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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 28361/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricors9: sentito il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di TARANTO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: art. 74 commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 34); artt. 1 e 4 legge '2_ -4l o bre 1967 n. 895, 61 n.

L. • pen. (capo 53); artt. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, 61 n. 2 cod. pen. (capo 54); artt. 648, 61 n. 2 cod. pen (capo 55); artt. 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895 61 n. 2 cod. pen. (capo 56).

Il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave in relazione a tutti i reati contestati all'indagato e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale.

2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, illustrando più motivi di doglianza che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati in materia di armi (capi 53, 54, 55 e 56 dell'imputazione provvisoria).

Sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe irragionevolmente ritenuto di poter attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di armi e munizioni solo perché egli sapeva della loro esistenza; ne parlò con i fratelli e con altri; dopo il sequestro (avvenuto il 3 dicembre 2019 nella abitazione del padre Giovanni) commentò l'accaduto.

2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 34 dell'imputazione provvisoria).

La difesa sostiene che tali indizi sarebbero stati desunti dall'errata interpretazione del contenuto di una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA]; dal fatto che Maiorino svelò a [OSCURATO:PERSONA] il funzionamento di un apparecchio utilizzato per conversazioni criptate; dal fatto che Sedete fu presente (senza prendervi parte) a una trattativa per l'acquisto di stupefacenti captata il 1° settembre 2019, elementi insufficienti a far ritenere il ricorrente partecipe del sodalizio.2.3.

Col terzo ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce vizi di motivazione in relazione alla ipotizzata esistenza delle esigenze cautelari.

Sostiene che il Tribunale del riesame ha rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza desumerla da circostanze concrete, non ha moti\,'ato in ordine all'attualità del pericolo e ha trascurato che l'associazione cessò ogni attività col sequestro delle armi e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che il lungo tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'esecuzione della misura avrebbe consentito di escludere qualsiasi esigenza di cautela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.

2. Si deve preliminarmente ricordare che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 dei 17;0512017, Pavigiianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 Ani 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità che consegue alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato.

Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; gli si chiede, quindi, di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. ),

I. 9212 del 02102/2m7, Sansone, Rv. 269438-01).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, oltre alla valenza sintomatica degli indizi, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega quegli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; ma non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio.

Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Nel caso di specie, le doglianze espresse dal ricorrente - che non contesta l'esistenza dell'associazione, ma sostiene di non averne fatto parte - si fondano esclusivamente sulla diversa lettura di circostanze di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità, che dovrebbero far ritenere errate le valutazioni compiute dal Tribunale del riesame riguardo alla gravità del quadro indiziario.

A fronte di ciò, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Il Tribunale per il riesame rinvia all'ordinanza del G.i.p. per l'indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.

Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi di osservazione pedinamento e controllo; sequestri di ingenti quantitativi di sostanZe S 4C.0 pefa CC n t i , di cienaro e di armi.

3.1. Dopo aver preso atto che la ricorrenza di elementi indiziariamente idonei a configurare la sussistenza del reato associativo non era contestata, il Tribunale del riesame ha espresso adeguate argomentazioni da cui evincere l'indiziaria partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa.

Non v'è infatti nessuna illogicità nell'affermare che espressioni del tipo «non ci mettiamo contro a nessuno», oppure, «lo dobbiamo prendere noi tutto da uno? E a loro lo dobbiamo dare?», costituiscano indizio di una attività svolta insieme ad altri e non a livello individuale.

Nessun profilo di manifesta illogicità può essere individuato nel riconoscimento di valore indiziario a una conversazione del 26 novembre 2019 dalla quale risulta che la associazione manteneva contatti con i fornitori albanesi tramite apparati radiomobili dedicati (acquistati perché consentivano di tenere criptate le conversazioni e particolarmente costosi) e [OSCURATO:PERSONA], informato dell'acquisto, ebbe spiegazioni sulle modalità di funzionamento di quegli apparecchi.

Non è illogico, infatti, sostenere che solo un partecipe della associazione poteva essere reso edotto di simili particolari.

Dalle conversazioni intercettate il Tribunale desume, con argomentazione che non presenta contraddizioni né vizi logici evidenti, che [OSCURATO:PERSONA] era informato dei rifornimenti di sostanze stupefacenti, seppe della perquisizione domiciliare eseguita il 29 ottobre 2019 a casa di [OSCURATO:PERSONA], ne informò Maiorino, si preoccupò di concordare con lui, dopo quella perquisizione, tempi e modi per riprendere la vendita.

Il ricorso non si sofferma sulla valenza indiziaria di queste conversazioni, ma sottolinea che il 1° settembre 2019, pur presente ad una trattativa per la cessione di stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA] non vi prese parte in prima persona.

A questo proposito il Tribunale distrettuale osserva che l'essere stato presente all'acquisto di un «rilevante quantitativo di sostanza stupefacente» costituisce grave indizio della partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio e tale chiave di lettura, lungi dall'essere manifestamente illogica o contraddittoria, appare razionale e convincente, tanto più se si considera che, in altri casi, [OSCURATO:PERSONA] si occupò in prima persona dell'approvvigionamento e della vendita di quantità di sostanza anche elevate.

3.2. Considerazioni analoghe possono essere formulate con riferimento ai reati in materia di armi contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 53), 54) 55) e 56) dell'imputazione provvisoria.

Il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia gravemente indiziato di aver detenuto, insieme al padre, ai fratelli e ad altri componenti dell'associazione di cui al capo 36), le armi e le munizioni che furono sequestrate a casa di [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2019.

Ha attribuito rilevanza in tal senso: - ad intercettazioni ambientali (comprensive di videoregistrazioni) dalle quali risulta che 1'11 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] riconsegnò a [OSCURATO:PERSONA] una pistola e ciò avvenne alla presenza del fratello Patrizio; - alla conversazione del 30 novembre 2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] informò l'odierno ricorrente della necessità di reperire i proiettili necessari per provare un'arma; - alle conversazioni successive al sequestro delle armi nelle quali Patrizio commenta l'accaduto e discute con i fratelli del danno subito; - alla conversazione del 4 dicembre 2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe voluto spostare le armi da casa del padre e dare incarico al fratello Patrizio di nasconderle in un luogo sicuro («ho detto, 'rno chiamo a Patrizio e le faccio mettere da qualche parte da lui...»).

Si tratta di motivazioni scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

Non è irragionevole, infatti, che gravi indizi della codetenzione di armi e munizioni siano desunti dal conoscere il luogo in cui le stesse di trovano, dall'essere informato delle modalità di utilizz.o, dall'aver la possibilità di spostarle.4.

Non fondata è anche l'ultima censura, con la quale si lamentano vizi di motivazione con riferimento alla esistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale distrettuale correttamente osserva che dal titolo di reato contestato al capo 34) discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte di ciò, l'ordinanza impugnata ha motivato compiutamente le ragioni di sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

Ha sottolineato infatti: che l'associazione non si sciolse col sequestro del 3 dicembre 2019, tanto che due giorni dopo (il 5 dicembre) [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli gravemente indiziato di averne fatto parte) fu tratto in arresto perché sorpreso nella flagrante detenzione di ben 276 grammi di cocaina; che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un precedente specifico per violazione della legge in materia di stupefacenti; che l'adesione ad una associazione finalizzata alla commissione di gravi delitti in materia di stupefacenti esprime spiccata pericolosità sociale.

Quanto all'inadeguatezza di misure meno afflittive, il Tribunale osserva che, per l'elevato numero e la gravità dei reati realizzati dalla associazione, oltre che per il non lungo periodo trascorso dai fatti, solo la custodia in carcere può essere idonea a neutralizzare le esigenze cautelari.

Aggiunge che «nessuna prognosi favorevole di spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti misure meno afflittive di quella carceraria» può essere formulata tanto più che un presidio elettronico può essere deterrente solo dell'allontanamento dal domicilio e non garantisce il rispetto di altre prescrizioni, quali il divieto di comunicazione e di contatti con persone diverse dai conviventi, la cui violazione favorirebbe la consumazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Si tratta di una motivazione congrua, logica e coerente, dunque non censurabile in questa sede di legittimità.

5. Sulla base delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricors9: sentito il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di TARANTO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 3 gennaio 2022 del G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: art. 74 commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 34); artt. 1 e 4 legge '2_ -4l o bre 1967 n. 895, 61 n. L. • pen. (capo 53); artt. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, 61 n. 2 cod. pen. (capo 54); artt. 648, 61 n. 2 cod. pen (capo 55); artt. 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895 61 n. 2 cod. pen. (capo 56). Il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave in relazione a tutti i reati contestati all'indagato e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, illustrando più motivi di doglianza che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati in materia di armi (capi 53, 54, 55 e 56 dell'imputazione provvisoria). Sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe irragionevolmente ritenuto di poter attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di armi e munizioni solo perché egli sapeva della loro esistenza; ne parlò con i fratelli e con altri; dopo il sequestro (avvenuto il 3 dicembre 2019 nella abitazione del padre Giovanni) commentò l'accaduto. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 34 dell'imputazione provvisoria). La difesa sostiene che tali indizi sarebbero stati desunti dall'errata interpretazione del contenuto di una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA]; dal fatto che Maiorino svelò a [OSCURATO:PERSONA] il funzionamento di un apparecchio utilizzato per conversazioni criptate; dal fatto che Sedete fu presente (senza prendervi parte) a una trattativa per l'acquisto di stupefacenti captata il 1° settembre 2019, elementi insufficienti a far ritenere il ricorrente partecipe del sodalizio.2.3. Col terzo ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce vizi di motivazione in relazione alla ipotizzata esistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che il Tribunale del riesame ha rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza desumerla da circostanze concrete, non ha moti\,'ato in ordine all'attualità del pericolo e ha trascurato che l'associazione cessò ogni attività col sequestro delle armi e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che il lungo tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'esecuzione della misura avrebbe consentito di escludere qualsiasi esigenza di cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. Si deve preliminarmente ricordare che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 dei 17;0512017, Pavigiianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 Ani 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità che consegue alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; gli si chiede, quindi, di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. ), I. 9212 del 02102/2m7, Sansone, Rv. 269438-01). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, oltre alla valenza sintomatica degli indizi, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega quegli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; ma non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Nel caso di specie, le doglianze espresse dal ricorrente - che non contesta l'esistenza dell'associazione, ma sostiene di non averne fatto parte - si fondano esclusivamente sulla diversa lettura di circostanze di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità, che dovrebbero far ritenere errate le valutazioni compiute dal Tribunale del riesame riguardo alla gravità del quadro indiziario. A fronte di ciò, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. Il Tribunale per il riesame rinvia all'ordinanza del G.i.p. per l'indicazione degli elementi indiziari sulla base dei quali è stata ritenuta l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. Tale compendio indiziario consta di dati emergenti da intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi di osservazione pedinamento e controllo; sequestri di ingenti quantitativi di sostanZe S 4C.0 pefa CC n t i , di cienaro e di armi. 3.1. Dopo aver preso atto che la ricorrenza di elementi indiziariamente idonei a configurare la sussistenza del reato associativo non era contestata, il Tribunale del riesame ha espresso adeguate argomentazioni da cui evincere l'indiziaria partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura associativa. Non v'è infatti nessuna illogicità nell'affermare che espressioni del tipo «non ci mettiamo contro a nessuno», oppure, «lo dobbiamo prendere noi tutto da uno? E a loro lo dobbiamo dare?», costituiscano indizio di una attività svolta insieme ad altri e non a livello individuale. Nessun profilo di manifesta illogicità può essere individuato nel riconoscimento di valore indiziario a una conversazione del 26 novembre 2019 dalla quale risulta che la associazione manteneva contatti con i fornitori albanesi tramite apparati radiomobili dedicati (acquistati perché consentivano di tenere criptate le conversazioni e particolarmente costosi) e [OSCURATO:PERSONA], informato dell'acquisto, ebbe spiegazioni sulle modalità di funzionamento di quegli apparecchi. Non è illogico, infatti, sostenere che solo un partecipe della associazione poteva essere reso edotto di simili particolari. Dalle conversazioni intercettate il Tribunale desume, con argomentazione che non presenta contraddizioni né vizi logici evidenti, che [OSCURATO:PERSONA] era informato dei rifornimenti di sostanze stupefacenti, seppe della perquisizione domiciliare eseguita il 29 ottobre 2019 a casa di [OSCURATO:PERSONA], ne informò Maiorino, si preoccupò di concordare con lui, dopo quella perquisizione, tempi e modi per riprendere la vendita. Il ricorso non si sofferma sulla valenza indiziaria di queste conversazioni, ma sottolinea che il 1° settembre 2019, pur presente ad una trattativa per la cessione di stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA] non vi prese parte in prima persona. A questo proposito il Tribunale distrettuale osserva che l'essere stato presente all'acquisto di un «rilevante quantitativo di sostanza stupefacente» costituisce grave indizio della partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio e tale chiave di lettura, lungi dall'essere manifestamente illogica o contraddittoria, appare razionale e convincente, tanto più se si considera che, in altri casi, [OSCURATO:PERSONA] si occupò in prima persona dell'approvvigionamento e della vendita di quantità di sostanza anche elevate. 3.2. Considerazioni analoghe possono essere formulate con riferimento ai reati in materia di armi contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 53), 54) 55) e 56) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia gravemente indiziato di aver detenuto, insieme al padre, ai fratelli e ad altri componenti dell'associazione di cui al capo 36), le armi e le munizioni che furono sequestrate a casa di [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2019. Ha attribuito rilevanza in tal senso: - ad intercettazioni ambientali (comprensive di videoregistrazioni) dalle quali risulta che 1'11 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] riconsegnò a [OSCURATO:PERSONA] una pistola e ciò avvenne alla presenza del fratello Patrizio; - alla conversazione del 30 novembre 2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] informò l'odierno ricorrente della necessità di reperire i proiettili necessari per provare un'arma; - alle conversazioni successive al sequestro delle armi nelle quali Patrizio commenta l'accaduto e discute con i fratelli del danno subito; - alla conversazione del 4 dicembre 2019 nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe voluto spostare le armi da casa del padre e dare incarico al fratello Patrizio di nasconderle in un luogo sicuro («ho detto, 'rno chiamo a Patrizio e le faccio mettere da qualche parte da lui...»). Si tratta di motivazioni scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Non è irragionevole, infatti, che gravi indizi della codetenzione di armi e munizioni siano desunti dal conoscere il luogo in cui le stesse di trovano, dall'essere informato delle modalità di utilizz.o, dall'aver la possibilità di spostarle.4. Non fondata è anche l'ultima censura, con la quale si lamentano vizi di motivazione con riferimento alla esistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale distrettuale correttamente osserva che dal titolo di reato contestato al capo 34) discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di ciò, l'ordinanza impugnata ha motivato compiutamente le ragioni di sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. Ha sottolineato infatti: che l'associazione non si sciolse col sequestro del 3 dicembre 2019, tanto che due giorni dopo (il 5 dicembre) [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli gravemente indiziato di averne fatto parte) fu tratto in arresto perché sorpreso nella flagrante detenzione di ben 276 grammi di cocaina; che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un precedente specifico per violazione della legge in materia di stupefacenti; che l'adesione ad una associazione finalizzata alla commissione di gravi delitti in materia di stupefacenti esprime spiccata pericolosità sociale. Quanto all'inadeguatezza di misure meno afflittive, il Tribunale osserva che, per l'elevato numero e la gravità dei reati realizzati dalla associazione, oltre che per il non lungo periodo trascorso dai fatti, solo la custodia in carcere può essere idonea a neutralizzare le esigenze cautelari. Aggiunge che «nessuna prognosi favorevole di spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti misure meno afflittive di quella carceraria» può essere formulata tanto più che un presidio elettronico può essere deterrente solo dell'allontanamento dal domicilio e non garantisce il rispetto di altre prescrizioni, quali il divieto di comunicazione e di contatti con persone diverse dai conviventi, la cui violazione favorirebbe la consumazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Si tratta di una motivazione congrua, logica e coerente, dunque non censurabile in questa sede di legittimità. 5. Sulla base delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelle
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