CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1-7 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LABK Alì ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 2.600 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina suddivisa in dosi all'interno di area adibita a parco, ritenuta la recidiva. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconosci- mento della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la deci- sione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si prestai essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distret- tuale ha infatti adeguatamente motivato che, in ragione dei precedenti penali e di fatti anche recenti della stessa specie, la prosecuzione dell'at- tività di cessione di stupefacenti su piazza costituisca l'ennesima mani- festazione di una condotta ingravescente, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimprovera- bilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore riprovevo- lezza e accrescimento nello spessore criminoso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 --------' Il Consigliere estensore I