CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 46007/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UK) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il provvedimento del GUP di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14.7.2021 il GUP di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che l'imputato non comprendesse la lingua italiana e, conseguentemente, aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e della conseguente e successiva richiesta di rinvio a giudizio in quanto non tradotto in lingua inglese e notificato al difensore domiciliatario ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nonostante il Simmonds non avesse mai eletto domicilio nel territorio dello Stato; 2. ricorre per cassazione il PM di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 inosservanza di norme processuali ed abnormità del provvedimento impugnato: rileva l'errore in cui è caduto il GUP nell'aver ritenuto che il Simmonds non parlasse la lingua italiana e, perciò, nel aver dichiarato la nullità dell'avviso perché non tradotto in lingua da lui conosciuta; segnala, infatti, che l'indagato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sottoscritto una dichiarazione di nomina del difensore di fiducia e procuratore speciale redatta in lingua italiana dimostrando con ciò di esserne padrone; il provvedimento impugnato, perciò„ secondo il PM ricorrente, va considerato "extra ordinenn" e pertanto impugnabile in questa sede per abnormità; 2.2 inosservanza di norme processuali ed abnormità del provvedimento: rileva che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. (benché il sistema SNT indichi una notifica ex art.161 comma 4 cod. proc. pen.) senza alcuna necessità di procedere alla sua traduzione in quanto destinato al difensore dell'imputato ritualmente dichiarato irreperibile; 3. il PG ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i termini delle censure articolate nel ricorso in punto di abnormità, rileva che la sottoscrizione della nomina difensiva non è idonea a comprovare la conoscenza della lingua italiana e, in ogni caso, che non può qualificarsi come abnorme il provvedimento che, pur erroneamente, abbia per tale motivo dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini; quanto al secondo profilo, richiama la giurisprudenza che si discosta dall'orientamento evocato nel ricorso e, anche in tal caso, sottolinea come il provvedimento, pur errato, non possa qualificarsi abnorme. 4. Il ricorso è inammissibile. È assolutamente consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che non può ritenersi abnorme, e come tale non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dichiari la nullità dell avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero trattandosi di atto che costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione degli atti che il giudice ha ritenuto viziati (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 10640 del 30/01/2020, Portincasa, Rv. 278530; Sez. 5, Sentenza n. 38409 del 12/04/2017, PM in proc. Almaviva, Rv. 271118; Sez. 6, Sentenza n. 25810 del 08/05/2014, Pmt in proc. D.M., Rv. 260069; Sez. 1, Sentenza n. 23347 del 23/03/2017, PM in proc. Ebrima, Rv. 270273; Sez. 2, Sentenza n. 3738 del 13/01/2015, PM in proc. Besio, Rv. 262374; Sez. 6, Sentenza n. 49525 del 29/09/2009, PM in proc. Rigon, Rv. 245647; Sez. 6, Sentenza n. 5159 del 14/01/2014, PM in proc. Morra, Rv. 258569; Sez. 4, Sentenza n. 14579 del 25/03/2010, PM in proc. Gulino ed altro, Rv. 247030; Sez. 4, Sentenza n. 10664 del 18/01/2013, Pmt in proc. Cocco, Rv. 255286; Sez. 5, Sentenza n. 1399 del 14/11/2016, PM in proc. Chen, Rv. 269080 in cui, in particolare, la Corte ha affermato che non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 17.11.2021 Sentenza a motivazione semplificata / Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sente Pierluigi g