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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45157/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 25 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per avere attestato falsamente ai carabinieri, in occasione di un controllo, le sue generalità, condannandolo, con la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di giustizia.

La Corte di appello ha applicato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ha ridotto la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta simultaneamente la violazione degli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

Sostiene che le prove acquisite non dimostrano la sua penale responsabilità e che la versione dell'accaduto da lui fornita, secondo la quale egli aveva reso false generalità perché colto da un attacco di panico alla vista delle forze dell'ordine, è verosimile e non contraddetta da alcun punto della motivazione della sentenza impugnata che in relazione ad essa non si è pronunciata.

3. Il ricorso è inammissibile.

La motivazione fornita dalla Corte di appello consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione e non presenta contraddizioni o manifeste illogicità.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente e logicamente evidenziato che non è credibile che il Ricciardelli abbia attestato false generalità in quanto colpito da un attacco di panico, in quanto egli non solo ha falsamente dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], ma ha sostenuto di essere il proprietario dell'autovettura dello Iacobellis, esibendo il contratto di locazione e asserendo di avere preso la automobile in locazione presso la [OSCURATO:PERSONA] e di non avere con sé la patente per averla dimenticata a casa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 25 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per avere attestato falsamente ai carabinieri, in occasione di un controllo, le sue generalità, condannandolo, con la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di giustizia. La Corte di appello ha applicato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ha ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta simultaneamente la violazione degli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Sostiene che le prove acquisite non dimostrano la sua penale responsabilità e che la versione dell'accaduto da lui fornita, secondo la quale egli aveva reso false generalità perché colto da un attacco di panico alla vista delle forze dell'ordine, è verosimile e non contraddetta da alcun punto della motivazione della sentenza impugnata che in relazione ad essa non si è pronunciata. 3. Il ricorso è inammissibile. La motivazione fornita dalla Corte di appello consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione e non presenta contraddizioni o manifeste illogicità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente e logicamente evidenziato che non è credibile che il Ricciardelli abbia attestato false generalità in quanto colpito da un attacco di panico, in quanto egli non solo ha falsamente dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], ma ha sostenuto di essere il proprietario dell'autovettura dello Iacobellis, esibendo il contratto di locazione e asserendo di avere preso la automobile in locazione presso la [OSCURATO:PERSONA] e di non avere con sé la patente per averla dimenticata a casa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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