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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 marzo 2021

Cassazione n. 37101/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MARZARI Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 29/03/2021 il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 110, 640, 586 bis, 483, 494 cod. pen., avverso il sequestro probatorio disposto con decreto del P.M. in data 11/02/2021 ed eseguito dalla P.G. il 12/03/2021.

2. Rilevava il tribunale che nel corso delle indagini era emerso l'indebito utilizzo di ricettari medici finalizzato ad un illecito traffico di un medicinale con effetti dopanti, acquisito presso la farmacia del Marzari, con conseguente sussistenza del fumus del reato contestato, della caratteristica di corpo di reato o di cosa pertinente al reato dei beni sequestrati (farmaci dopanti, sostanze chimiche varie, documentazione informatica), concreta finalità probatoria del vincolo reale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato con un unico motivo eccependo la violazione del diritto di difesa per il mancato differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA] e tempestivamente comunicata all'organo giudicante.

Ha eccepito a riguardo che il decreto impugnato era attinente ad una misura che non poteva considerarsi di natura cautelare (e, quindi, esclusa dalla possibilità di astensione ex art. 4 del Codice di autoregolamentazione) e che, in ogni caso, la mancata concessione del rinvio della trattazione dell'udienza camerale aveva determinato una nullità per mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il ricorso è fondato.

4. Risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che il Tribunale rigettò l'istanza di rinvio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Marzari, per adesione all'astensione di categoria e che il procedimento è proseguito in sua assenza, attesa anche la mancata nomina di un sostituto; ha ritenuto il collegio che "per giurisprudenza ormai consolidata gli avvocati non possono astenersi dalle udienze afferenti misure cautelari sia personali che reali così dovendosi interpretare l'indicazione di cui all'art. 4 lettera a del codice di autoregolamentazione, < udienze afferenti misure cautelari > in senso estensivo a misure cautelari sia personali che reali", in tal modo includendo la misura in oggetto - sequestro probatorio - nell'ambito di quelle aventi natura reale.

L'impostazione è all'evidenza errata, in quanto - in base alle disposizioni del codice di rito - le misure cautelari reali comprendono il sequestro conservativo e quello preventivo mentre il sequestro probatorio, che pure determina lo spossessamento coattivo e un vincolo di indisponibilità della res, è un mezzo di ricerca della prova, di durata limitata, strettamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

5. Ritiene pertanto il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che esclude che il sequestro probatorio sia una misura cautelare e possa formare oggetto di trattazione "accelerata" (Cass. sez. 4, sent. n. 7958 del 28/10/2020 - dep. 01/03/2021 - Rv. 280952, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19 e di rinvio delle udienze), con la conseguenza che doveva consentirsi al difensore di aderire all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, senza pregiudizio per il diritto di difesa del Marzari.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla senza invia l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per nuovo esame.

Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente LpHi Agostinacchio ig , Sergto4 • Paola , A )d P ( (L'h' DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MARZARI Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 29/03/2021 il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 110, 640, 586 bis, 483, 494 cod. pen., avverso il sequestro probatorio disposto con decreto del P.M. in data 11/02/2021 ed eseguito dalla P.G. il 12/03/2021. 2. Rilevava il tribunale che nel corso delle indagini era emerso l'indebito utilizzo di ricettari medici finalizzato ad un illecito traffico di un medicinale con effetti dopanti, acquisito presso la farmacia del Marzari, con conseguente sussistenza del fumus del reato contestato, della caratteristica di corpo di reato o di cosa pertinente al reato dei beni sequestrati (farmaci dopanti, sostanze chimiche varie, documentazione informatica), concreta finalità probatoria del vincolo reale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato con un unico motivo eccependo la violazione del diritto di difesa per il mancato differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA] e tempestivamente comunicata all'organo giudicante. Ha eccepito a riguardo che il decreto impugnato era attinente ad una misura che non poteva considerarsi di natura cautelare (e, quindi, esclusa dalla possibilità di astensione ex art. 4 del Codice di autoregolamentazione) e che, in ogni caso, la mancata concessione del rinvio della trattazione dell'udienza camerale aveva determinato una nullità per mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il ricorso è fondato. 4. Risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che il Tribunale rigettò l'istanza di rinvio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Marzari, per adesione all'astensione di categoria e che il procedimento è proseguito in sua assenza, attesa anche la mancata nomina di un sostituto; ha ritenuto il collegio che "per giurisprudenza ormai consolidata gli avvocati non possono astenersi dalle udienze afferenti misure cautelari sia personali che reali così dovendosi interpretare l'indicazione di cui all'art. 4 lettera a del codice di autoregolamentazione, < udienze afferenti misure cautelari > in senso estensivo a misure cautelari sia personali che reali", in tal modo includendo la misura in oggetto - sequestro probatorio - nell'ambito di quelle aventi natura reale. L'impostazione è all'evidenza errata, in quanto - in base alle disposizioni del codice di rito - le misure cautelari reali comprendono il sequestro conservativo e quello preventivo mentre il sequestro probatorio, che pure determina lo spossessamento coattivo e un vincolo di indisponibilità della res, è un mezzo di ricerca della prova, di durata limitata, strettamente necessaria per l'accertamento dei fatti. 5. Ritiene pertanto il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che esclude che il sequestro probatorio sia una misura cautelare e possa formare oggetto di trattazione "accelerata" (Cass. sez. 4, sent. n. 7958 del 28/10/2020 - dep. 01/03/2021 - Rv. 280952, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19 e di rinvio delle udienze), con la conseguenza che doveva consentirsi al difensore di aderire all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, senza pregiudizio per il diritto di difesa del Marzari. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla senza invia l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per nuovo esame. Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente LpHi Agostinacchio ig , Sergto4 • Paola , A )d P ( (L'h' DEPOSI
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