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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 19344/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15518-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del l egale r appresentante, domiciliata“ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] VACCARO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante, domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] TECAME; -controricorrente - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Inammissibilità del ricorso R.G.N.15518/2022 Cron.

Rep.

Ud.8/2/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 1340/22 del la C orte di Appello di Napoli , depositata il 31/03/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. r icorre, sulla base d i un unicomotivo, per la cassazione della sentenza n. 1340/22, del 31 marzo 2022, della Corte di Appello di Napoli , che – in accoglimento de l gravame proposto da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 3248/19, del 2 dicembre 2019, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – ha revocato il provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto alla società Vega di pagarle l’importo di € 112.110,00, oltre accessori; -che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver conseguito il suddetto decreto ingiuntivo, per forniture di pasti giornalieri afferenti agli anni dal 2013 al 2016, come da contratto del 9 dicembre 2009; -che proposta opposizione dall’ingiunta, sul presupposto di aver interamente adempiuto all’obbligazione di pagamento, il giudice di prime cure la respingeva, con decisione, però, integralmente riformata dal giudice di appello; -che esso, in particolare, pur ritenendo contraddittorie le testimonianze acquisite circa l’avvenuta integrale remunerazione delle prestazioni rese in favore di Vega , riteneva raggiunta la prova di tale circostanza sul piano documentale; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazionela società [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – d i un unico motiv o ;-che il motivo denuncia violazione dei “principi in materia di onere della prova nelle obbligazioni di pagamento”, nonché di quelli “di correttezza e buona fede nei rapporti tra creditore e debitore”; -che in relazione al primo profilo si evidenzia come, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per il pagamento di un suo credito siatenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; - che la sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe “forzatamente invertito l’onere della prova”, scegliendo – nel valutare le risultanze delle prove documentali in atti – di “far primeggiare l’uso e la consuetudine sulle pattuizioni contrattuali scritte”; - che tanto si sarebbe verificato per avere la Corte territoriale affermato che era in uso , tra le parti , che i pagamenti delle singole somministrazioni avvenissero “per contanti settimanalmente sin dall’inizio del rapporto, previa consegna della sola ricevuta fiscale”, e ciò “non essendovi prova dell’emissione di alcuna fattura mensile nel corso dell’intero rapporto”; - che quanto, invece, al secondo profilo, ovvero la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che sulle ricevute fiscali non era stato annotato dal creditore il mancato pagamento; - che tale condotta denoterebbe “lo stato psicologico e oggettivo di buona fede di chi «ignora» di ledere l’altrui diritto”, tenendo un comportamento che si attiene “alle regole di lealtà, onestà e correttezza nei confronti della controparte e della magistratura”, atteso che il creditore ben avrebbe potuto, in mala fede, apporre sulla ricevuta la dicitura di mancato pagamento; - che, infine, a compr o va dell’avvenuto pagamento la sentenza impugnata non avrebbe dovuto valorizzare il fatto che le ricevute fiscali fossero “iscritte nella contabilità della società debitrice”, né che vi fosse “una regolare e costante annotazione delle uscite per cassa corrispondenti, nel corso degli anni, per data, importo e numero di documento alle ricevute fiscali per cui è processo”; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Vega, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto -che il ricorso va dichiarato inammissibile ; - che tale, infatti, si appalesa l’unico motivo da esso proposto; - che in relazione, infatti, alla prima delle due censur e in cui il motivo si articola, deve osservarsi come la stessa si risolva nella contestazione, in realtà, dell’apprezzamento delle prove documentali operato dal giudice di appello, censura del tutto diversa da quella di violazione dei“principi in materia di onere della provanelle obbligazioni di pagamento”; –che la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), censura, nella specie, neppure prospettata; - che quanto alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, la stessa è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; -che, difatti, l’onere di specificità dei motivi, sancito da tale norma, “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare” (ciò che, nella specie, non risulta avvenuto, non avendo la ricorrente provveduto ad estrapolare, dal testo della sentenza impugnata, le affermazioni che si intendevano specificamente censurare, consentendone una identificazione certa), “al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448- 01);-che tale raffronto è, dunque, del tutto mancato nel caso di specie, giacché la censura di violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. è rimasta sul piano di un’asserzione astratta, secondo cui, il creditore che non annoti, sulle ricevute fiscali relative a determinate prestazioni contrattuale, il mancato pagamento, conformerebbe la propria condotta al canone della buona fede nella esecuzione del contratto; -che, in conclusione, il ricorso è inammissibile; -che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.a rifondere, a lla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessoridi legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15518-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del l egale r appresentante, domiciliata“ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] VACCARO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante, domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] TECAME; -controricorrente - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Inammissibilità del ricorso R.G.N.15518/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 1340/22 del la C orte di Appello di Napoli , depositata il 31/03/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. r icorre, sulla base d i un unicomotivo, per la cassazione della sentenza n. 1340/22, del 31 marzo 2022, della Corte di Appello di Napoli , che – in accoglimento de l gravame proposto da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 3248/19, del 2 dicembre 2019, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – ha revocato il provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto alla società Vega di pagarle l’importo di € 112.110,00, oltre accessori; -che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver conseguito il suddetto decreto ingiuntivo, per forniture di pasti giornalieri afferenti agli anni dal 2013 al 2016, come da contratto del 9 dicembre 2009; -che proposta opposizione dall’ingiunta, sul presupposto di aver interamente adempiuto all’obbligazione di pagamento, il giudice di prime cure la respingeva, con decisione, però, integralmente riformata dal giudice di appello; -che esso, in particolare, pur ritenendo contraddittorie le testimonianze acquisite circa l’avvenuta integrale remunerazione delle prestazioni rese in favore di Vega , riteneva raggiunta la prova di tale circostanza sul piano documentale; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazionela società [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – d i un unico motiv o ;-che il motivo denuncia violazione dei “principi in materia di onere della prova nelle obbligazioni di pagamento”, nonché di quelli “di correttezza e buona fede nei rapporti tra creditore e debitore”; -che in relazione al primo profilo si evidenzia come, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per il pagamento di un suo credito siatenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; - che la sentenza impugnata, tuttavia, avrebbe “forzatamente invertito l’onere della prova”, scegliendo – nel valutare le risultanze delle prove documentali in atti – di “far primeggiare l’uso e la consuetudine sulle pattuizioni contrattuali scritte”; - che tanto si sarebbe verificato per avere la Corte territoriale affermato che era in uso , tra le parti , che i pagamenti delle singole somministrazioni avvenissero “per contanti settimanalmente sin dall’inizio del rapporto, previa consegna della sola ricevuta fiscale”, e ciò “non essendovi prova dell’emissione di alcuna fattura mensile nel corso dell’intero rapporto”; - che quanto, invece, al secondo profilo, ovvero la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che sulle ricevute fiscali non era stato annotato dal creditore il mancato pagamento; - che tale condotta denoterebbe “lo stato psicologico e oggettivo di buona fede di chi «ignora» di ledere l’altrui diritto”, tenendo un comportamento che si attiene “alle regole di lealtà, onestà e correttezza nei confronti della controparte e della magistratura”, atteso che il creditore ben avrebbe potuto, in mala fede, apporre sulla ricevuta la dicitura di mancato pagamento; - che, infine, a compr o va dell’avvenuto pagamento la sentenza impugnata non avrebbe dovuto valorizzare il fatto che le ricevute fiscali fossero “iscritte nella contabilità della società debitrice”, né che vi fosse “una regolare e costante annotazione delle uscite per cassa corrispondenti, nel corso degli anni, per data, importo e numero di documento alle ricevute fiscali per cui è processo”; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Vega, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va dichiarato inammissibile ; - che tale, infatti, si appalesa l’unico motivo da esso proposto; - che in relazione, infatti, alla prima delle due censur e in cui il motivo si articola, deve osservarsi come la stessa si risolva nella contestazione, in realtà, dell’apprezzamento delle prove documentali operato dal giudice di appello, censura del tutto diversa da quella di violazione dei“principi in materia di onere della provanelle obbligazioni di pagamento”; –che la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), censura, nella specie, neppure prospettata; - che quanto alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, la stessa è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; -che, difatti, l’onere di specificità dei motivi, sancito da tale norma, “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare” (ciò che, nella specie, non risulta avvenuto, non avendo la ricorrente provveduto ad estrapolare, dal testo della sentenza impugnata, le affermazioni che si intendevano specificamente censurare, consentendone una identificazione certa), “al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448- 01);-che tale raffronto è, dunque, del tutto mancato nel caso di specie, giacché la censura di violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. è rimasta sul piano di un’asserzione astratta, secondo cui, il creditore che non annoti, sulle ricevute fiscali relative a determinate prestazioni contrattuale, il mancato pagamento, conformerebbe la propria condotta al canone della buona fede nella esecuzione del contratto; -che, in conclusione, il ricorso è inammissibile; -che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.a rifondere, a lla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessoridi legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,
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