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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23864/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Lecco, pronunciata il 3 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale a pagina 4, nel respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto dì appello, ha sottolineato come la condizione di vantaggio per l'imputato e di svantaggio per la vittima conseguente all'utilizzo della piattaforma telematica derivasse dall'impossibilità per la seconda di verificare la disponibilità dei biglietti in capo al prevenuto; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili, tenuto conto che l'intervenuto risarcimento del danno era stato già valorizzato con il riconoscimento della relativa circostanza attenuante, e sui precedenti specifici a carico dell'imputato); osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore T A TA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Lecco, pronunciata il 3 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale a pagina 4, nel respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto dì appello, ha sottolineato come la condizione di vantaggio per l'imputato e di svantaggio per la vittima conseguente all'utilizzo della piattaforma telematica derivasse dall'impossibilità per la seconda di verificare la disponibilità dei biglietti in capo al prevenuto; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili, tenuto conto che l'intervenuto risarcimento del danno era stato già valorizzato con il riconoscimento della relativa circostanza attenuante, e sui precedenti specifici a carico dell'imputato); osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore T A TA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris