CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 31844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto accogliersi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ricorreavverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui il Giudice per le indaginipreliminari della stessa città ha respinto la richiesta di incidente probatorio,intesa:- all’affidamento di una perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità diintendere e di volere in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA], la suacapacità di partecipare al processo e la sua eventuale pericolosità sociale (attesala documentazione clinica acquisita, da cui risulta la diagnosi di disturboschizofrenico paranoide);- all’affidamento di una perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità atestimoniare della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX (alla luce delladocumentata diagnosi di disturbo borderline della personalità in soggetto conpregresso disturbo schizoaffettivo);- all’audizione della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXX2. Il Pubblico Ministero ricorrente ha chiesto dichiararsi la abnormità delprovvedimento.Il rigetto è stato motivato sulla base di una diversa definizione giuridicadel fatto, posto che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, nonsarebbero ravvisabili elementi indizianti la commissione del reato di cui all’art.572 cod. pen.L'art. 392 cod. proc. pen., comma 1-bis, cod. proc. pen. nel prevedereche le parti possano chiedere al Giudice per le indagini preliminari di procederecon incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa,minorenne o maggiorenne, del reato di cui all'art. 572 cod. pen. “anche al difuori delle ipotesi previste dal comma 1", esclude qualsiasi potere discrezionaleda parte del giudice sulla opportunità di accogliere la richiesta, come stabilitodalle Sezioni Unite con sentenza n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv.287607 - 01).La richiesta avrebbe dovuto essere accolta, sussistendo i requisiti: a) dellaprovenienza dal Pubblico Ministero, soggetto processuale legittimato; b) dellapendenza del procedimento nella fase delle indagini preliminari; c) dell’iscrizioneper il reato di cui all'art. 572 cod. pen.Il provvedimento reiettivo impugnato è stato reso, dunque, al di fuori deicasi consentiti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha censurato la diversa qualificazionegiuridica del fatto operata nel provvedimento impugnato, la quale ha espropriatoil Pubblico Ministero del "monopolio della domanda".Quale titolare esclusivo dell'azione penale, egli è il solo soggettoprocessuale legittimato a formulare un’imputazione, sulla base di una notitiacriminis.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2. Il ricorrente pone due temi: a) il sindacato della richiesta di incidenteprobatorio da parte del giudice per le indagini preliminari; b) i limiti al potere diriqualificazione giuridica del fatto, specie ai fini della individuazione della figuradel c.d. vulnerabile presunto.3. Va precisato che, a fronte della richiesta di perizie psichiatriche,dell’indagato e della persona offesa, e di audizione di quest’ultima, il Giudice perle indagini preliminari di Caltagirone, con riferimento alla due ipotesi di reatoformulate dal Pubblico Ministero, ha ritenuto del tutto inconsistente quella di cuiall'art. 572 cod. pen. e ravvisato elementi fattuali riconducibili, invece, allanorma incriminatrice del furto tentato ex artt. 56, 624-bis cod. proc. pen.Su tali premesse, il rigetto della richiesta è stato motivato facendoapplicazione degli ordinari criteri di cui all'art 392, comma 1, cod. proc. pen.,argomentando che:- non sussisterebbe alcun motivo per ritenere che la persona offesa nonpotrà essere utilmente sentita nell'eventuale futuro dibattimento;- non sussisterebbero concreti e specifici elementi che faccianofondatamente ritenere che la persona offesa sia esposta a violenza o minacciafinalizzate ad indurla a deporre il falso;- non sussisterebbero ragioni di urgenza tali da non consentire il rinvio delleperizie psichiatriche, atteso che l’espletamento di esse non comportanecessariamente una sospensione superiore a sessanta giorni.4. Tanto premesso, va rilevata, anzitutto, l’assoluta genericità dellarichiesta di incidente probatorio, che ne determina la inammissiblità.Ed invero, il Pubblico Ministero non ha descritto un fatto, suscettibile diessere inquadrato in una (o più) ipotesi di reato, ma ha solo richiamato gliarticoli di legge che prevedono le due distinte fattispecie incriminatrici, deimaltrattamenti e del furto aggravato tentato, per cui si procede nei confronti diXXXXXXXX.La individuazione di un nucleo fattuale di condotta è una precondizionedell'iniziativa istruttoria promossa dal Pubblico Ministero.Al contrario, essendo sprovvista dei requisiti minimi per comprendere levicende per cui si procede, la richiesta non ha neppure consentito di apprezzarese ricorressero i presupposti per procedere ad incidente probatorio, nelle suediverse declinazioni.La richiesta, come strutturata dal Pubblico Ministero, appare piuttostovolta a ricercare la notizia stessa di reato in ordine ad un illecito non ancoraindividuato nella sua dimensione fattuale.Ciò non è consentito.Ai" fatti", quali oggetto della prova, si riferisce del resto l’art. 393 cod.proc. pen. che, nel definire il contenuto della richiesta di incidente probatorio,enuncia espressamente, al comma 1, lett. a) - tra i requisiti previsti a pena diinammissibilità dal successivo comma 3 – «la prova da assumere e i fatti che necostituiscono l’oggetto».5. Sotto altro profilo, i limiti al potere del Giudice per le indaginipreliminari di mutare la definizione giuridica del fatto non sono invocati dalricorrente a ragione.Ed invero, il provvedimento impugnato non ha diversamente qualificato ilfatto; piuttosto, ha ritenuto inconsistenti gli elementi che dovrebbero farravvisare il delitto di maltrattamenti, e invece configurabile la diversa ipotesi delfurto aggravato tentato, anch’essa formulata dall'accusa.L’assunto per cui il Pubblico Ministero sarebbe stato espropriato delle sueprerogative, quale unico soggetto titolare dell'azione penale e legittimato aformulare un’imputazione sulla base di una notitia criminis, è, dunque, infondato.Peraltro, in una prospettiva di sistema, deve osservarsi che l’art. 335cod. proc. pen., come novellato dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, ha strutturato in termini più definiti la nozione di notizia direato.Tale deve intendersi, testualmente, «la rappresentazione di un fatto,determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecieincriminatrice»; che deve essere corredato, ove esse risultino, anche dalle«circostanze di tempo e di luogo».Una notizia di reato – presupposto per il compimento di attivitàinvestigative e, ancor più per l’acquisizione della prova attraverso unostrumento, come l’incidente probatorio, di anticipazione del contraddittorio -deve, dunque, connotarsi per i requisiti di determinatezza e di noninverosimiglianza.Nella specie, alla notizia di reato, nella sua dimensione fattuale, larichiesta di incidente probatorio non opera alcun riferimento: la descrizione dielementi indizianti il reato di maltrattamenti – tra cui le violenze, ancheaccompagnate da richieste economiche, di somme di danaro – è statatardivamente operata dal Pubblico Ministero solo nel ricorso per cassazione.Va conclusivamente precisato che, pur non essendo necessario, ai finodella ammissibilità di una richiesta di incidente probatorio durante le indaginipreliminari, formulare un addebito preciso, stante il carattere ancora fluido delleipotesi investigative, certamente non può assumersi che sia precluso al Giudiceper le indagini preliminari disporne il rigetto, ove non siano dalla stessaravvisabili fatti penalmente rilevanti.Del resto, a norma degli artt. 335 e ss. come modificati dal d.lgs. n. 150del 2022, al Giudice per le indagini preliminari è riservato oggi un più pregnantesindacato sulle iscrizioni, comprendente il potere di ordinarne l’aggiornamentonominativo e di accertarne la tempestività.Pare allora evidente che le esigenze rimarcate dal ricorrente cui èpreordinato l'incidente probatorio, in deroga alla regola della formazione dellaprova nel dibattimento - il contenimento dei "fenomeni di vittimizzazionesecondaria", specie in favore dei soggetti fragili, e l’assicurazione della genuinitàdella prova, per garantire la affidabilità del relativo apporto conoscitivo - non loesimevano dal descrivere un fatto nella richiesta e dal formulare una ipotesi direato in relazione ad esso.6. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, la pronuncia reiettivaimpugnata non si pone in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite,secondo cui è abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimentocon il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilitàdella vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorioavente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresinell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.,trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge. (Sez. U, n.10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l., Rv. 287607 - 01).Le presunzioni cui la pronuncia si riferisce riguardano i presupposti dellavulnerabilità della vittima e della non rinviabilità della prova, non anche laconfigurabilità di una delle fattispecie di reato – tra cui quella deimaltrattamentin - per cui può ritenersi l’appartenenza del soggetto ad una dellec.d. categorie protette.Analogamente è a dirsi, quanto alla avvenuta allegazione, da parte delrichiedente, di elementi di vulnerabilità c.d. atipica, collegata alle condizionipsichiche della persona offesa.Il comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen., derivante dalle modificheintrodotte dall’ art. 1, comma 1, lett. h), legge 15 dicembre 2015, n. 212(attuativa della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 ottobre 2012, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza eprotezione delle vittime di reato), nel regolare l'incidente probatorio c.d.“atipico”, stabilisce che «in ogni caso, quando la persona offesa versa incondizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiestadella stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che siproceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza».Pur in presenza di elementi significativi di vulnerabilità, quali i disturbi diinteresse psichiatrico da cui, nella specie, la persona offesa risulta affetta,parimenti non è dato prescindere dalla prospettazione di un fatto inquadrabile inuna ipotesi di reato, che come detto – e a prescindere da quanto è stato ritenutodal Giudice per le indagini preliminari a proposito del furto tentato - manca deltutto nella richiesta di incidente probatorio in esame. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.