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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31396/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta manifestamente infondato a fronte della puntuale e logica motivazione (si vedano le pagg. 5-7 della sentenza impugnata) con la quale, facendo corretta applicazione di principi dì diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897), la Corte territoriale ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione in capo all'imputato che, fermato per un controllo da agenti della Polizia municipale, era stato trovato in possesso di varie paia di scarpe con marchio contraffatto, riposte in un borsone collocato sull'auto da lui condotta, e non aveva fornito alcuna giustificazione attendibile dell'origine della disponibilità di tali beni; che, a fronte di tale compiuto apparato motivazionale, la difesa ricorrente si limita a contestare l'omesso esame da parte del collegio di merito di profili irrilevanti ed inidonei ad incidere sul giudizio di responsabilità (quali il mancato accertamento dell'intestatario dell'auto a bordo della quale l'imputato era stato controllato, della proprietà della merce rinvenuta e della sua destinazione alla vendita di tale merce); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta manifestamente infondato a fronte della puntuale e logica motivazione (si vedano le pagg. 5-7 della sentenza impugnata) con la quale, facendo corretta applicazione di principi dì diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897), la Corte territoriale ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione in capo all'imputato che, fermato per un controllo da agenti della Polizia municipale, era stato trovato in possesso di varie paia di scarpe con marchio contraffatto, riposte in un borsone collocato sull'auto da lui condotta, e non aveva fornito alcuna giustificazione attendibile dell'origine della disponibilità di tali beni; che, a fronte di tale compiuto apparato motivazionale, la difesa ricorrente si limita a contestare l'omesso esame da parte del collegio di merito di profili irrilevanti ed inidonei ad incidere sul giudizio di responsabilità (quali il mancato accertamento dell'intestatario dell'auto a bordo della quale l'imputato era stato controllato, della proprietà della merce rinvenuta e della sua destinazione alla vendita di tale merce); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio
Sentenza Cassazione n. 31396/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris