CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 30896/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31964/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N 136/16, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.MAZZINI, 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA procedimento nr n. 66831/2020depositato i l 19/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) ha proposto opposizione avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].) che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo dell’INPS per credito privilegiato di importo pari a € 718.677,00 dovuto per omesso versamento del fondo pensioni dipendenti autonomi. 2. Il Tribunale di Roma ha disatteso l’opposizione ritenendo la domanda di insinuazione tardiva in quanto proposta decorso un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. 3. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] CESD ha svolto attività difensiva depositando controricorso. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 1, 98 e 101, comma 4, l.f., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale errato nel desumere la conoscibilità del fallimento da parte dell’INPS dalla trasmissione del verbale ispettivo, senza considerare che il Curatore non aveva adempiuto all’obbligo di dare comunicazione del fallimento tramite avviso di cui all’art. 92 c.p.c. 1.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 1, 98 e 101, comma 4, l.f., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non essere stato considerato che la valutazione della conoscibilità del fallimento da parte di un creditore che sia un ente pubblico, doveva essere parametratain relazione alle dimensioni, struttura e organizzazione dello stesso considerando che lo svolgimento dell’attività è frammentato in vari uffici. 2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono manifestamente infondati. 2.1. Risulta accertato che: a) in data 17/2/2016 è stato dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. cui è seguito l’accertamento dello stato passivo, dichiarato esecutivo con decreto del 25/5/2017; b) l’INPS ha proposto tempestivamente tre domande di insinuazione al passivo relative all’accertamento di altri crediti; c) in data 12.12.2017 l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (INL) ha inviato alla CESD verbale ispettivo, trasmesso contestualmente anche all’INPS, dal quale risultava una ulteriore omissione contributiva; d) il 25.7.2018 l’INPS ha proposto domanda di ammissione al passivo per l’ammissione del credito derivante dall’omesso versamento del fondo pensioni dipendenti autonomi, risultante dal verbale. 2.2 Orbene, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda proposta oltre il termine di un anno dalla data del decreto esecutivo in quanto: a) doveva ritenersi applicabile il termine di cui all’art. 101 1 comma l.f., trattandosi di un credito che, pur se accertato nel corso della procedura concorsuale, aveva causa e titolo in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento; b) il ritardo nella presentazione della domanda non poteva essere attribuito a causa non imputabile all’INPS, con seguente inapplicabilità del regime delle domande cd. ultratardive ex art. 101, comma 4, l.f.; c) atteso che l’ente previdenziale aveva avuto conoscenza della pendenza del fallimento della CESD per avere già presentato tre tempestive domande di insinuazione. 2.3 Risulta, quindi, non contestato che la domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito maturato prima del fallimento, pur se accertato successivamente, è stata depositata oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo. 2.4 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’opposto decreto ha giudicato insussistente la causa non imputabile al creditoredel ritardo dell’insinuazione tardiva presentata oltre l'anno dall'esecutività dello stato passivo sul presupposto della accertata conoscenza dell’ente previdenziale dell’apertura della procedura concorsuale, desunta non dalla trasmissione del verbale ispettivo all’INPS ma dalla presentazione nel marzo e nell’aprile del 2016 da parte dell’Inps di tre domande di insinuazione allo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo il 25/5/2017. 2.5 Si è al cospetto di un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass.n. 19017/2017, 23302 / 2015 e 20686 / 2013 ). 2.6 Non rilevano, ai fini della valutazione dell’imputabilità all’ente creditore del ritardo nel deposito della domanda, eventuali disfunzioni di organizzazione interna o difetti di coordinamento tra gli uffici interni. 2.7 Secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, l’[OSCURATO:PERSONA] (ma lo stesso discorso vale anche per l’[OSCURATO:PERSONA]) come tutti gli altri creditori, deve in linea di principio rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101, per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per le operazioni di accertamento e per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui alla L. Fall., art. 101. Dunque , una volta che gli Enti abbiano avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, gli stessi devono immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze ( cfr. Cass.20910/2011 17787/2015 e 23159/2018). 2.8 In ogni caso a voler giustificare il tardivo accertamento del credito va rilevato che secondo quanto recentemente affermato da questa Corte «In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande cd. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento» (Cass. 21000/2022). 2.9 Nel caso di specie, una volta avuta cognizione del credito contributivo, attraverso la ricezione del verbale ispettivo in data 12/12/2017, l’INPS avrebbe dovuto e potuto in tempo utile (il termine di cui all’art 101 1° comma per la presentazione della domanda tardiva veniva a scadenza il 25/5/2018) predisporre in maniera rapida ogni attività per insinuare non «ultratardivamente» il proprio credito al passivo del fallimento. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.200 di cui € 200 per compensi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo p