerato che) in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato, dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta all'attualità, a prescindere dalla data in cui si collocano, da ultimo, le condotte illecite per le quali ha riportato la condanna definitiva in esecuzione. Considerato, infatti, il richiamo dei provvedimenti giudiziari (condanna come vertice dell'omonimo clan, in concorso con i fratelli Armando e Franco), della condotta inframuraria (che è stata caratterizzata dall'irrogazione di diverse sanzioni disciplinari - che il ricorrente colloca da ultimo nel 2018, con argomento in fatto - e da diversi trattenimenti della corrispondenza con i fratelli, non solo di quella con il fratello Franco cui il ricorso fa riferimento),elelle informazioni della DIA e della DDA di Bari, nonché dei Carabinieri (che indicano il condannato come soggetto, all'attualità, inserito nel sodalizio di appartenenza, rimarcando la ripresa di contrasti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e quello denominato Romito, per il controllo del territorio garganico) , univoci elementi conducenti, secondo il ragionamento esauriente e non apparente del Tribunale, verso il riconoscimento di un costante collegamento con soggetti anche legati al condannato da stretti vincoli parentali e, comunque, con sodali in libertà, onde assicurare il contatto di questi con uno dei vertici del sodalizio. Considerato che il provvedimento rende conto, tra l'altro con riferimento alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], dell'intervenuta assoluzione del predetto, rimarcando, però, che tale pronuncia si colloca nel 2008, in relazione a fatti commessi nel 2001, mentre questi è indicato come attualmente indagato nella qualità di reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], come da ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 17 novembre 2019. Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023 Il Consigliere este
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