CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione del 5 luglio 2009 emesso dalla Procura Generale di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza della Corte di appello del 31 maggio 2005 che aveva dichiarato abusive le opere realizzate. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i vizi di violazione di legge e di apparenza della motivazione. La Corte territoriale, pur dando atto della presentazione della domanda di condono edilizio e del pagamento degli oneri concessoti, avrebbe deciso senza procedere all'accertamento dello stato del procedimento amministrativo; avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui il decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione determina il formarsi del silenzio-rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] competente. La Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della revoca senza aver recepito alcuna informazione dall'ente amministrativo deputato al rilascio della concessione in sanatoria. L'amministrazione avrebbe richiesto documentazione ad integrazione e dichiarazioni di impegno al pagamento degli ulteriori oneri di urbanizzazione e l'eventuale differenza di oblazione. Si evidenzia, inoltre, che con l'ordinanza n. 8854 del 22 luglio 2021 il T.A.R.Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 per contrarietà al principio di trasparenza, buon andamento e imparzialità della [OSCURATO:PERSONA]; la norma non consentirebbe al privato di conoscere le motivazioni di un eventuale diniego, atteso che il silenzio potrebbe derivare anche da una difficoltà dell'Amministrazione. Si chiede alla Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale, laddove non sia possibile offrire una lettura costituzionalmente orientata della norma. L'istanza di condono edilizio presentata da [OSCURATO:PERSONA] e da sua madre sarebbe stata accompagnata anche dal pagamento degli oneri concessori e di urbanizzazione; per parte dell'immobile sarebbe stato, altresì, ottenuto il permesso di costruire in sanatoria e l'eventuale demolizione comporterebbe problemi di conservazione dello stesso fabbricato. Anche la procedura amministrativa instaurata con la presentazione della istanza di permesso di costruire non sarebbe stata valutata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente applicato il silenzio rifiuto ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto i condoni edilizi sono stati presentati, secondo quanto si rappresenta nell'ordinanza impugnata, ai sensi del condono del 2003. È, dunque, irrilevante la questione di legittimità sollevata con il ricorso perché relativa ad una norma non applicabile. L'errore di diritto non incide sulla legittimità del rigetto della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione perché la Corte di appello dà atto dell'esistenza di un provvedimento di sostanziale rigetto delle richieste di condono. Va ribadito il principio per cui il silenzio-assenso, ai fini della condonabilità dell'opera abusivamente realizzata (art. 32, comma 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326), si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante (Sez. 3, n. 764 del 02/12/2010, dep. 2011, Conte, Rv. 249308 - 01). 1.2. Per altro, dalla ricostruzione del fatto risulta avvenuto anche il frazionamento dell'immobile ai fini della presentazione dell'istanza di condono senza alcuna argomentazione a sostegno. 1.3. Generiche sono le argomentazioni sulla compatibilità della demolizione rispetto alla struttura dell'edificio. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento