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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 20387/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 2476-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso ILo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S I ELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],NIA; - intimati - avverso la sentenza n. 28017/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Rocco 13randonisio convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la loro figlia [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarato risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto di vitalizio tra loro stipulato, col quale essi avevano ceduto alla figlia la nuda proprietà di alcuni immobili a fronte dell'obbligo di accudimento e assistenza morale e materiale.

Si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Con un secondo atto di citazione (20 maggio 2009) i medesimi attori convennero la stessa [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione del medesimo contratto sulla base del perdurare dell'inadempimento anche successivamente alla notifica del primo atto di citazione (30 ottobre 2002).

Il Tribunale, riuniti i giudizi, dichiarò la risoluzione del contratto di vitalizio accogliendo la domanda proposta col primo atto di citazione, mentre dichiarò assorbita analoga domanda proposta col secondo atto di citazione.

2. Impugnata la pronuncia dalla convenuta soccombente, la Corte d'appello di Bari dichiarò inammissibile la domanda di risoluzione proposta col primo atto di citazione, essendo stato concluso tra le parti un atto di transazione, accolse la medesima domanda proposta con la seconda domanda (non coperta dalla transazione) e regolò le spese di lite.

3. Quella pronuncia è stata impugnata con ricorso principale da [OSCURATO:PERSONA] e con ricorso incidentale condizionato da [OSCURATO:PERSONA], Carmela, Giorgio, Isabella e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02476 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- Procida e questa Corte, con sentenza 31 ottobre 2019, n. 28017, ha rigettato il ricorso principale con assorbimento di quello incidentale e ha condannato la ricorrente principale alle relative spese.

Ha osservato questa Corte, ai limitati fini che interessano in questa sede, che la seconda domanda di risoluzione proposta dagli originari attori non poteva considerarsi abbandonata, posto che, non sussistendo soccombenza dei medesimi, una volta dichiarata assorbita quella domanda in primo grado era sufficiente, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., che la stessa fosse soltanto riproposta, senza necessità di formulazione dell'appello incidentale; e tale riproposizione c'era stata, a prescindere dalla tardività della costituzione.

4. Contro la citata sentenza di questa Corte propone ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., con atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la ricorrente ha depositato memoria, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell'art. 395, n. 4), del codice di rito.

I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata avrebbe: confuso le parti appellanti e appellate e le relative posizioni processuali, con conseguente errore percettivo.

La sentenza, non considerando che la parte appellante era soccombente in primo grado e che gli appellati erano totalmente vittoriosi, avrebbe erroneamente supposto un fatto — e cioè la riproposizione in appello della domanda di risoluzione dichiarata assorbita dalla sentenza del Tribunale — non emergente dalla Ric. 2021 n. 02476 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -3- comparsa di risposta, nella quale erano state rassegnate le conclusioni trascritte alla p. 6 dell'odierno ricorso.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

È indubbio che la sentenza oggetto di revocazione contiene, in motivazione, una confusione tra le parti, come risulta chiaramente dal passaggio alla p. 5 dove si dice che era destituita di fondamento la tesi per cui l'appellante non aveva inteso proporre gravame sulla questione della seconda domanda di risoluzione.

La sentenza equivoca, perché erano gli appellati, e non l'appellante, ad avere interesse a riproporre in appello la domanda di risoluzione che il Tribunale aveva dichiarato assorbita.

Ciò nonostante, il senso della sentenza impugnata è chiaro. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso ribadire che gli appellati non erano tenuti, in sede di appello, a proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, rispetto alla quale essi erano vincitori, in relazione alla domanda che era rimasta assorbita; era sufficiente, a tal fine, la riproposizione della medesima in appello (art. 346 cod. proc. civ.), che poteva avvenire anche contestualmente al deposito della comparsa di risposta, o comunque non oltre la prima udienza di trattazione collegiale.

La ricorrente, indirettamente, conferma la bontà di questa ricostruzione là dove trascrive, alla p. 6 dell'odierno ricorso, il contenuto della comparsa di risposta, in appello, delle controparti; vi si legge, infatti, che quell'atto espressamente indicava la volontà degli appellati di riproporre e di non abbandonare tutte le domande avanzate in primo grado; il che è esattamente quanto questa Corte ha registrato nel provvedimento qui impugnato.

Nessun errore di fatto, dunque, sussiste nei termini prospettati nell'odierno ricorso; se, invece, il motivo di revocazione fosse da intendere in relazione alla correttezza giuridica della valutazione Ric. 2021 n. 02476 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -4- espressa da questa Corte, si sarebbe nell'ambito dell'errore di diritto, non censurabile con la revocazione.

Privo di rilievo è, poi, il fatto che l'originaria proposta formulata dal Relatore per la camera di consiglio ex art. 380-bis cod. proc. civ. fosse nel senso dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, trattandosi di un atto che non ha portata vincolante nei confronti del Collegio giudicante.

2. Il ricorso per revocazione, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 2476-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso ILo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S I ELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],NIA; - intimati - avverso la sentenza n. 28017/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Rocco 13randonisio convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la loro figlia [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarato risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto di vitalizio tra loro stipulato, col quale essi avevano ceduto alla figlia la nuda proprietà di alcuni immobili a fronte dell'obbligo di accudimento e assistenza morale e materiale. Si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Con un secondo atto di citazione (20 maggio 2009) i medesimi attori convennero la stessa [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione del medesimo contratto sulla base del perdurare dell'inadempimento anche successivamente alla notifica del primo atto di citazione (30 ottobre 2002). Il Tribunale, riuniti i giudizi, dichiarò la risoluzione del contratto di vitalizio accogliendo la domanda proposta col primo atto di citazione, mentre dichiarò assorbita analoga domanda proposta col secondo atto di citazione. 2. Impugnata la pronuncia dalla convenuta soccombente, la Corte d'appello di Bari dichiarò inammissibile la domanda di risoluzione proposta col primo atto di citazione, essendo stato concluso tra le parti un atto di transazione, accolse la medesima domanda proposta con la seconda domanda (non coperta dalla transazione) e regolò le spese di lite. 3. Quella pronuncia è stata impugnata con ricorso principale da [OSCURATO:PERSONA] e con ricorso incidentale condizionato da [OSCURATO:PERSONA], Carmela, Giorgio, Isabella e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02476 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- Procida e questa Corte, con sentenza 31 ottobre 2019, n. 28017, ha rigettato il ricorso principale con assorbimento di quello incidentale e ha condannato la ricorrente principale alle relative spese. Ha osservato questa Corte, ai limitati fini che interessano in questa sede, che la seconda domanda di risoluzione proposta dagli originari attori non poteva considerarsi abbandonata, posto che, non sussistendo soccombenza dei medesimi, una volta dichiarata assorbita quella domanda in primo grado era sufficiente, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., che la stessa fosse soltanto riproposta, senza necessità di formulazione dell'appello incidentale; e tale riproposizione c'era stata, a prescindere dalla tardività della costituzione. 4. Contro la citata sentenza di questa Corte propone ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., con atto affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la ricorrente ha depositato memoria, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell'art. 395, n. 4), del codice di rito. I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata avrebbe: confuso le parti appellanti e appellate e le relative posizioni processuali, con conseguente errore percettivo. La sentenza, non considerando che la parte appellante era soccombente in primo grado e che gli appellati erano totalmente vittoriosi, avrebbe erroneamente supposto un fatto — e cioè la riproposizione in appello della domanda di risoluzione dichiarata assorbita dalla sentenza del Tribunale — non emergente dalla Ric. 2021 n. 02476 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- comparsa di risposta, nella quale erano state rassegnate le conclusioni trascritte alla p. 6 dell'odierno ricorso. 1.1. Il ricorso è inammissibile. È indubbio che la sentenza oggetto di revocazione contiene, in motivazione, una confusione tra le parti, come risulta chiaramente dal passaggio alla p. 5 dove si dice che era destituita di fondamento la tesi per cui l'appellante non aveva inteso proporre gravame sulla questione della seconda domanda di risoluzione. La sentenza equivoca, perché erano gli appellati, e non l'appellante, ad avere interesse a riproporre in appello la domanda di risoluzione che il Tribunale aveva dichiarato assorbita. Ciò nonostante, il senso della sentenza impugnata è chiaro. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso ribadire che gli appellati non erano tenuti, in sede di appello, a proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, rispetto alla quale essi erano vincitori, in relazione alla domanda che era rimasta assorbita; era sufficiente, a tal fine, la riproposizione della medesima in appello (art. 346 cod. proc. civ.), che poteva avvenire anche contestualmente al deposito della comparsa di risposta, o comunque non oltre la prima udienza di trattazione collegiale. La ricorrente, indirettamente, conferma la bontà di questa ricostruzione là dove trascrive, alla p. 6 dell'odierno ricorso, il contenuto della comparsa di risposta, in appello, delle controparti; vi si legge, infatti, che quell'atto espressamente indicava la volontà degli appellati di riproporre e di non abbandonare tutte le domande avanzate in primo grado; il che è esattamente quanto questa Corte ha registrato nel provvedimento qui impugnato. Nessun errore di fatto, dunque, sussiste nei termini prospettati nell'odierno ricorso; se, invece, il motivo di revocazione fosse da intendere in relazione alla correttezza giuridica della valutazione Ric. 2021 n. 02476 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- espressa da questa Corte, si sarebbe nell'ambito dell'errore di diritto, non censurabile con la revocazione. Privo di rilievo è, poi, il fatto che l'originaria proposta formulata dal Relatore per la camera di consiglio ex art. 380-bis cod. proc. civ. fosse nel senso dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, trattandosi di un atto che non ha portata vincolante nei confronti del Collegio giudicante. 2. Il ricorso per revocazione, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
Sentenza Cassazione n. 20387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris