CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 13379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • R.G. n. 21796/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.