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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 49521/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, con cui è condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, adducendo l'insussistenza della destinazione ad uso non personale della sostanza stupefacente e lamentando, pertanto, in termini oltretutto affatto generici l'erronea qualificazione giuridica del fatto; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619) e che il motivo presentato non rientra tra quelli per cui è prevista la proposizione del ricorso per cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, con cui è condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, adducendo l'insussistenza della destinazione ad uso non personale della sostanza stupefacente e lamentando, pertanto, in termini oltretutto affatto generici l'erronea qualificazione giuridica del fatto; Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619) e che il motivo presentato non rientra tra quelli per cui è prevista la proposizione del ricorso per cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 49521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris