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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17078/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7147-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p:ro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; t - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 5872/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha riformato i,a pronuncia della CTP di Avellino, ove erano apprezzate le ra gioni della parte contribuente in tema di contraddittorio preventivo su tributi armonizzati; che, più in particolare, la controversia trova scaturi gine da un avviso di accertamento di maggiori ricavi non dichiarati e conseguente maggior Iva, desunti da movimentazione bancaria non giustificata, iLvversato dal contribuente sia perché non sottoscritto da funzionaria validamente 1 / delegata, sia perché non preceduto da contraddittorio edoprocedirnentale; che, con l'impugnata sentenza, la CTR ricostruiva la procedura di delega riconoscendone la regolarità e riteneva pretestuosa la doglianza del contribuente avverso il mancato avvio del confronto preventivo ; che il ricorso è affidato a due motivi; che l'Amministrazione ha spiegato difese.

CONSIDERATO Che con il primo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e motivazione apparente per aver la CTR riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la censura di violazione delle garanzie procedirnentali e del contraddittorio formulata 111 contribuente in Ric. 2020 n. 07147 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- relazione all'atto impositivo impugnato, avente la ripresa a tassazione ai fini Ires, Irap e IVA, adducendo una motivazione incapace di rendere manifesto il ragionamento logico-giuridico seguito dal Collegio di appello.

In materia è ormai costante l'orientamento di questa Corte secondo cui «Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art.132 c.p., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che ''d'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti" (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi Ric. 2020 n. 07147 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -3- ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)» (Cfr. Cass., V, n. 20414/2018).

Nel caso in esame la CTR non si è conformata ai principi espressi da questa Corte avendo rigettato la doglianza del contribuente perché "generica, pretestuosa e non rfipettosa del principio di diritto affermato da questa Corte" reso in punto di obbligo di contraddittorio endoprocedimentale distinto tra tributi armonizzati e non armonizzati.

In altri termini, la CTR non ha spiegato perché l'impugnazione del contribuente - relativamente ai tributi armonizzati- dovesse ritenersi pretestuosa e, quindi, incapace di far valere il difetto del contraddittorio preventive/ Che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 LP c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 in relazione agli artt. 49, 54, 61 e 22 d.lgs. n. 46/1992 — omessa pronuncia per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla doglianza, riproposta dal contribuente nel giudizio di riforma, avente ad oggetto l'illegittimità Ric. 2020 n. 07147 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -4- della ripresa a tassazione per aver egli dimostrato le causali delle movimentazioni bancarie (versamenti) che avevano fondato l'accertamento dell'Ufficio; che il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo; che, pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il primo mo vo di rcorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Campania — Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7147-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p:ro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; t - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 5872/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha riformato i,a pronuncia della CTP di Avellino, ove erano apprezzate le ra gioni della parte contribuente in tema di contraddittorio preventivo su tributi armonizzati; che, più in particolare, la controversia trova scaturi gine da un avviso di accertamento di maggiori ricavi non dichiarati e conseguente maggior Iva, desunti da movimentazione bancaria non giustificata, iLvversato dal contribuente sia perché non sottoscritto da funzionaria validamente 1 / delegata, sia perché non preceduto da contraddittorio edoprocedirnentale; che, con l'impugnata sentenza, la CTR ricostruiva la procedura di delega riconoscendone la regolarità e riteneva pretestuosa la doglianza del contribuente avverso il mancato avvio del confronto preventivo ; che il ricorso è affidato a due motivi; che l'Amministrazione ha spiegato difese. CONSIDERATO Che con il primo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e motivazione apparente per aver la CTR riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la censura di violazione delle garanzie procedirnentali e del contraddittorio formulata 111 contribuente in Ric. 2020 n. 07147 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- relazione all'atto impositivo impugnato, avente la ripresa a tassazione ai fini Ires, Irap e IVA, adducendo una motivazione incapace di rendere manifesto il ragionamento logico-giuridico seguito dal Collegio di appello. In materia è ormai costante l'orientamento di questa Corte secondo cui «Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art.132 c.p., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che ''d'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti" (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi Ric. 2020 n. 07147 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)» (Cfr. Cass., V, n. 20414/2018). Nel caso in esame la CTR non si è conformata ai principi espressi da questa Corte avendo rigettato la doglianza del contribuente perché "generica, pretestuosa e non rfipettosa del principio di diritto affermato da questa Corte" reso in punto di obbligo di contraddittorio endoprocedimentale distinto tra tributi armonizzati e non armonizzati. In altri termini, la CTR non ha spiegato perché l'impugnazione del contribuente - relativamente ai tributi armonizzati- dovesse ritenersi pretestuosa e, quindi, incapace di far valere il difetto del contraddittorio preventive/ Che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 LP c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 in relazione agli artt. 49, 54, 61 e 22 d.lgs. n. 46/1992 — omessa pronuncia per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla doglianza, riproposta dal contribuente nel giudizio di riforma, avente ad oggetto l'illegittimità Ric. 2020 n. 07147 sez. MT - ud. 26-04-2022 -4- della ripresa a tassazione per aver egli dimostrato le causali delle movimentazioni bancarie (versamenti) che avevano fondato l'accertamento dell'Ufficio; che il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo; che, pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il primo mo vo di rcorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Campania — Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demand
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