Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43354/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/6/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturato in fatto e, comunque, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate dalla Corte di merito valorizzando i precedenti penali dell'imputato quale elemento negativo sul giudizio della personalità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato trél ncorrenteIal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/6/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturato in fatto e, comunque, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate dalla Corte di merito valorizzando i precedenti penali dell'imputato quale elemento negativo sul giudizio della personalità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato trél ncorrenteIal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 43354/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris