CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 23288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza per vizio procedurale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza in relazione ad una missiva ricevuta dal reclamante. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Nullità assoluta generata dall'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in violazione degli artt. 606, comma 1 lett. c), e 178 lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine ai presupposti per giustificare il trattenimento della corrispondenza del detenuto. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una requisitoria scritta, in cui chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza per vizio procedurale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con assorbimento del secondo. 1.1. Invero, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza noi confronti del difensore di fiducia già nominato (situazione nella specie ricorrente, come si ricava dallo stesso provvedimento impugnato, la cui intestazione indica che il Turiano è assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) vizia irrimediabilmente la formazione del contraddittorio, dando luogo alla denunciata nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Deve specificarsi che la nullità conseguente al mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio, la quale è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate dalla norma e presuppone, pertanto, un regolare avviso al titolare del diritto di difesa 1.2. E' stato infatti affermato dal massimo consesso di questa Corte (Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598) che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. In particolare, tale pronuncia ha evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, affinché provveda sul reclamo del detenuto, previa regolare formazione del contraddittorio con vocatio in ius del difensore di fiducia del medesimo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per nuovo giudizio. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uni Domen